Corte dei conti – del. N. 7/f/2006 – sezione regionale di controllo per la Puglia – legge finanziaria per l’anno 2006 – enti locali – comune di Castellaneta – inosservanza in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni

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Con la deliberazione n. 7/F/2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, all’esito dell’esame della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo del Comune di Castellaneta e trasmesse alla A.G. contabile ai sensi dell’art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l’anno 2006) (quale incombente previsto dal Legislatore al fine di tutelare l’unità economica della Repubblica e per assicurare il coordinamento della finanza pubblica), statuisce l’inosservanza dell’ ente locale in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui al comma 140 della succitata Legge Finanziaria prevedendo alla AG contabile – altresì – che vengano adottate le necessarie misure correttive da comunicare a detta Sezione del Controllo. 
            Sul punto è utile ricordare che l’ente locale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
I giudici del controllo rilevano che il Comune di Castellaneta, ancorché “ente virtuoso” a mente del relativo disposto di cui al comma 140, ha previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per un ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, in violazione del succitato comma 140, il quale stabilisce che per gli enti locali così classificati, il complesso delle spese correnti nell’esercizio 2006 deve essere inferiore al 2004 del 6,5 per cento.
 A tal proposito si fa presente che la virtuosità, da cui discende l’applicazione del trattamento più favorevole rispetto a quello del margine dell’8 per cento operante per i restanti enti locali, viene determinata, con riferimento al triennio 2002-2004, sulla base della spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza; per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sui chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore in merito a tale scostamento, con particolare riguardo alla spesa corrente, l’ente locale replica sostenendo che il superamento del limite stabilito dalla suddetta normativa sul patto di stabilità interno, si sarebbe reso necessario al fine di garantire un soddisfacente svolgimento di servizi indispensabili quali la mensa scolastica, la nettezza urbana, il pagamento delle utenze; l’Amministrazione, poi, fornisce ulteriori precisazioni in ordine alla spesa del personale e alla capacità di indebitamento.
Mentre questi ultimi chiarimenti vengono comunque ritenuti idonei, per quanto riguarda, invece, l’ammontare complessivo della spesa corrente, la Sezione osserva che le motivazioni addotte dall’Amministrazione a giustificazione del superamento del limite stabilito normativamente non assumono valenza ai fini della pronuncia demandata alla AG contabile dal comma 168 – art. 1, della legge 266/2005, atteso che la citata normativa non rimette alla Sezione potestà di valutazioni di merito, bensì un’attività ricognitiva, sulla base dei dati contabili forniti dall’organo di revisione, circa la puntuale osservanza delle prescrizioni sul patto di stabilità interno, nonché sull’osservanza di altri principi rilevanti di natura contabile-finanziaria, di cui alcuni anche di matrice costituzionale.
 
            In conseguenza di ciò, il Collegio rinvia all’organo locale per l’adozione delle necessarie misure correttive, come stabilito dal comma 168 dell’art. 1 della legge 266/2005 che dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria od il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
  Segue la deliberazione.
 
 
Deliberazione n.7/F/2006
 
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
composta da
Giuseppantonio Stanco
presidente
Michele Grasso
consigliere
Vincenzo Niceta Scurti
consigliere
Stefania Petrucci
referendario
 
nell’adunanza del 3 ottobre 2006
 
Premesso:
 
    che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art.1 comma 138 stabilisce che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione”;
    che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del “patto interno di stabilità”, stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l’osservanza dei limiti innanzidetti.
 
Considerato che, di seguito, i commi 166, 167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:
 
    ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (comma 166);
    la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obbiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (comma 167);
    le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).
     
Verificato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;
 
Rilevato che il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n. 7/06 del 31-5-2006, esaminata la relazione rimessa dall’Organo di revisione del Comune di CASTELLANETA (17.308 abitanti), pervenuta il 18 luglio 2006, con lettera n. 1102 del 20-7-2006, diretta al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei revisori, ha osservato che, alla luce dei dati riportati nella relazione succitata, emergeva che il predetto Comune non ha rispettato, nelle previsioni di bilancio, per il corrente esercizio 2006, la normativa sul patto di stabilità interno, di cui al summenzionato comma 140, art. 1 – legge n. 266/2005, con riferimento alla spesa corrente e con riguardo alla gestione di competenza, posto che:
    il Comune di Castellaneta ha previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 5.347.000, ben superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 5.326.000 (quadro 5.2 del questionario), in violazione del succitato comma 140, il quale stabilisce, al contrario, che nell’esercizio 2006, il complesso delle spese correnti deve essere inferiore al 2004, del 6,5% o dell’8%, a seconda se trattasi o meno di comune “virtuoso”;
Con la stessa nota n.1102 del 20/7/2006, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alla spesa del personale e alla capacità di indebitamento, attesa la non corretta compilazione delle risposte ai relativi quesiti del questionario.
Vista la risposta fornita dall’Amministrazione con lettera n.16233 del 31/7/2006, controfirmata dal Commissario prefettizio, con la quale, premesso che il Comune di Castellaneta è annoverabile tra i comuni “virtuosi”, a mente del relativo disposto di cui al comma 140, si ammette, con riguardo alla spesa corrente, il superamento del limite stabilito dalla suddetta normativa sul patto di stabilità interno, che si sarebbe reso necessario al fine di garantire un soddisfacente svolgimento di servizi indispensabili quali la mensa scolastica, la nettezza urbana, il pagamento delle utenze. L’Amministrazione ha, poi, fornito in ordine alla spesa del personale e alla capacità di indebitamento, chiarimenti idonei a superare le perplessità manifestate dall’Ufficio ed ha altresì rappresentato che “rimane comunque prioritaria l’azione dell’Ente, in termini di riduzione della spesa corrente, affinché entro l’esercizio si rientri nei parametri del patto”.
 
Sentito il Responsabile dei Servizi finanziari del Comune, intervenuto all’adunanza della Sezione, il quale ha ribadito il contenuto della nota sindacale succitata.
 
Quanto innanzi premesso,
 
La Sezione prende atto delle rettifiche e dei chiarimenti forniti in merito al computo della spesa del personale e ai dati sull’indebitamento, i quali consentono di ritenere, per tali categorie di spesa, le previsioni di bilancio conformi alle prescrizioni specifiche della legge 266/2005.
Per quanto riguarda, invece, l’ammontare complessivo della spesa corrente, la Sezione osserva che le motivazioni addotte dall’Amministrazione a giustificazione del superamento del limite stabilito dalla legge innanzidetta non assumono valenza ai fini della pronuncia demandata a questa Sezione dal comma 168 – art. 1, della legge 266/2005, atteso che la citata normativa non rimette alla Sezione potestà di valutazioni di merito, bensì un’attività ricognitiva, sulla base dei dati contabili forniti dall’organo di revisione, circa la puntuale osservanza delle prescrizioni sul patto di stabilità interno, nonché sull’osservanza di altri principi rilevanti di natura contabile-finanziaria, di cui alcuni anche di matrice costituzionale.
In dipendenza delle considerazioni che precedono
 
LA SEZIONE
 
Visto l’art. 1 – comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;
DELIBERA
 
di dare atto che il Comune di CASTELLANETA (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 5.347.000,00, superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 5.326.000,00 (quadro 5.2 del questionario) in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 4.980.000,00, corrispondente all’ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune “virtuoso”, giusta dichiarazione dell’Organo di revisione.
Dispone che la presente pronuncia sia rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di CASTELLANETA affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
 
 
Il Presidente relatore
f.to G. Stanco
 
 
 
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2006
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Carmela Doronzo
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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