Corte dei conti – del. N. 21/g/2006 – sezione regionale di controllo per il Lazio – legge finanziaria per l’anno 2006 – enti locali –– natura, principi e modalita’ di esercizio del controllo della Corte sulla relativa attivita’ finanziaria.

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Con la deliberazione n. 21/g/2006, la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, statuisce in merito ai termini temporali da osservare ai fini della procedura di controllo di cui all’art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
Giova ricordare che gli enti locali, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, sono tenuti a dare conto all’AG contabile del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
In via preliminare, la Sezione ribadisce la peculiare natura collaborativa dell’attività di controllo prevista dalla legge succitata, che discende dal fatto che la stessa resta circoscritta nell’ambito dell’audit finanziario ed è finalizzata, in via esclusiva, alla verifica degli aggregati di bilancio ed al collegamento con il sottostante sistema di controllo, anche in conformità a quanto ribadito, di recente, dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 267/2006 ha affermato che il controllo "affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo (cfr Corte Cost. sentenza n. 64/2005) a servizio dello Stato-comunità (cfr. Corte Cost. sentenza n. 29/1995 e n. 470/1997)" è uno strumento finalizzato a garantire "il rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva" anche "nella prospettiva di quanto stabilito dall’art. 248 del trattato CE, in ordine al controllo negli Stati membri della Corte dei conti europea, da effettuarsi in collaborazione con le Istituzioni nazionali di controllo".
Parimenti, il collegio, richiamando la deliberazione n. 11/06 della Sezione Autonomie dove vengono esplicitate le linee guida che le sezioni regionali devono osservare per esercitare in maniera adeguata il controllo di cui all’art. 1, comma 167, della legge finanziaria 2006, chiarisce che il controllo della Corte è di tipo esterno poiché incentrato sulla conoscenza degli elementi finanziari e di gestione degli enti interessati nonché sugli esiti del riscontro eseguito dal rispettivo organo di revisione interno, ed effettuato in modo da limitare ogni azione di appesantimento ovvero di intralcio nella funzionalità dei molteplici servizi provinciali, o comunali, ed in primis dei servizi di ragioneria, di contabilità, di bilancio; azione che potrebbe essere generata dall’attività istruttoria necessaria per acquisire la più esaustiva conoscenza per le successive deliberazioni della Sezione.; la predetta deliberazione chiarisce poi i contenuti della relazione da inviare alle Sezioni regionali di controllo, che va redatta e trasmessa dopo l’approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio provinciale o comunale.
Infine, la Sezione, sottolineando che il controllo ex legge finanziaria 2006 è ulteriore rispetto a quello comune previsto dalla legge n. 20/1994 che ne disciplina l’esercizio previa approvazione di apposito programma di controllo, statuisce in merito alle modalità temporali da osservare per il 2006 e per gli anni successivi circa la trasmissione della relazione sul rendiconto da adottarsi dall’organo di revisione in seno all’ente soggetto a controllo.
 
Di seguito il provvedimento.
 
 

Deliberazione n. 21/g/2006

 


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’ adunanza del 21 luglio 2006
 composta dai magistrati:
*********************                   Presidente;
**************                             Consigliere;
**************                             Consigliere;
*************                                      Consigliere;
**********************                          Consigliere;
         VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e in particolare, l’art. 1, commi 166, 167 e 168;
VISTO l’art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti che, tra le altre, ha istituito la Sezione Regionale di controllo per il Lazio;
VISTO il decreto del 21 dicembre 2000 con il quale il Presidente della Corte dei conti ha insediato la Sezione con decorrenza 10 gennaio 2001, nella composizione fissata dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 18 dicembre 2000;
VISTA la deliberazione n. 11/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie;
VISTA l’ordinanza del 12 luglio 2006 n. 13 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per il 21 luglio 2006;
UDITO il consigliere relatore, dott.ssa **************;
PREMESSO
La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 7 luglio 2006, con l’allegata deliberazione n. 11, ha adottato le linee guida, corredate di questionari (per le Province, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), cui devono attenersi – ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) – gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2005 (************ n.166 del 19.07.2006).
         La Sezione delle Autonomie ribadisce e conferma le considerazioni e i chiarimenti contenuti nella deliberazione n. 6/AUT/2006 in cui sono illustrati il rapporto tra la Corte dei conti e gli organi di revisione economico-finanziari degli enti locali, il procedimento che le Sezioni regionali di controllo seguiranno nell’esame delle relazioni sul bilancio di previsione 2006 trasmesse dai suddetti organi di revisione e nella comunicazione ai Consigli provinciali e comunali delle eventuali irregolarità rilevate.
CONSIDERATO
         La Sezione, preliminarmente, ribadisce che il controllo previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è di natura collaborativa, restando circoscritto rigorosamente nell’ambito dell’audit finanziario, connotato dall’esclusività dell’intervento rivolto alla verifica degli aggregati di bilancio ed al collegamento con il sottostante sistema di controllo.
         L’attività di controllo si inserisce nella più vasta prospettiva di tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica con riferimento al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e all’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, Costituzione (cfr. commi 166 e 167 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006).
         Tale impostazione è allineata con il recente orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 267/2006) secondo cui il controllo "affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo (cfr Corte Cost. sentenza n. 64/2005) a servizio dello Stato-comunità (cfr. Corte Cost. sentenza n. 29/1995 e n. 470/1997)" è uno strumento finalizzato a garantire "il rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva" anche "nella prospettiva di quanto stabilito dall’art. 248 del trattato CE, in ordine al controllo negli Stati membri della Corte dei conti europea, da effettuarsi in collaborazione con le Istituzioni nazionali di controllo".
         La deliberazione n. 11/AUT/2006, nel sottolineare le differenze sussistenti tra la relazione che l’organo di revisione deve inviare al Consiglio provinciale o comunale sulla proposta di deliberazione del rendiconto e quella da inviare alle Sezioni regionali di controllo, redatta e trasmessa dopo l’approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio provinciale o comunale, chiarisce il contenuto minimo di quest’ultima che deve dare conto: del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 u.c. della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
         Le linee guida contengono, inoltre, la richiesta di altre notizie necessarie all’esercizio dei compiti delle Sezioni regionali, riguardanti l’attestazione da parte degli organi di revisione che: il rendiconto è stato redatto secondo i modelli stabiliti dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; sono stati rispettati i principi e i criteri di cui agli articoli 189 e 190 del T.U. n. 267/2000 per la determinazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; è stato verificato il conto del tesoriere; è stato aggiornato l’inventario dei beni dell’ente.
         Compete quindi a questa Sezione disporre la trasmissione della succitata deliberazione e dei relativi questionari per i conseguenti adempimenti.
In proposito, è bene ricordare che gli organi di revisione si connotano quali strutture di supporto essenziali e necessarie per le ulteriori verifiche rimesse alla Corte dei conti, nell’intento di contribuire ad assicurare "la tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica".
Il controllo esterno, secondo i principi operativi incentra la propria azione sulla conoscenza degli elementi finanziari e di gestione degli enti interessati nonché sugli esiti del riscontro eseguito dal rispettivo organo di revisione interno, in modo da limitare ogni azione di appesantimento ovvero di intralcio nella funzionalità dei molteplici servizi provinciali, o comunali, ed in primis dei servizi di ragioneria, di contabilità, di bilancio; azione che potrebbe essere generata dall’attività istruttoria necessaria per acquisire la più esaustiva conoscenza per le successive deliberazioni della Sezione.
L’analisi della Sezione sarà principalmente mirata ad accertare il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, del contenimento della spesa pubblica e dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 u.c. della Costituzione. Qualora dovessero essere segnalate dall’organo di revisione gravi irregolarità contabili, verrà offerta, se richiesta e ove del caso, ogni collaborazione per l’adozione delle necessarie misure correttive ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in armonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale.
Il controllo di questa Sezione, limitatamente ai profili di regolarità suindicati, diviene necessario e obbligatorio, in aggiunta al sistema comune di controllo, previsto dalla legge n. 20/1994, che ne disciplina l’esercizio previa approvazione di apposito programma di controllo.
Per quanto riguarda la determinazione delle modalità temporali, si ritiene congruo stabilire che l’organo di revisione debba predisporre e trasmettere a questa Sezione la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2005 entro il 15 settembre 2006.
Per gli esercizi successivi, fatte salve ulteriori determinazioni, la relazione degli organi di revisione sarà trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio provinciale o comunale.
P.Q.M.
La Sezione di controllo per la Regione Lazio delibera:
1)     di trasmettere la delibera e gli atti allegati della Sezione delle Autonomie, citata in premessa, a tutti gli enti locali interessati;
2)     di stabilire, per il 2006, che la relazione sul rendiconto 2005, elaborata dall’organo di revisione in conformità dei criteri e delle linee guida deliberati dalla Sezione delle Autonomie (n. 11/AUT/2006), con le ulteriori specificazioni di cui in parte motiva, deve essere trasmessa entro il 15 settembre p.v.;
3)     di stabilire per gli anni successivi, che la relazione in questione dovrà essere trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio provinciale o comunale.
Le relazioni vanno trasmesse al seguente indirizzo:
Sezione Regionale di Controllo per il Lazio –
Via Monzambano n. 10 – 00185 Roma –
oppure mediante posta elettronica:
Manda alla Segreteria le incombenze di rito.
Così deliberato nell’adunanza del 21 luglio 2006.
         L’ESTENSORE                             IL PRESIDENTE
        (**************)                                (*********************)
Depositato in Segreteria il 24 luglio 2006
 
Il Direttore del Servizio di Supporto
          (****************)

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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