Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. Sez. Giur. Veneto n. 1706/2004 – enti locali- affidamento di consulenza professionale – quantificazione omeri globale ed indifferenziata – illegittimita’ dell’ iter pro

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La sentenza in allegato? attiene ad iter procedurale di affidamento di consulenze professionali illegittimo connotato dalle conotte illecite del responsabile del servizio sociale e dei componeti della giunta comunale e con proscioglimento dagli addebiti erariali dei revisori contabili.?

  • qui di seguito la sentenza

Sezione Giurisdizionale REGIONALE PER il Veneto

Presidente: *********** ? Relatore: ********

FATTO

??????????? Con atto di citazione del 3 febbraio 2004 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i nominati in epigrafe, per sentirli condannare, in parti percentuali differenziate, al pagamento in favore dell’Erario dell’importo di ?.20.012,23 o di quella diversa somma che risulter? in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

??????????????? Detto importo, secondo la tesi della Procura attrice, costituirebbe danno erariale in quanto pari al depauperamento patrimoniale subito dall’Amministrazione comunale di Sona in occasione del conferimento di un incarico di consulenza professionale.

??????????????? I fatti storici, peraltro non contestati dai convenuti, indicano che con atto del 19 ottobre 1999 i consiglieri comunali del Comune di Sona (VR): S. R., C. O., *****, *****, M. M. e ***** presentavano un esposto alla Procura Regionale del Veneto della Corte dei conti.

Al riguardo si informava la Procura del fatto che il Consiglio Comunale di **** con delibera n.92 del 22 settembre 1999, approvata con il voto favorevole dei 12 esponenti della maggioranza e con il voto contrario dei 5 rappresentanti della minoranza, ratificava la deliberazione della Giunta Comunale n.190 del 28 luglio 1999 avente ad oggetto: ?Incarico a professionista per la consulenza in merito all?attivazione del Centro Polivalente Socio Assistenziale di Lugagnano di Sona?.

Osservavano i denuncianti:??In particolare con la suddetta delibera di Giunta si incaricava il dr.R. M. per la consulenza in merito all?attivazione del Centro Polivalente Socio Assistenziale di Lugagnano, si subordinava lo stesso incarico all?autorizzazione dell?Asl 20 di Verona, presso cui svolge la propria attivit? lavorativa il dr. M., si prevedeva un compenso a favore di quest?ultimo pari a Lire 35.000.000 oltre ***, per complessive Lire 42.000.000, approvando la conseguente variazione al bilancio di previsione 1999 e si fissava in tre mesi il termine per l?espletamento dell?incarico?.

La responsabile del Settore Contabilit? Generale del Comune di Sona, d.ssa S. A., nel parere allegato alla delibera di Giunta n.190 del 28 luglio 1999, cos? tra l?altro ribadiva: ?si rimette alla discrezionalit? e conseguente responsabilit? dell?Amministrazione Comunale la scelta di affidare all?esterno un incarico che potrebbe rientrare nei compiti istituzionali dei dipendenti.

Si evidenzia inoltre l?impossibilit? di verificare la congruit? del compenso, non essendo citato alcun elemento di riferimento, ricordando come in casi analoghi il compenso sia stato collegato con la retribuzione straordinaria oraria?L?erogazione del compenso dovrebbe essere subordinata alla valutazione del risultato finale, secondo obiettivi prestabiliti?.

A parere dei consiglieri esponenti ? ?la scelta di affidare ad un esterno la consulenza per l?attivazione del Centro Polivalente di ********* appare irragionevole, contraria al principio del buon andamento dell?amministrazione e determina un danno patrimoniale al Comune di Sona. Nella delibera impugnata come giustamente rilevato dal responsabile del settore contabilit?, non vi ? alcun elemento atto a verificare la congruit? del compenso, n? lo stesso viene in qualche modo subordinato ad una valutazione comparatistica dei risultati prefissi, con la conseguenza che il compenso pattuito di Lire 42.000.000 ? erogato prescindendo dall?utilit? conseguita e dal vantaggio ottenuto dall?Ente Comunale; a ci? si aggiunga che il dr. M. lavora alle dipendenze dell?ASL 20 di Verona e non risulta allegata alla delibera l?autorizzazione alla consulenza rilasciata dall?ASL e prevista ex lege. Va poi tenuto presente che con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 16/12/1996, veniva approvata la costituzione dell?istituzione denominata Centro Polivalente Socio Assistenziale e approvato il relativo regolamento?.

Con tale ultima delibera si creava un organismo comunale con il preciso compito, stabilito dall?art.3 del regolamento, di gestire la Casa di Riposo o Centro polivalente di Lugagnano.

Agli atti risulta che la delibera di Giunta Comunale n.190 del 28/7/1999 ? stata preceduta da una proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del Servizio Interventi Sociali, dott.ssa ****..

In questa proposta si richiama innanzitutto la delibera di C.C. n.105 del 16/12/1996 esecutiva ai sensi di legge, con cui fu approvata la costituzione dell?Istituzione denominata ?Centro Polivalente Socio-Assistenziale? e approvato il relativo regolamento.

Nella proposta si osserva a seguire: ??Considerato che l?Amministrazione comunale intende conferire l?incarico ad un professionista, il dott. ***** ?omissis? in qualit? di tecnico esperto (Responsabile della gestione Case di riposo ASL 20 di Verona) per la consulenza in merito all?attivazione del ?Centro Polivalente Socio- Assistenziale? di Lugagnano di Sona.

Vista l?allegata nota del professionista di cui sopra con relativa offerta (?. 35.000.000 oltre all?IVA) e curriculum;

Vista l?allegata lettera di incarico firmata per accettazione dal professionista a cui si intende affidare la consulenza, che quantifica la spesa in ?. 35.000.000 (oltre all?IVA), peraltro riportata nella nota sopra citata.

Ritenuto di approvare l?incarico in oggetto al dottor *****, subordinandolo comunque all?autorizzazione alla consulenza da parte dell?Amministrazione della ASL 20 di Verona?.

La motivazione della delibera n. 190/1999 della Giunta comunale di Sona (ossia quella di incarico al dottor M. oggetto della denuncia di danno erariale) proseguiva dopo il richiamo della proposta del responsabile tecnico: ??Accertata la sussistenza dei presupposti al fine di consentire l?avvio del procedimento deliberativo di iniziativa del Settore Servizi al Cittadino, Servizi Interventi Sociali;

Preso atto dell?esito favorevole dell?istruttoria, previa acquisizione e verifica di tutti i dati e gli elementi utili all?approvazione definitiva del provvedimento deliberativo nel testo allegato, senza modifiche.

Avuto riferimento alla motivazione contenuta nella richiamata proposta di deliberazione, da cui risultano le ragioni giuridiche, i presupposti di fatto e gli atti precedentemente compiuti nel corso del procedimento come nella stessa indicati e resi disponibili ai sensi dell?art. 3 della legge n. 241/90.

Manifestata la volont? di procedere all?approvazione della suddetta proposta;

Precisato che il ricorso ad un incarico di consulenza esterna si rende necessario per la specificit? della materia, che richiede professionalit? e conoscenza specialistiche non presenti nell?organico dell?Ente, avuto riguardo anche all?esigenza non differibile di poter disporre, in un territorio comunale di ca. 14.000 abitanti, di una struttura quale la casa di riposo ora mancante ma la cui necessit? ? resa evidente da una crescente domanda del servizio che, al momento, pu? trovare una parziale e non soddisfacente risposta solo in altre strutture ubicate nella Provincia;

Dato altres? atto che l?entit? del compenso viene stabilita in relazione alla specializzazione della consulenza richiesta e non ? quindi collegabile con la retribuzione straordinaria oraria? e che tale compenso, per la parte stabilita a saldo (80%) verr? erogato subordinatamente alla valutazione del risultato finale, in particolare per quanto attiene l?autorizzazione al funzionamento della struttura e al suo inserimento nella organizzazione regionale;

Ritenuto nell?erogazione del compenso di tener conto del D.P.C.M. 16/10/1986 n. 486, in quanto applicabile;

Visti i pareri di regolarit? tecnica e contabile espressi sulla suddetta proposta ed inseriti in deliberazione ai sensi dell?art. 53 comma 1 della legge 8/6/1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;

Visto inoltre il punto 7 della Circolare del Ministero dell?Interno 1 ottobre 1997 n. FL 25/97, che precisa che le variazioni di bilancio adottate in via d?urgenza dall?Organo esecutivo dell?Ente non vanno assoggettate al controllo di legittimit? da parte del CO.RE.CO., poich? soggiacciono a questo obbligo le deliberazioni consiliari di ratifica delle variazioni stesse?.

Agli atti, allegata alla delibera di G.M. n. 190/99 risulta una nota del 28/7/1999 a firma di M. R. indirizzata al Sindaco di Sona.

Nella stessa si precisa: ?Il sottoscritto *****, in qualit? di consulente esperto, dichiara di accettare la consulenza in merito all?attivazione della Casa di Riposo di Lugagnano per un totale di ?. 35.000.000 esclusa IVA.

In calce alla stessa pagina, non sottoscritto autonomamente, viene esposto in modo estremamente sintetico il Curriculum vitae del dottor M., che risulta laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in cardiologia, referente del Progetto Anziani della ULSS 20, responsabile dell?Ufficio Medicina Territoriale e quindi dell?Ufficio Assistenza residenziale dell?ULSS 20 di Verona, in questa veste gestisce i rapporti con tutte le Case di Riposo e Case di Cura convenzionate con la ULSS, segue poi un?elencazione di Corsi a cui il professionista dichiarava di aver partecipato.

Il parere reso ai sensi dell?art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 dal Responsabile del settore Contabilit? Generale del Comune di Sona, dott.ssa A. S., rispetto alla delibera di incarico al dottor M. non ? invece semplicemente favorevole come quello espresso dalla dott.ssa R., ma presenta delle significative osservazioni.

Osserva la dott.ssa A.: ?Fatte salve le successive valutazioni da effettuarsi ai sensi del comma 11 dell?art. 6 della legge n. 127/1997, il Responsabile del Settore Contabilit? Generale, in ordine alla regolarit? contabile, esprime PARERE favorevole * vedi allegato?.

Nell??Allegato al parere contabile della deliberazione ad oggetto: Incarico a professionista per la consulenza in merito all?attivazione del ?Centro polivalente socio assistenziale? di Lugagnano di Sona? cos? si esprime la dott.ssa S. A.: ?*) esclusivamente per quanto attiene la disponibilit? di fondi in bilancio e a condizione della favorevole espressione del parere del Collegio dei Revisori dei conti in merito alla presente variazione di bilancio.

Si rimette alla discrezionalit? e conseguente responsabilit? dell?Amministrazione comunale la scelta di affidare all?esterno un incarico che potrebbe rientrare nei compiti istituzionali dei dipendenti.

Si evidenzia inoltre l?impossibilit? di verificare la congruit? del compenso, non essendo citato alcun elemento di riferimento, ricordando come in casi analoghi il compenso sia stato collegato con la retribuzione straordinaria oraria (cfr. delibera G.C. n. 466 del 5/9/1995).

Il compenso sembra rientrare nella disciplina prevista dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 n. 486 (riduzione del compenso del 20%).

L?erogazione del compenso dovrebbe essere subordinato alla valutazione del risultato finale, secondo obiettivi prestabiliti?.

– Il parere del Collegio dei revisori dei conti sulla proposta tradottasi poi nella delibera di G.C. n. 190/1999 era il seguente: ??Il Collegio dei Revisori, esaminata la proposta di delibera in oggetto, nonch? la bozza della lettera di incarico al dott. M. R., considerato che l?oggetto dell?incarico consiste nella attivazione del centro Polivalente Socio-assistenziale, che il Comune non possiede altri Centri analoghi, che si rende opportuno aggiornare i dati gi? in possesso dell?Amministrazione, che il professionista incaricato risulta svolgere attivit? connessa nell?ambito dell?ASL 20, che la scelta di affidare l?incarico professionale, unitamente alla determinazione del compenso rientra nella discrezionalit? dell?amministrazione, tutto ci? premesso, esprime parere favorevole alla proposta di delibera comportante la variazione di bilancio?.

In rapporto all?ipotesi di danno e alle illegittimit? segnalate nell?esposto dei consiglieri comunali e alle perplessit? del? parere espresso dalla responsabile della ragioneria comunale, favorevole solo rispetto alla copertura finanziaria, sull?incarico al dottor M., con l?atto di citazione in esame la Procura, in primo luogo ha sottolineato le previsioni della delibera di C.C. n. 105 del 16/12/1996 (regolamento dell?istituzione del Centro polivalente socio-assistenziale e approvazione regolamento per il suo funzionamento), nonch? della delibera di G.M. n. 466 del 5/9/1995 ?Incarico prestazione d?opera professionale dott.ssa S. A. presso Comune di Sona per consulenza problemi connessi all?apertura della casa di riposo di Lugagnano?.

Nel regolamento predetto la ?Casa di riposo? rientra all?art.3 tra i servizi affidati al Centro.

Questa Istituzione viene dotata di tre organi: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore e quest?ultimo tra l?altro (art. 23), ? competente per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l?adozione di determinazioni definitive che impegnano l?Istituzione verso l?esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.

Il Direttore, per l?attuazione dell?indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, svolge con autonomia decisionale tutti i compiti connessi alla scelta dei mezzi pi? idonei, nell?ambito delle risorse definite dal bilancio preventivo economico annuale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L?art. 21 del regolamento stabilisce le Funzioni del Consiglio di Amministrazione del Centro, in conformit? alle finalit? e agli indirizzi emanati dal Consiglio comunale, tra le quali?d) le prestazioni d?opera e gli incarichi professionali con relative convenzioni che non siano attribuite al Direttore con il ?budget? annuale?.

Oltre quanto sopra l?art.10 del regolamento prevedeva una particolare composizione ?tecnica? del Consiglio di Amministrazione dell?Istituzione: ?Ai sensi del vigente Statuto comunale, il Consiglio di amministrazione dell?Istituzione ? composto di cinque membri compreso il Presidente, ? nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra coloro che possiedono una particolare motivazione nell?affrontare i problemi socio- assistenziali e che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale??

Pur dando atto che con successivo atto consiliare n.65 del 2/8/2000 la delibera in argomento n.105/96 ? stata sostanzialmente revocata per mancata attuazione della stessa, alla data del deliberato di Giunta n.190 del 28/7/1999 (con cui veniva conferito l?incarico al dottor M.), la prima veniva ignorata, o meglio richiamata in modo del tutto meccanico, nella proposta di delibera redatta dal responsabile del servizio da sottoporre alla approvazione della Giunta comunale.

??????????????? In particolare non ? stato indicato il motivo per cui gli organi tecnici dell?Istituzione formalizzata dal Consiglio comunale in data 16/12/1996 non sono stati costituiti e quindi non hanno potuto decidere autonomamente e ?professionalmente? di incaricare per la casa di riposo dell?Istituzione il professionista esterno, n? perch? gli organi comunali non hanno nominato i componenti degli organi della stessa Istituzione in un momento decisivo per le attivit? istituzionali della stessa.

************* appare per altro aspetto in questa stessa vicenda, anche la delibera di G.M. n. 466 del 5/9/1995 con cui viene conferito ?incarico prestazione d?opera professionale ************** presso Comune di Sona per consulenza problemi connessi all?apertura della casa di riposo di Lugagnano?.

Si legge nella proposta di questa delibera: ?Premesso che sul territorio comunale di Sona frazione Lugagnano, insiste una struttura da adibire a RSA (residenza assistenziale per anziani), che l?Amministrazione comunale necessita di una specifica consulenza relativa all?avvio e alla gestione della stessa; vista la richiesta del Sindaco di codesto Ente datata 5/7/1995 al presidente dell?IPAB Centro Anziani di Bussolengo di autorizzare la segretaria dott.ssa S. A. per una consulenza tecnica sui problemi connessi a tale iniziativa, vista l?autorizzazione alla dott.ssa A. a svolgere l?incarico in oggetto; accertato altres? che l?**** ha espresso parere a condizione che venga garantito il normale orario di servizio presso lo stesso, verificata la disponibilit? della dott.ssa A. ad espletare l?incarico di che trattasi?.

Ci? premesso la G.M. deliberava: 1) di incaricare la dott.ssa S. A. , segretario ? direttore dell?IPAB di Bussolengo a prestare opera retribuita presso il Comune per la consulenza relativa all?avvio della Casa di riposo di Lugagnano, come da autorizzazione del Consiglio di Amministrazione IPAB di Bussolengo n. 120 del 13/7/1995 che riporta l?art. 58 del d.l. 29/93; 2) di stabilire che l?incarico aesse la durata di mesi 6; 3) di corrispondere alla stessa il compenso corrispondente alla tariffa oraria diurna per lavoro straordinario spettante alla 7 qf di appartenenza, oltre al rimborso spese di trasferta purch? debitamente documentate; 4) di imputare la spesa quantificata in previste Lire 3.000.000 ad apposito stanziamento da individuarsi a cura dell?ufficio ragioneria, calcolando un ammontare presunto di ore 20 al mese?.?.

Nella lettera di dimissioni del 21/12/1995 della dott.ssa A. al Sindaco di **** si osserva: ?La sottoscritta S. A., incaricata presso Codesto Ente della consulenza in materia di gestione ed organizzazione della casa di Riposo di Lugagnano, comunica la rinuncia all?incarico in argomento a decorrere dalla data odierna, facendo presente che l?impegno relativo alla consulenza suddetta ammonta a complessive 13 ore di lavoro?.

Tale prima delibera di incarico (del 1995), con evidente e dichiarata identica finalit? della? delibera di incarico conferita al dottor M., secondo la prospettazione della Procura attrice, appare significativa per chiarire diverse circostanze della successiva delibera di incarico (del 1999) a favore del dottor M..

??????????????? Risulta dagli atti, ad avviso del requirente, che il Comune di Sona, nel quale peraltro nel frattempo era entrata in organico comunale proprio la stessa dott.ssa A., quale responsabile della Ragioneria, facendo ricorso al personale al suo interno avrebbe potuto espletare tale consulenza per l?attivazione del Centro senza ricorrere ad un costoso incarico esterno come quello conferito al M..

Inoltre, sempre secondo la Procura attrice, se si considera la cifra impegnata per l?incarico alla dott.ssa A. nella delibera del settembre 1995 di 3.000.000, questa, anche se maggiorata del tasso di svalutazione ufficiale ISTAT (in relazione ai 46 mesi tra il settembre 1995 e il luglio 1999) non avrebbe mai raggiunto il compenso erogato dal Comune di Sona al dottor M..

Per quanto concerne le allegazioni processuali, la lettera di incarico per la consulenza in merito all?attivazione del ?Centro Polivalente Socio-Assistenziale? sito in Lugagnano di Sona del 21/9/1999, redatta un giorno prima della delibera di ratifica del Consiglio comunale ? ma senza numero di protocollo – a firma della dott.ssa R. responsabile del servizio cos? recita: ?Con la presente il responsabile del servizio dott.ssa *****, in qualit? di istr. direttivo, in rappresentanza del Comune di Sona, d? l?incarico al dottor *****?in qualit? di professionista esperto (Responsabile della gestione Case di Riposo ASL 20 di Verona) per la consulenza in merito all?attivazione del ?Centro Polivalente Socio-Assistenziale?.

Il contenuto dell?incarico, che dovr? essere espletato entro tre mesi dall?approvazione (prorogabili di ulteriori tre per giustificati motivi), si articola nelle seguenti prestazioni:

1.???????????? studio delle strutture esistenti e loro destinazione d?uso;

2.???????????? verifica licenze e autorizzazioni;

3.???????????? piano economico-finanziario;

4.???????????? pratiche per l?ottenimento dei finanziamenti regionali;

5.???????????? piano gestionale e organizzativo;

6.???????????? studio e pianificazione servizi secondari;

7.???????????? aspetti legali e amministrativi.

La progettazione e la realizzazione dei servizi sar? fatta di concerto con le indicazioni e le finalit? che l?Amministrazione comunale dar? di volta in volta, rispetto alle esigenze.

Il costo relativo alle prestazioni sopracitate ? di L. 42.000.000 = (comprensivo di IVA).

L?importo si intende comprensivo di tutte le spese accessorie, trasferimenti o consulenze esterne di cui il dottor ***** si dovr? servire per l?espletamento dell?incarico.

Modalit? di pagamento: il 20% dell?importo al conferimento dell?incarico, il saldo (restante 80%) a consulenza espletata?.

??????????????? Sempre sotto il profilo illustrativo della documentazione acquisita al fascicolo, la Procura contabile chiedeva con nota del 18/3/2003 alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto una valutazione sulla legittimit? e congruit?, specialmente rispetto al compenso conseguito, della consulenza e relazione del dottor M. fornita al Comune di Sona.

La risposta della Regione Veneto Ufficio Enti Sociali perveniva in data 28/7/2003.

Nella Relazione trasmessa dall?ufficio regionale dopo una prima parte che descrive in generale le caratteristiche che deve avere un progetto per la realizzazione di assistenza sociale continuativa (fase di preparazione, obiettivi, interventi, risorse, tempi, verifica, messa in opera del progetto) ci si intrattiene sulla consulenza effettuata dal dottor M..

Si osserva: ?Alla luce delle brevi note di cui sopra, la consulenza del dott. M. appare priva degli elementi sostanziali che consentono di qualificare il prodotto, sia nella dimensione teorica sia nella prospettiva attuativa.

Il lavoro del dottor M. ? essenziale: potrebbe costituire un primo nucleo di note finalizzate alla redazione di un vero e proprio progetto strutturato e approfondito.

Pertanto esso non pare poter neanche essere valutato come un c.d. ?progetto preliminare di massima?: quest?ultimo solitamente esprime le linee e le direttive fondamentali e generali dell?opera nel momento dell?ideazione e rappresentazione (C.A. Firenze 11/8/1998), ponendosi come primo livello di approfondimento di un vero e proprio processo progettuale, articolato attraverso i successivi livelli della progettazione definitiva (TAR Puglia n. 99/1988) che necessita di un progetto tecnico di dettaglio con immediata operativit? (******** Lazio n. 5/96)?

L?attivazione di un processo operativo richiederebbe che la relazione presentata dal dottor M. fosse integrata con tutti gli elementi indicati nelle premesse.

In definitiva il lavoro di cui si tratta non pu? essere definito come una consulenza progettuale ma, forse pi? propriamente, un documento di intenti, peraltro generici, che poco dicono in merito agli obiettivi e ai percorsi da intraprendere per arrivare ad un risultato concreto ed esauriente.

Si potrebbe ipotizzare che il dr. M. non abbia inteso fare un piano ma formulare semplici suggerimenti ad altra persona incaricata di redigere il lavoro finale?.

Rispetto al primo punto dell?elaborato, cui si imputa il costo di 15 milioni di Lire, osserva la Relazione della Regione Veneto:??Appare di tutta evidenza la stringatezza e la concisione del lavoro, come accennato pi? sopra.

Peraltro non si trova alcun cenno al regolamento interno e agli aspetti legali e amministrativi che un servizio e una struttura simili necessariamente richiedono (per citarne alcuni: certificato antincendio, disciplina haccp per le cucine e i locali di ristorazione, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, certificati collaudo impianti etc.)

Le altre sottovoci della ?relazione? non possiedono alcun approfondimento esplicativo.

Quanto allo ?studio e pianificazione dei servizi da fornire alla comunit?? le considerazioni svolte sembrano corrispondere a quella parte che il professionista intitola ?Studio e pianificazione dei servizi secondari? datata 30 agosto 1999 e sottoscritta?Nelle 4 pagine (rectius facciate) il consulente si sofferma sui servizi che per? sono complementari e sussidiari rispetto alla vera e propria attivit? istituzionale di residenza per non auto sufficienti.

Non si analizzano, come gi? per il precedente elaborato le varie implicazioni e le problematiche dei singoli servizi? ?

Sotto il profilo accusatorio la relazione della Direzione del Servizio Istituzioni Sociali ? Ufficio Enti Sociali della Regione Veneto appare fortemente critica sul testo della relazione M. anche per gli altri aspetti riguardanti il piano economico finanziario (che sembra essere una bozza di bilancio consuntivo), ed il piano gestionale e organizzativo e le pratiche per l?ottenimento dei finanziamenti regionali.

??????????????? Sempre dall?esame degli atti risulta che in data 25 settembre 2003 veniva sentita in audizione presso la Procura regionale la dott.ssa A., che ? come esperta, segretaria dell?IPAB di Bussolengo era stata in un primo tempo incaricata dalla G.M. di Sona di procedere alla attivazione della Casa di Riposo di Lugagnano di Sona, ma poi si era dimissa dall?incarico.

La stessa A. all?epoca dell?incarico conferito con delibera di G.M. al M., era in servizio presso il Comune di Sona, quale responsabile della Ragioneria del Comune e nella circostanza, esprimendo un parere solo parzialmente favorevole (per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa prevista), lasciava trasparire una serie di perplessit? in un atto allegato al parere medesimo, che non impedirono tuttavia alla responsabile del servizio di tener ferma la proposta e il suo parere favorevole, n? impedirono l?approvazione della proposta di delibera da parte della Giunta, l?esecuzione dell?incarico del M. e la sua remunerazione cos? come prevista.

Richiesta sui motivi per cui decise di rinunciare all?incarico che il Comune di Sona le aveva conferito con la delibera di G.M. n. 466/1995, la signora A., laureata in economia e commercio, gi? segretario dell?Ipab di Bussolengo, poi responsabile della Ragioneria del Comune di Sona dal 31/12/1995 fino al 1/2/2002, e da quest?ultima data responsabile del Settore Innovazione Studi e Ricerche, risponde: ?Le mie dimissioni rispetto all?incarico che mi era stato conferito dalla Giunta comunale di **** con delibera n. 466/95 furono dovute al fatto che dovevo prendere servizio presso il Comune di Sona a seguito di vincita di concorso presso detto ente, per evitare ragioni di conflitto di interesse.

Le 13 ore a cui facevo riferimento nella lettera di rinuncia erano quelle effettivamente prestate e per le quali chiedevo la liquidazione.

Si prevedeva che per il lavoro a me affidato occorressero circa 147 ore con un compenso di 3.000.000 di Lire?.

Osservava in seguito ad altra domanda la dott.ssa A. che il suo incarico rispetto a quello conferito poi al M. ??era simile per oggetto cos? come definito, ma di fatto alcune delle prestazioni richieste nella lettera di incarico al dott. M., da me avrebbero potuto essere espletate solo in un periodo successivo ai 6 mesi a cui si riferiva l?incarico stesso, essendo i lavori di realizzazione della struttura ancora molto indietro.

Per quanto attiene al diverso compenso ritengo che sia stata una scelta discrezionale collegata anche al diverso grado di esperienza dei due incaricati?.

La dott.ssa A. dichiara poi di non sapere se sono state considerate o tentate altre possibilit? di svolgere questo incarico, poi affidato al M., con personale del Comune di Sona o personale esterno, cercando una maggiore economicit? per l?Ente.

??????????????? Sulla base di tali fatti la Procura attrice ha convenuto in giudizio i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla formalizzazione dell?incarico professionale sia mediante comportamenti omissivi (Collegio di revisione) che commissivi (Componenti della Giunta municipale e Responsabile del servizio interessato).

??????????????? A tali soggetti sono stati poi ascritti diversi contributi causali per cui la responsabilit? del fatto, ad avviso della Procura, dovrebbe essere cos? ripartita: ???la responsabile del servizio, dott.ssa R. 40% (? 8.004,892), i componenti della Giunta del 28/7/1999 (T., B., B., S. e P.) complessivamente per il 40% (? 8.004,892) con pari responsabilit? tra i suoi membri, salvo diverso avviso del Collegio giudicante, complessivamente per il 20% (? 4.002,446) i due revisori C. e R. con pari responsabilit? tra i due membri, salvo diverso avviso del Collegio giudicante?.

??????????????? Infine, il danno erariale ipotizzato ? stato quantificato nella differenza tra quanto corrisposto al consulente (lire 35.000.000 oltre IVA al 20%) e quanto sarebbe stato ?opportuno? erogare al medesimo ai sensi della disciplina della gi? citata Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 17 luglio 1997 n. 101/97, utilizzabile nei casi simili al presente.

Al punto 3) per le ?attivit? di consulenza specialistica? la circolare prevedeva un rimborso di 600.000 Lire al giorno per cui ? ragionevole, secondo la Procura attrice affermare che ?il lavoro presentato si sarebbe potuto concludere in quattro giorni (uno per ogni relazione) per un costo totale di Lire 600.000 x 4 = 2.400.000, costo valutato anche sulla base dei risultati ottenuti?.

??????????????? Conclusivamente il danno di cui il requirente chiede il ristoro ammonta a ?.38.749.250, pari ad ?.20.012,32 (ventimiladodici/32).

A fronte di quanto sopra le difese dei convenuti, tutti costituiti in giudizio mediante idoneo patrocinio legale, hanno indicato propri elementi a discarico in parte riferiti anche ad aspetti della questione valevoli per tutti i citati in giudizio.

Relativamente alle repliche difensive ? stata eccepita la legittimit? della conferita consulenza alla luce del quadro normativo vigente al tempo della contestazione nonch? la congruit? del compenso pattuito ed erogato.

Sono state inoltre affermate la necessit? dell?avvio della struttura sanitaria, l?utilit? della prestazione professionale e la diversit? della stessa rispetto a quella originaria affidata alla d.ssa A..

Per quanto concerne invece le posizioni singole, la difesa della Responsabile del Servizio d.ssa R. si sofferma sul diverso momento genetico ed esecutivo del contratto concludendo per la non imputabilit? del medesimo, atteso il mero effetto solamente propulsivo della propria proposta di delibera.

Analoga esenzione da responsabilit? ? invocata dalla difesa dei Revisori C. e R. alla luce delle normativa di riferimento e di precedenti giurisprudenziali di questa Corte (depositati successivamente in udienza).

Chiamata la causa all?odierna pubblica discussione tutte le parti interessate si sono richiamate al tenore degli scritti versati in atti; le difese hanno concluso in via principale per l?assoluzione dei patrocinati ed in via gradata per ampia applicazione del potere riduttivo da parte di questa Corte.

??????????????? Considerato in

DIRITTO

???????????????

Come ampiamente illustrato in narrativa il presente giudizio di responsabilit? trae origine dall?iter procedurale di affidamento di una consulenza professionale.

??????????????? Ci? premesso la posizione dei singoli convenuti viene esaminata dal Collegio alla stregua del loro apporto causale e delle norme che regolano questa giurisdizione.

??????????????? In primo luogo i fatti storici devono essere riesaminati da questo giudice sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalit? e della colpa grave.

??????????????? Ci? premesso, le peculiari posizioni occupate dai convenuti nella struttura della Amministrazione locale interessata possono ripartirsi in tre distinte aree operative e comportamentali.

1) ***** ? Responsabile del servizio interventi sociali.

Al riguardo dagli atti processuali ? sostanzialmente imputata alla medesima la redazione di una proposta di delibera nella quale in estrema sintesi sono state avvalorate le condizioni di legge e di fatto che hanno portato alla formalizzazione della consulenza professione con il dr. R. M..

In particolare, come gi? indicato in narrativa, la proposta conseguiva al deliberato di Consiglio n.105/96 con il quale era stato costituito il Centro assistenziale ed adottato il relativo regolamento operativo all?interno del quale da una parte era gi? prevista la presenza di soggetti (art.10) in possesso di requisiti qualificati sotto il profilo socio-sanitario e, dall?altra, (art.21) era regolamentato l?affidamento degli incarichi professionali.

Oltre quanto sopra, l?individuazione del consulente e la congruit? degli oneri economici connessi ? stata avvalorata su una base documentale non proprio esaustiva ed in parte opinabile.

Nella lettera di incarico allegata alla proposta di delibera le prestazioni richieste al consulente ed il compenso da questo formalizzato risultano fin troppo schematiche ed apodittiche.

In particolare il curriculum del dr.M., peraltro prodotto nella stessa data (28 luglio 1999) della delibera di Giunta, indica solo la posizione professionale del medesimo presso la USLL n.20 di Verona e la partecipazione, come mero utente e neanche attestata, a corsi di aggiornamento e/o qualificazione.

La quantificazione degli oneri non tiene conto di alcuna tariffa professionale ed ? globale nonch? indifferenziata.

Solo con successiva nota del 22 settembre 1999 (cfr. all.14 nota di deposito n.1 del 10 febbraio 2004) il dr.M. distingue gli importi della prestazione in relazione alle singole fasi della consulenza.

Ulteriore circostanza che sottolinea l?approssimazione con cui la convenuta ha formulato la proposta ? rivenibile nell?aver subordinato il perfezionamento della consulenza alla acquisizione dell?autorizzazione da parte della USLL di appartenenza del dr. M..

Attivata la procedura, in astratto del tutto legittima, di autorizzazione (cfr. all.6 e 7 della citata nota di deposito n.1) ? emerso che il dr.M. ne era esentato a causa delle proprie precedenti scelte professionali e cio? esercizio di attivit? libero professionale extramenia.

L?errata previsione di quanto sopra costituisce indice di non approfondita istruttoria nel corso della quale la proponente d.ssa R. avrebbe dovuto anche tener conto che ?analoga? consulenza era gi? stata attivata, anche se non portata a termine, con la d.ssa A. (delibera di Giunta n.466 del 5 settembre 1995) all?epoca funzionario IPAB, con previsione di spesa del tutto difforme.

Il fatto che la convenuta era in congedo ordinario all?epoca della predetta delibera e che la proposta sia stata firmata dal sostituto rag.L. non esimeva la stessa dal prenderne visione non appena rientrata in servizio e, poi, proprio la convenuta in data 10 aprile 1996 (cfr. all.5 delle produzioni difensive Avv.R. *****) ha liquidato le competenze alla A. (in veste di consulente esterno).

La circostanza che il parere di regolarit? tecnica costituisca antecedente logico della delibera di Giunta e, come tale, elemento concausale e sindacabile della fase amministrativa (Sez.II 4 giugno 2001 n.197 e 13 maggio 2002 n.158) ai sensi e per gli effetti dell?art.53-3?comma della legge 8 giugno 1990 n.142 oggi trasfuso nell?art.49-3?comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e lo scarso livello di attendibilit? dello stesso, a parere del Collegio integrano gli estremi della colpa grave, azionabile cos? come richiesto dalla Procura attrice che individua nel 40% del danno erariale la quota da porre a carico della convenuta R..

2) M. C. e L. R. ? Componenti collegio dei revisori.

Altro allegato alla proposta di delibera in esame ? il parere espresso dal Collegio dei revisori ai fini della variazione di bilancio.

In effetti ai sensi dell?art.105 primo comma lett.b) del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77 (oggi trasfuso nell?art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) i revisori avrebbero dovuto tener conto anche del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ex art 3, d.ssa A..

Tale parere sindacabile in questa sede e con indubbi effetti concausali, a sua volta, era previsto a pena di esecutivit? dall?art.55-5?comma della legge 8 giugno 1990 n.142, nel testo sostituito dall?art.6 della legge 15 maggio 1997 n.127.

Al riguardo tale visto di mera disponibilit? finanziaria si ? concretizzato con un ulteriore allegato, riferito allo storno n.5, con il quale sono state formalizzate perplessit? sulla opportunit? di conferire all?esterno della Amministrazione tale consulenza e sulla congruit? dei costi della medesima, tenuto conto del gi? illustrato in narrativa precedente adottato dalla Giunta con deliberato n.466 del 5 settembre 1995 (di cui la d.ssa A., ad altro titolo, ne era stata diretta destinataria).

Ci? premesso non pare fondata la tesi difensiva per cui i componenti l?organo di revisione non potevano entrare nel merito della scelta discrezionale della Amministrazione di attivare tale consulenza i cui contenuti, per essere legittimamente adottati, dovevano rientrare nella previsione dell??alta professionalit?? prevista dall?art.51-7?comma della legge 8 giugno 1990 n.142 nel testo sostituito dapprima dall?art.6-8?comma della legge 15 maggio 1997 n.127 e poi dall?art.2-15?e 16?comma della legge 16 giugno 1998 n.191.

Preso atto che ai sensi dell?art.16 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77 (oggi art.240 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) i revisori ?adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario? e che ex art. 1710 c.c. la diligenza richiesta al mandatario si sostanzia nel rispetto dei principi del buon padre di famiglia, regolati dall?art.1176 c.c. con riguardo alla natura della attivit? professionale esercitata, nel caso si specie l?azione dei convenuti non pu? dirsi in astratto immune da censure.

Al riguardo per? le modalit? della funzione di controllo ad essi affidata nell?ambito di una Amministrazione locale di modeste proporzioni e mezzi, le scarne allegazioni trasmesse dalla Amministrazione per le proposte di variazioni di bilancio, la tempistica dei fatti per cui l?esame delle suddette modifiche contabili verosimilmente si ? svolto in unica seduta con tempi contingentati atteso che nel pomeriggio del medesimo giorno 28 luglio 1999 la Giunta municipale si ? espressa in via d?urgenza, inducono la Sezione a non ravvisare un comportamento gravemente colposo cui consegue una pronuncia, a tale titolo, assolutoria.

3) R. T., F. B., *****, A. S. e G. B.? Componenti di Giunta.

Relativamente al sindaco ed agli assessori presenti all?atto deliberativo, non c’? dubbio che ciascun partecipe ha inciso sulla causazione del fatto dannoso di cui trattasi.

In particolare, circa la colpevolezza, deve dirsi che i componenti di un organo collegiale sono tenuti ad approfondire ogni questione sottoposta al loro esame, a prescindere che si tratti, o meno, di problematica attinente alla propria specifica competenza, anche se – come ? ovvio – la circostanza che si tratti di questione complessa pu? avere rilievo ai fini della individuazione della colpa grave.

Tanto precisato, ritiene la Sezione che nel caso di specie sia fondata una imputazione di responsabilit?, con riferimento agli amministratori che adottarono la delibera di cui si discute, ravvisandosi l’elemento soggettivo richiesto dall’art.1-1?comma della legge n.20/94, come modificato dalla legge n.639/96.

Se da un lato non pare fondata la tesi sviluppata dalla Procura, pur con ampi richiami legislativi e giurisprudenziali (cfr. pagg.49-60 atto di citazione), per cui la consulenza poteva e doveva essere affidata a personale interno alla Amministrazione dall?altro, sicuramente, la totalit? degli oneri sostenuti non trova fondamento normativo.

Al riguardo la Procura attrice ha indicato che ?risulta in particolare eccessivamente onerosa per l?ente pubblico la clausola di accettazione a priori del corrispettivo preteso dal professionista, senza che venisse previsto dal Comune di Sona alcun reale parametro obiettivo per la valutazione del lavoro affidato al M. (scelto peraltro senza sondare la disponibilit? di altri professionisti a condizioni pi? economiche) tenuto anche conto della sproporzione tra il valore/costo effettivo della relazione prodotta? per il Comune di Sona dal M. ed il corrispettivo erogato allo stesso professionista?.

Sempre ai fini della verifica del comportamento dei convenuti la Procura ha esaminato ?le risultanze (mediante sbobinature degli interventi) del processo verbale della seduta del Consiglio comunale del 22 settembre 1999 (di ratifica della delibera di G.M. n. 190 del 28/7/1999), in cui erano presenti n.18 Consiglieri comunali ossia i signori T., B., C., P., C., S., B., B., B., B., B., B., T., M., R., S., F., C..

Nella circostanza, che precede, peraltro, il pagamento dei due mandati a favore del dottor M., intervengono a favore della delibera n. 190 della G.M. il sindaco T.R. e l?assessore B.F. e l?assessore C., non presente alla seduta di Giunta di cui alla delibera n. 190.

In particolare i primi due interventori replicano alle accuse delle diverse opposizioni consiliari che rimarcano i diversi aspetti di illegittimit? dell?atto di Giunta che si sta ratificando, ossia l?aver saltato completamente l?Istituzione che in base ad un regolamento votato e approvato dal Consiglio comunale dovrebbe, prima dello stesso Comune, occuparsi del programma da approvare e di avere trascurato completamente le critiche sostanzialmente emerse dal parere della A., ossia il non aver cercato prioritariamente di incaricare interni e/o non aver ancorato ad alcuna verifica obiettiva l?ingente compenso richiesto dal dottor M. (12 milioni al mese in tre mesi).

Gli esponenti della Giunta, pur lasciando trasparire una ?certa sofferenza? ? che emerge soprattutto nelle prime risposte date dal sindaco T. – per il corrispettivo nelle proporzioni previste, poi sbrigativamente ?tagliano corto? e ritengono che il M. rappresentasse l?unica possibilit? o il ?meglio sulla Piazza di Verona? non sostituibile con nessuno degli interni.

Anche l?assessore B. in particolare, in modo singolarmente contraddittorio, pur affermando, a parole, di condividere le preoccupazioni della dott.ssa A., emerse con il parere di quest?ultima, ritenendole legittime, conferma integralmente le decisioni della delibera di Giunta n. 190 e le ragioni espresse nella sua motivazione.

Peraltro il B., all?epoca assessore al bilancio, sempre nel resoconto del processo verbale del Consiglio comunale del 22/9/1999, riferisce di aver chiesto personalmente alla A. se voleva espletare lei l?incarico dato al M., ricevendo un rifiuto da quest?ultima, anche se non esiste al riguardo nessun riscontro scritto, neanche nell?audizione della dott.ssa A. presso la Procura su tale proposta di incarico?.

??????????????? Oltre quanto sopra, oggettiva rilevanza causale ? rinvenibile nella circostanza che l?unico elaborato fornito dal M. (cfr. all.15 della nota di deposito n.1 del 10 febbraio 2004) risulta datato 30 agosto 1999 a fronte di una proposta sottoscritta per accettazione il 21 settembre 1999 (all.13) ed un progetto di onorario (all.14) datato 22 settembre 1999 nel quale si ipotizzano 15 sopralluoghi alla struttura, 5 trasferimenti a Venezia nonch? il ricorso (con oneri per il M.) a non meglio precisate consulenze esterne.

??????????????? Oltre quanto sopra, nonostante la espressa previsione del deliberato non vi ? stata alcuna verifica del c.d. risultato finale cui era subordinato il pagamento del saldo (80% del totale) ed, anzi, la prestazione non pare realizzata appieno.

In dettaglio, una volta posta in pagamento la fattura in acconto (pari al 20% del totale) datata 30 settembre 1999 ? quindi dopo la consegna dell?elaborato datato 30 agosto 1999, in atti vi ? solo la nota (all.16) del 25 gennaio 2000 con la quale il consulente comunica che la struttura ha ottenuto ?l?idoneit? professionale e l?autorizzazione al funzionamento? da parte della USLL n.22.

Tale certificazione, nota prot.1375/IV del 24 gennaio 2000, rinvenuta come allegato n.15 della produzione documentale dell?********************, in realt? subordina tale autorizzazione ad ulteriori (sette) adempimenti amministrativi da effettuarsi entro 120 giorni.

Pur a fronte di tali prescrizioni l?Amministrazione dispone il secondo mandato di pagamento per la fattura a saldo, datata 8 febbraio 2000, emessa evidentemente dal M. subito dopo la propria nota del 25 gennaio 2000.

??????????????? Acclarata l?esistenza di tutti gli elementi della responsabilit? amministrativo contabile nel comportamento gravemente colposo e scarsamente professionale tenuto dai membri della Giunta comunale e dal responsabile del servizio proponente la delibera di incarico al dr. M. si pone il problema della corretta determinazione del danno prodotto al Comune di Sona.

Su questo aspetto la Procura attrice indica che ??tenuto conto della ?stima? della ?Relazione M.? effettuata dalla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, il servizio affidato al dottor M. ben avrebbe potuto essere svolto da altro professionista o dipendente con una spesa di Lire 2.400.000 (valutazione obiettiva data dalla Direzione Regionale predetta) o, al massimo di Lire 3.250.750 se si tiene per buono il corrispettivo impegnato (Lire 3.000.000) nel primo incarico (di identico oggetto), assegnato con delibera di Giunta n. 466/1995 alla dott.ssa A. (allora a sua volta esterna all?ente, perch? segretaria dell?Ipab di Bussolengo) con l?aggiunta della rivalutazione ISTAT dal 1995 al 1999.

Pertanto il Comune di Sona risulta aver pagato l?opera di M., che nella migliore delle due ipotesi ha prodotto all?Ente un ?utilit?? del valore di Lire 3.250.750, con un maggior esborso ingiustificato di ? 20.012,23 (pari a Lire 38.749.250 ossia 42.000.000 ? 3.250.750) quale corrispettivo di una prestazione conferita in modo illegittimo e maldestro ad un professionista esterno, che ben poteva essere realizzata da dipendenti dell?Ente o da professionisti esterni a condizioni assai pi? economiche di quelle poste ?piratescamente? dal dottor M.??.

In concreto, attesa l?assenza di un parametro altamente oggettivo di quantificazione della consulenza professionale, la Sezione non pu? che condividere la determinazione del danno da maggiore esborso operata dalla Procura che deve e pu? essere ridotta alla luce della utilit? ai fini sociali della consulenza ed al buon esito della stessa.

??????????????? Per quanto sopra la Corte, vista l?originaria richiesta risarcitoria quantificata in ?.20.012,32 (ventimiladodici/32) oltre somme aggiuntive determina, in via riduttiva, in ?.10.000/00 (diecimila/00) comprensivo di rivalutazione, l’importo da addebitare ai convenuti secondo le ripartizioni percentuali indicate dalla Procura attrice.

??????????????? In particolare, attesa l?assoluzione da ogni addebito dei convenuti C. e R. citati in giudizio per il 20% del danno azionato, il 40% della somma da risarcire, (qui ridotta ad ?.10.000/00), pari ad ?.4.000/00 deve essere posto carico della R. ed il restante 40% deve essere rifuso dai convenuti T., B., B., ****** in parti uguali di ?.800/00, importi tutti comprensivi di e rivalutazione.

Non pu? accogliersi, infine, la richiesta del Procuratore di una pronuncia in ordine alla compensazione delle spese dei convenuti eventualmente prosciolti.

Come gi? pi? volte affermato da questa Sezione la problematica della compensazione delle spese rimane estranea all’oggetto del giudizio contabile, nel quale, per inciso, non vi pu? essere condanna alle spese dell’organo pubblico.

Il rapporto che si instaura tra convenuto prosciolto ed amministrazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis della legge 639/96, che prevede il diritto della parte alla refusione delle spese affrontate per la difesa in sede di responsabilit? contabile non ? oggetto, invece, della cognizione di questa Corte in quanto estraneo al giudizio contabile medesimo e, quindi, sottratto alla giurisdizione di questa Corte.

??????????????? Alla condanna consegue l’obbligo del pagamento delle spese del presente giudizio.

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PER QUESTI MOTIVI

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la Sezione giurisdizionale Regionale per il Veneto della Corte dei conti, definitivamente pronunciando in parziale conformit? alle conclusioni del pubblico ministero, assolve da ogni pretesa i revisori convenuti C. e R., condanna la responsabile del Servizio interventi sociali R. al pagamento in favore della Amministrazione comunale della somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), comprensiva di rivalutazione, ed i componenti di Giunta T., B., B., S. e P. al pagamento in favore della Amministrazione comunale della somma di Euro 800,00 (ottocento/00) ciascuno, comprensiva di rivalutazione.

??????????????? Su dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all’integrale soddisfo.

??????????????? Segue il pagamento delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono liquidate in Euro Duemilaseicentoventisette/74 (Euro 2627,74)

da ripartirsi in parti uguali fra i condannati

??????????????? Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito

??????????????? Cos? deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 maggio 2004.

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??????????????? Depositata in Segreteria il 20.12.2004

Francaviglia Rosa

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