Corte dei Conti – det. n. 3/2009 – sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato – conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli uffici tecnici per le dighe insedia

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Con la determinazione n. 9/2009, la Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, interviene per definire una controversia vertente sulla individuazione dell’autorità legittimata ad adottare i decreti di nomina dei dirigenti di secondo livello da collocare a capo degli uffici tecnici per le dighe.
La vicenda trae spunto dall’intervenuto trasferimento presso i Provveditorati interregionali, dell’organico dei suddetti uffici del soppresso R.I.D. – Registro Italiano Dighe, in conformità a quanto prescritto dall’art. 1, comma 404 lett. c) ed f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finan­ziaria 2007) concernenti la rideterminazione delle strutture periferiche e la loro riduzione.
Osserva il Ministero in epigrafe, che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 254/2007 – contenente il regolamento di attuazione della norma primaria su indicata – gli Uffici periferici di livello dirigen­ziale non generale del soppresso Registro italiano dighe sono incardi­nati organicamente nei Provveditorati interregionali con la denomina­zione di Uffici tecnici per le dighe e rispondono funzionalmente alla Di­rezione ge­nerale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
Analoga disposizione viene poi ribadita nel D.P.R. n. 211/2008, se­condo cui i detti Uffici tecnici sono “insediati” presso i Provveditorati in­terregionali e “rispondono funzionalmente” alla competente Direzione generale.
Ribadisce il Collegio, che il canone funzionale rappresenta la corretta chiave di lettura del predetto combinato disposto, puntualizzando che il legislatore del 2008 parla più appropriatamente di insediamento e non di incardinamento e ciò al fine di evidenziare un posizionamento logistico/organizzativo e non funzionale/gestionale inidoneo quindi a determinare un’osmosi di carattere organico con l’ente territoriale ospitante.
Viene pertanto non accolto dalla Sezione l’indirizzo suggerito dall’Ufficio di controllo, secondo il quale le medesime norme andrebbero interpretate nel senso di attribuire al Direttore ge­nerale per le dighe le mere indicazioni per lo svolgimento dei compiti as­segnati ai dirigenti di secondo livello in relazione al carattere pretta­mente tecnico dei compiti medesimi, nonché il coordinamento opera­tivo nel contesto nazionale (cfr. da ultimo, art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 211/2008).
Conclusivamente, ammette al visto ed alla conseguente registrazione i decreti di nomina adottati dall’organo dirigenziale ministeriale.
Qui la deliberazione.
 
 
 
Deliberazione n. 3/2009/P
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
nell’adunanza del 12 febbraio 2009
 
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concer­nente il re­golamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modifiche;
visti i decreti dirigenziali 23 luglio 2008 nn. 6677, 6670, 6671, emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione ge­nerale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche (ex infrastrut­ture), concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di direzione degli Uffici tecnici per le dighe di Milano, di Pa­lermo e di Firenze;
vista la nota prot. n. 0129/6a del 27 gennaio 2009 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrut­ture ed assetto del territorio ha richiesto il deferimento alla sede colle­giale degli atti sopra citati;
vista l’ordinanza in data 3 febbraio 2009 con la quale il Presi­dente della Sezione centrale di controllo di legittimità ha convocato il Collegio per il giorno 12 febbraio 2009 per l’esame della questione pro­posta;
vista la nota n. 35/P del 3 febbraio 2009 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio di Gabinetto, Direzione gene­rale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e Direzione ge­nerale per gli affari generali e del personale – Divisione III, alla Presi­denza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la funzione pubblica) e al Ministero dell’economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);
uditi il relatore, Consigliere dott. ************* e, in rappresen­tanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. ******************, Dirigente di prima fascia ed il dott. Ing. ******************, Dirigente di seconda fascia;
non comparso il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ritenuto in
 
FATTO
Con i provvedimenti indicati in epigrafe il Dirigente generale pre­posto alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche attribuisce a dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incari­chi di direzione degli Uffici tecnici per le dighe nei Provveditorati inter­regionali per le opere pubbliche di Milano, Palermo e Firenze.
L’Ufficio di controllo, con nota istruttoria n. 102/I del 17 dicem­bre 2008, ha osservato che tali atti “per il loro contenuto, andrebbero ricon­dotti alla competenza dei titolari dei Provveditorati interregionali ai quali vengono assegnati” richiamando la norma regolamentare (cfr. art. 5, comma 3, del D.P.R 19 novembre 2007, n. 254) secondo cui gli Uf­fici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro ita­liano dighe sono “incardinati organicamente nei Provveditorati interre­gionali” per cui “la materia relativa al rapporto di servizio di detti Uffici è da riferire, nel rispetto della disciplina in tema di funzioni diri­genziali, ai Dirigenti generali preposti agli Uffici decentrati”.
L’Amministrazione, con nota n. 932 in data 15 gennaio 2009, ha fornito riscontro alle osservazioni rappresentando che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 254/2007, gli Uffici periferici di livello dirigen­ziale non generale del soppresso Registro italiano dighe sono incardi­nati organicamente nei Provveditorati interregionali con la denomina­zione di Uffici tecnici per le dighe e rispondono funzionalmente alla Di­rezione ge­nerale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
Sostiene il Ministero che l’adozione degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di direzione dei predetti Uffici compete al Di­rigente generale responsabile della citata Direzione generale in quanto, “per la dipendenza funzionale”, i dirigenti incaricati “dovranno rispon­dere sull’attività dell’Ufficio direttamente al Direttore generale per le di­ghe”.
Discende, ad avviso dell’Amministrazione, che “l’individuazione degli obiettivi connessi agli incarichi ed i dirigenti cui conferire la titola­rità degli Uffici tecnici per le dighe, nonché le successive valutazioni sui risultati conseguiti, non possa che essere attribuita al Direttore gene­rale per le dighe”.
Viene affermato, poi, che l’incardinamento organico degli Uffici tecnici per le dighe, nell’ambito dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio, previsto dal D.P.R. n. 254/2007, è stato operato per ottemperare alle disposizioni dell’art. 1, comma 404 lett. c) ed f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finan­ziaria 2007) concernenti la rideterminazione delle strutture periferiche e la loro riduzione.
Si aggiunge che “conseguentemente, con l’incardinamento orga­nico si è inteso soltanto assicurare lo svolgimento delle attività di tipo gestionale e amministrativo-contabile (spese di funzionamento ecc…) da parte degli Uffici amministrativi già esistenti presso i provveditorati in­terregionali senza, quindi, crearne altri nell’ambito degli Uffici tecnici per le dighe”.
Viene, infine, richiamata la disposizione relativa agli Uffici tecnici per le dighe, contenuta nel regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato con D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 (******* 3 del 5 gennaio 2009) che all’art. 10, comma 2, così re­cita: “Gli Uffici tecnici per le dighe, Uffici dirigenziali di livello non gene­rale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzio­nalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
Gli elementi di risposta forniti dalla Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a superare le perplessità esposte dall’Ufficio con la nota istruttoria.
La prospettazione operata dall’Amministrazione non è apparsa condivisibile, in quanto costituirebbe un vulnus di tutta evidenza ai prin­cipi consolidati in tema di organizzazione tra il Ministero e i Provve­dito­rati alle OO.PP. (organi dell’Amministrazione centrale decentrata); orga­nizzazione che ha visto continuativamente un rapporto di necessa­ria di­pendenza funzionale con gli Uffici centrali da parte dei ********­torati, ma non già da parte dei singoli dirigenti di livello non generale incardi­nati organicamente o insediati nelle strutture dei Provveditorati mede­simi.
Di conseguenza, l’Ufficio di controllo ha proposto di deferire la questione al giudizio del Collegio.
Alla adunanza sono intervenuti i rappresentanti della Amministra­zione che hanno ulteriormente ribadito le considerazioni svolte in sede di risposta alla nota istruttoria.
Considerato in
 
DIRITTO
La Sezione è chiamata a deliberare in ordine alla individuazione del soggetto competente al conferimento delle funzioni dirigenziali di se­condo livello per gli Uffici tecnici per le dighe incardinati nell’ambito dei Provveditorati interregionali, in attuazione del D.P.R. n. 254/2007.
Il Collegio si dà carico di richiamare il quadro normativo che re­gola il settore.
In primo luogo, si fa riferimento all’art. 2, comma 170, del de­creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha soppresso il Registro italiano dighe, istituito ai sensi dell’art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, ed ha trasferito i relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture.
Tali compiti “sono esercitati dalle articolazioni amministrative in­dividuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233”.
Detto regolamento è stato emanato con il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 che, all’art. 5, comma 3, ha fissato l’assetto organizzativo degli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro italiano dighe, statuendo che gli stessi “sono incardinati organi­camente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzio­nalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettri­che”.
Il predetto atto regolamentare ha specificato, all’art. 2, comma 8, le funzioni e l’organizzazione della Direzione generale per le dighe, che è articolata in nove Uffici di livello dirigenziale non generale.
È da sottolineare, poi, che il decreto ministeriale, n. 850 in data 23 gennaio 2008, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400/1988, con il quale sono stati individuati i compiti de­gli Uffici dirigenziali di livello non generale, ha previsto, nell’organizzazione dei Provveditorati interregionali interessati, Uffici tecnici per le dighe (Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Cagliari, Catanzaro e Palermo).
Il regolamento di organizzazione dell’unificato Ministero delle in­frastrutture e dei trasporti, emanato con il D.P.R. n. 211/2008, pre­vede, all’art. 5, comma 10, che “la Direzione generale per le dighe e le infra­strutture idriche ed elettriche, articolata in nove Uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei se­guenti ambiti di attività…”.
Il medesimo regolamento contiene la disposizione secondo cui “Gli Uffici tecnici per le dighe, Uffici dirigenziali di livello non generale in­sediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzional­mente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettri­che” (cfr. art. 10, comma 2).
Sul punto, il Collegio richiama la tesi dell’Ufficio di controllo nei termini seguenti.
A parere dell’Ufficio, le norme di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 254/2007 e all’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 211/2008 andrebbero lette in conformità alla ratio legis dell’art. 2, comma 170, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui il trasferimento del R.I.D. nell’ambito del Ministero delle infrastrutture dovrebbe avve­nire nel rispetto dell’ordinamento tipico di questa Amministrazione, nella quale a livello decentrato è il Provveditore l’autorità compe­tente all’attribuzione dei compiti ai dirigenti allo stesso assegnati.
Non sembrerebbe conferente, a tale proposito, il riferimento alla diversa espressione contenuta nel regolamento emanato con D.P.R. n. 211/2008 (uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali…) rispetto a quella contenuta nel regola­mento approvato con D.P.R. n. 254/2007 (gli uffici periferici di livello di­rigenziale non generale del soppresso Registro italiano dighe sono incar­dinati organicamente nei Provveditorati interregionali…), in quanto in ogni caso l’insediamento sarebbe conseguenza logico-giuridica dell’avvenuto conferimento delle funzioni dirigenziali.
Conclusivamente, secondo l’Ufficio di controllo, le medesime norme andrebbero interpretate nel senso di attribuire al Direttore ge­nerale per le dighe le mere indicazioni per lo svolgimento dei compiti as­segnati ai dirigenti di secondo livello in relazione al carattere pretta­mente tecnico dei compiti medesimi, nonché il coordinamento opera­tivo nel contesto nazionale (cfr. da ultimo, art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 211/2008).
Tale assunto, pur essendo diretta conseguenza di una interpreta­zione letterale della complessa normativa in tema di organiz­zazione della struttura del Servizio dighe caratterizzata, nel tempo, dall’alternanza di diversi modelli organizzatori, non può essere condi­viso dal Collegio.
Invero, questa Sezione, dopo ampia ed approfondita discus­sione, ritiene che la ricostruzione dell’assetto normativo in esame vada effet­tuata non sulla base di un criterio meramente letterale, ma, piut­tosto, secondo una valutazione logico-sistematica delle norme anzi­dette.
Infatti l’art. 1, comma 171 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 demanda alla sede regolamentare l’individuazione delle articolazioni ammini­strative, già facenti capo al soppresso Registro italiano dighe, i cui compiti sono stati trasferiti al Ministero delle infrastrutture.
In attuazione di tale norma primaria, il regolamento, adottato con il menzionato D.P.R. n. 254/2007, dispone che gli Uffici periferici del soppresso R.I.D. “sono incardinati organicamente” nei Provvedito­rati interregionali e “rispondono funzionalmente” alla Direzione gene­rale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
Analoga disposizione è contenuta nel D.P.R. n. 211/2008, se­condo cui i detti Uffici tecnici sono “insediati” presso i Provveditorati in­terregionali e “rispondono funzionalmente” alla competente Direzione generale.
Ciò posto, la Sezione ritiene che la chiave di lettura delle norme regolamentari vada individuata nella espressione ripetuta in entrambe le disposizioni anzidette “rispondono funzionalmente”, nella quale ap­pare senza ombra di dubbio che gli Uffici tecnici periferici devono ren­dere conto del loro operato direttamente alla Direzione generale per le dighe, in base ai principi che informano la responsabilità ed i risultati dell’azione amministrativa.
Discende da quanto sopra che la competenza al conferimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale per gli Uffici periferici vada riconosciuta al Dirigente preposto alla Direzione generale per le di­ghe e non a quello preposto al Provveditorato interregionale.
Ciò in quanto gli Uffici tecnici in argomento sono legati dal particolare rapporto funzionale unicamente con il Direttore generale per le dighe, mentre si rapportano con il titolare del Provveditorato interregionale sotto il profilo meramente organizzativo e logistico.
Non a caso, del resto, il secondo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato espressa­mente che gli Uffici tecnici, già definiti “incardinati organicamente” presso i Provveditorati, devono intendersi più propriamente “insediati” presso le strutture periferiche.
 
P.Q.M.
Ammette al visto e alla conseguente registrazione i decreti in epigrafe.
 
Il Presidente
******** Topi
Il Relatore
*******&nbsp*****i
Depositata in Segreteria il 5 marzo 2009
IL DIRIGENTE
(dott.ssa ****************)

Crucitta Giuseppe

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