Corte dei conti – del. N. 12/2006/p – sezione del controllo di legittimita’ su atti del Governo e delle aministrazioni dello Stato – Ministero della Difesa – decreti di liquidazione del trattamento pensionistico – ammissione al visto e conseguente registr

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Con la presente deliberazione la Corte dei Conti, Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in sede di controllo preventivo di legittimità, non ammette al visto e conseguente registrazione quattro decreti pensionistici adottati dall’Amministrazione della Difesa perché non conformi alle disposizioni contenute in una circolare interna in materia.
La circolare in esame disciplina la decorrenza del trattamento pensionistico nelle ipotesi di infermità derivanti da causa di servizio prevedendo l’applicazione e quindi l’attribuzione del relativo beneficio economico sulla considerazione che l’atto interno ancorché di carattere generale, in conformità alla pertinente giurisprudenza della Corte di Cassazione ed all’attività consultiva del Consiglio di Stato, è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale e che tale effetto si estende anche al personale non più in congedo che abbia avuto riconosciuta la predetta infermità in costanza di servizio.
Il postulato giuridico è che l’Amministrazione, adottando la circolare meglio qualificata come direttiva sistematica finalizzata ad indicare e prescrivere alle strutture dipendenti determinati comportamenti in merito all’attribuzione dei be­nefici di cui si discute, opera un riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia da reputarsi legittimo anche in ossequio al principio di libertà della forma che regola tale fattispecie.
In particolare, la deliberazione rimarca che la configurazione di una circolare quale riconoscimento di debito è resa possibile dalla circostanza che il riconoscimento del debito non deve provenire ne­cessariamente da un atto recettizio. La formula usata nella deliberazione è sul punto non sufficientemente chiara. Può rimanere il dubbio se essa intenda dire che occorre verificare, caso per caso, se sia sufficiente anche un atto non recettizio; oppure se intenda affermare in generale il principio per cui la recettizietà non è requisito necessario perché un atto possa essere qualificato come riconoscimento del debito ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Considerato che il diritto alla pensione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” e che i crediti concernenti i singoli ratei di pensione privilegiata ed i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale in base alla disposizione di cui all’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428 del 1985, espressamente richiamato dall’art. 143 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è pacifico che nulla sia dovuto dall’Amministrazione per intervenuta prescrizione relativamente al periodo maturato fino al quinquennio precedente la data della predetta circolare.
Per quanto concerne il dies a quo, il Ministero fa coincidere il termine di decorrenza del beneficio con la data del verbale di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio della Commissione Medica Ospedaliera interpellata nel corso del procedimento azionato a tal fine.
Su quest’ultima condizione, a parere di chi scrive, possono nutrirsi delle perplessità, sia perché il parere predetto ha natura obbligatoria e non vincolante, diversamente da quello adottato ai sensi del D.P.R. 1092/73 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie che ora il D.P.R. 461/01 ha trasformato in Comitato di verifica per le cause di servizio (v. CdS Dec. 689/06; contra TAR Marche sent n.1645/04), sia perché esso è comunque un atto endo-procedimentale inidoneo per sua conformazione ad esplicare effetti ulteriori a quelli attribuitigli dal legislatore (giudizio tecnico-scientifico) che comunque verrebbero assorbiti dal provvedimento conclusivo del procedimento ossia il decreto di riconoscimento e liquidazione del trattamento pensionistico ancorché adottato intempestivamente.
Qui il deliberato.
 
 
Deliberazione n.°: 12/2006/P
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
nell’adunanza congiunta del
I° e II° Collegio
integrati dai rappresentanti delle Sezioni regionali di controllo
del 28 settembre 2006
*****
VISTO l’art.24 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214, nel testo sostituito dall’art.1 della legge 21 marzo 1953, n.161;
VISTO l’art.3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTI gli art.2, comma 6, e 3, comma 3 bis, della deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificata con deliberazione 17 dicembre 2004 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, recante il Regolamento per la organizzazione delle funzioni di controllo della Corte medesima;
VISTI i decreti n. 953 del 21 novembre 2002, n. 1048 del 23 settembre 2003, 1423 e 1424 entrambi del 24 novembre 2003 del Comando Re­gione Militare Nord- Centro Amministrativo Regionale di Torino concer­nenti la liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente al M.M. “A” La Montanara Trifone, all’Aiutante di Battaglia Arena Giuseppe, al M.M. “A” Di Maggio Lorenzo ed al M.M. Falco Pasquale;
VISTI i rilievi istruttori dell’ Ufficio di controllo della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 84 del 15.04.2005 riguardante Arena Giuseppe, n. 284 del 26.10.2005 riguardante La Montanara Trifone e n. 290 del 26.10.2005 riguardante Di Maggio Lorenzo e Falco Pasquale;
VISTE le note di risposta s.n. del 15 giugno 2005, n. 6318 e n. 6319 della predetta Amministrazione in data entrambe del 28 novembre 2005;
VISTE le relazioni al Consigliere delegato della predetta Sezione di con­trollo del Magistrato istruttore n.1476/7/S del 24.02.o6 e n.2915/7/S del 24.05.2006;
VISTE le relazioni prot. n. 2921 e 2922/7/5 in data 25.05.2006 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dello Stato della stessa Se­zione con le quali veniva proposto al Presidente il deferimento della que­stione alle decisioni del Collegio;
VISTA la deliberazione n.12/2006/leg. della Sezione regionale di con­trollo per il Veneto in data 19 agosto 2002 con la quale veniva deliberata la rimessione degli atti alla Sezione centrale di controllo, ai sensi dell’ art.2, comma 6, del Regolamento n.14/2000;
VISTA l’ordinanza in data 7.09.2006 con la quale il Presidente della Se­zione centrale di controllo fissava per l’esame dei decreti deferiti l’adunanza in data 28.09.2006;
VISTA la nota n.227/P in data 11.09.2006 con la quale la Sezione cen­trale di controllo ha informato i Ministeri della Difesa e dell’Economia e delle finanze, nonché gli altri Enti interessati, ai fini previsti dall’art.1 della legge 21 marzo 1953, n.161;
VISTA la nota del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il perso­nale militare n.0058802 pervenuta il 28.09.2006;
UDITO il relatore Consigliere Aldo Carleschi;
SENTITO il rappresentante della Direzione Generale per il personale, in­tervenuto.
FATTO
Nel corso dell’anno 2004 pervenivano alla Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti, per le prescritte procedure di controllo, i decreti indicati in epigrafe del Comando Regione Militare Nord – Centro Amministrativo Regionale dell’ Esercito di Torino, riguardanti la liquidazione del trattamento pensionistico all’Aiutante di Battaglia Arena Giuseppe, ai M.M.”A” La Montanara Trifone e Di Maggio Lorenzo e al M.M. Falco Pasquale, comprendenti anche l’attribuzione agli interessati del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n.3458 per effetto di infermità dipendenti da causa di servizio, con decorrenze differenziate e cioè:
·         per Arena Giuseppe (decreto 1048/2003) : concessione del benefi­cio di cui sopra dal 12.09.1981 (data di cessazione dal servizio) me­diante determinazione amministrativa del 26.09.2003, emessa successi­vamente all’emanazione del decreto di pensione del 23.09.2003;
·         per La Montanara Trifone (decreto 953/2002) : decorrenza del trattamento pensionistico dal 01.12.1986 con concessione del beneficio di cui sopra dal 17.10.1992, mediante atto dispositivo in data 22.04.2002, senza alcuna indicazione della data di riferimento per il cal­colo della prescrizione delle somme maturate anteriormente;
·         per Di Maggio Lorenzo (decreto 1423/2003) : decorrenza del tratta­mento pensionistico dal 01.01.1991 con concessione del beneficio ex artt.117 e 120 R.D.3458/1928 dal 8.11.1996, mediante atto dispositivo in data 28.05.2003;
·         per Falco Pasquale (decreto 1424/2003): decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 04.07.1994 con concessione del beneficio di cui trattasi dal 8.11.1997, mediante atto dispositivo di attribuzione, in data 24.07.2002.
L’Ufficio di controllo, quindi, inviava all’Amministrazione interessata note di osservazione (n. 84 del 15.04.2005 per il decreto 1048/2003, n. 284 del 26.10.2005 per il decreto 953/2002 e n. 290 dello stesso 26.10.2005 per i decreti 1423/2003 e 1424/2003) con le quali si chiede­vano chiarimenti in ordine alla decorrenza della prescrizione o alla sua mancata applicazione.
Il Comando Regione Militare Nord, con note s.n. del 15 giugno 2005 e n. 6318 e n. 6319, entrambe del 28 novembre 2005, tutte dello stesso identico tenore, rammentava che l’attribuzione del beneficio di cui sopra è stata disciplinata con circolare del Ministero della Difesa DGPM/IV/11/CD/139758 in data 9 novembre 2001 (di cui allegava co­pia) adottata a seguito di parere del Consiglio di Stato (n.452 espresso nell’adunanza del 13 dicembre 1999 dalla Commissione Speciale Pub­blico Impiego). In detta circolare viene precisato che tra i destinatari è compreso anche il personale in congedo “…a condizione che il riconosci­mento della malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio” e che “…il beneficio va concesso d’ ufficio, non potendosi attribuire alle domande alcuna rilevanza se non quella meramente segnalatrice della propria posizione. Ragion per cui la titolarità del diritto resta del tutto affrancata da esse e men che meno dall’epoca (del servizio o del con­gedo) in cui sono proposte. …In sostanza viene ribadita l’imprescrittibilità dello stipendio e quindi del beneficio   stesso che ne costituisce una posta contabile ampliativa, vertendosi nel campo dei di­ritti patrimoniali indisponibili”. Prosegue la nota che, “…pertanto, il vin­colo prescrizionale quinquennale opera esclusivamente nella fase tecnico contabile di liquidazione e di pagamento delle maggiori somme stipen­diali e non anche della pensione, e ciò a maggior ragione se si considera che il trattamento di quiescenza si fonda sull’ultima retribuzione forma­lizzata anche se, per puro caso, non sia stata interamente percepita in costanza di servizio”.
Per quanto sopra, chiedeva a questa Corte di ammettere a regi­strazione gli atti.
Non condividendo le argomentazioni poste a sostegno dei provvedi­menti, il Magistrato istruttore, con lettere n. 1476/7/S del 24 febbraio 2006 e n. 2915/7/S del 24 maggio 2006, ritenendo errato il computo della prescrizione (nel decreto riguardante Arena neanche presa in con­siderazione) operato sulla base di circolare ministeriale, atto non idoneo ad innovare l’ordinamento giuridico di primo grado, rimetteva gli atti al Consigliere delegato per il controllo di legittimità che, concordando, pro­poneva al Presidente il deferimento degli atti all’organo collegiale.
Il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n. 2/2006/S del 30.05.2006 convocava il Collegio per l’adunanza del 12.06.2006, che, a richiesta dell’Amministrazione interessata, veniva poi differita, con suc­cessive ordinanze, al 19 luglio 2006.
La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Di­fesa, con nota prot. n. 0047482 del 14 luglio 2006 pervenuta in pari data alla Sezione, a seguito della convocazione all’adunanza:
1.      confermava il contenuto della propria circolare del 9.11.2001 di cui ribadiva il carattere di “determinazione generale ministeriale”, rile­vante ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali;
2.      chiariva che la stessa era nata dall’esigenza di apportare unifor­mità alle condotte applicative stabilite con precedenti disposizioni in materia;
3.      precisava che i nuovo quadro applicativo, che opererebbe con effi­cacia retroattiva, ha posto l’Amministrazione della Difesa nelle condi­zioni di dover procedere d’ufficio alla rivisitazione delle posizioni ammini­strative di diverse decine di migliaia di interessati riferite ad un arco temporale di circa cinquant’anni;
4.      sosteneva che, partendo dalla data dell’atto dispositivo quale dies a quo, si sarebbe ingenerato un ingiusto svantaggio economico a carico di soggetti per i quali l’Amministrazione, per ragioni di tempo, avesse proceduto successivamente alla relativa emanazione;
5.      sottolineava che la condotta seguita è stata adottata anche in con­formità alla giurisprudenza del momento della Corte di Cassazione, indirizzata a ritenere che le circolari amministrative siano atti idonei a riconoscere un diritto e dunque ad interrompere la prescrizione;
6.      concludeva affermando che una diversa interpretazione origine­rebbe sicuro contenzioso e, nel contempo, un notevole aggravio di la­voro per l’Amministrazione.
La Sezione regionale di controllo, con deliberazione 012/2006/leg. In data 2 agosto 2006, decideva di sottoporre i provvedimenti per la solu­zione della questione di massima alla Sezione centrale di controllo di le­gittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato al fine di pervenire alla definizione dell’orientamento interpretativo da adottare nei casi all’esame, ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 6, del Re­golamento 14/2000. A sostegno della decisione adduceva le motivazioni così riassunte: 1) sul piano delle fonti del diritto, l’inidoneità della circo­lare ministeriale dell’ 11 novembre 2001 citata, ad innovare l’ordinamento giuridico di primo grado; 2) violazione dei principi generali in materia di interruzione della prescrizione; 3) non uniforme orienta­mento interpretativo sulla efficacia interruttiva della prescrizione di atti, quali la circolare in contesto, da parte delle varie Magistrature, ivi com­presa la Corte dei conti. Quest’ultima, infatti, a seguito di indagine di coordinamento precedentemente promossa sul punto specifico, aveva acclarato orientamenti in parte conformi a quello della Sezione regionale di controllo per il Veneto e, in parte difformi (indagine della Sezione di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo n.2749/C40 del 27.10.2004).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo, con ordinanza del 7 settembre 2006, convocava per il 28 settembre 206 l’adunanza con­giunta dei due Collegi della Sezione stessa, integrati, per l’esame della questione deferita.
La Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con nota 0058802 pervenuta lo stesso giorno dell’adunanza, co­municava, che per quanto di competenza, “non sussistono elementi in­novativi” rispetto a quelli forniti alla Sezione regionale di controllo per il Veneto con nota 004782 del 14.07.2006, già citata, e delegava ad inter­venirvi un proprio rappresentante che, in sede di adunanza, confermava ulteriormente la posizione dell’Amministrazione stessa.
DIRITTO
La questione deferita all’esame del Collegio riguarda personale mili­tare investendo quattro provvedimenti di liquidazione pensionistica in favore di altrettanti sottufficiali dell’ Esercito, comprendenti anche l’attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 31 di­cembre 1928, n.3458 per effetto della legge 15 luglio 1950, n.539 re­cante “Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra”; provvedimenti risultati redatti sulla base delle disposizioni contenute nella circolare n.139758 in data 9 no­vembre 2001 della Direzione Generale per il personale militare del Mini­stero della Difesa con la quale è stata prevista la concessione dei bene­fici stessi anche al personale in congedo, a condizione che il riconosci­mento della malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio.
Il giudizio sulla legittimità degli atti sottoposti all’esame richiede, an­che alla luce dei rilievi mossi dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, la verifica di due aspetti fondamentali:
1.      l’ esatta individuazione dell’insorgere del diritto all’attribuzione dei be­nefici e, conseguentemente, del termine iniziale (dies a quo) della prescrizione che, secondo le norme civilistiche (art.2935 c.c.), decorre dalla data in cui “il diritto può essere fatto valere”;
2.      la valenza della circolare sopra indicata a rappresentare elemento in­terruttivo della prescrizione nei casi di mancata presentazione di istanze specifiche da parte degli interessati e, pertanto, nei procedimenti dispo­sti d’ufficio come quelli all’esame.
Relativamente al primo aspetto il Ministero della Difesa ha indivi­duato la decorrenza giuridica dei benefici di cui si tratta nella data del processo verbale emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O) competente, attestante il riconoscimento per causa di servizio delle in­fermità denunciate dal personale interessato, nonchè la relativa catego­ria di ascrivibilità (ex Tab.A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n.834).
Rammentato che le competenze dovute dallo Stato, ivi comprese le rate di pensione e le differenze arretrate, ex art.2 della legge 7 agosto 1985, n.284, modificativa del primo comma dell’art. 2 del RDL 10 gen­naio 1939, n.295, convertito nella legge 739/1939, sono soggette alla prescrizione quinquennale, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, appare condivisibile il criterio adottato dal Ministero della Difesa con la propria, citata circolare.
Infatti, le procedure per il riconoscimento delle infermità per causa di servizio dei militari hanno sempre avuto una disciplina particolare, in cui alle C.M.O. è stato assegnato il compito di esprimere –tramite pro­cesso verbale- il proprio motivato giudizio e di assegnare la relativa ca­tegoria di ascrivibilità (vds. R.D. 15 aprile 1928, n.1024). Inoltre, con l’art.5 bis della legge 20 novembre 1987, n.472, di conversione del D.L.367/1987, è stata sancita la definitività dei giudizi emessi dalle C.M.O. sia per il personale militare che per gli impiegati civili. Tale previ­sione, peraltro, anche se qui non rileva trattandosi di normativa soprav­venuta, è stata poi abrogata, unitamente al predetto R.D. 1024/1928 (del quale sono rimasti in vigore solo gli artt.19, 20 e 21), con l’art.20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461 che ha semplificato, unificandoli, i procedimenti per tutti gli appartenenti alle Amministrazioni pubbliche, civili e militari, con spostamento del riconoscimento di cui si discute al “Comitato di verifica per le cause di servizio”.
Il medesimo orientamento, del resto, è stato assunto anche dall’ INPDAP -cui, con legge 8 agosto 1995, n.335 è stato devoluta la com­petenza in materia di trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato- con “informativa n.53” del 5.11.2003 diretta a tutte le Amministrazioni dello Stato
Pertanto, al processo verbale della C.M.O. non si può negare il valore assegnatogli contenendo, esso, tutti gli elementi costitutivi necessari. E ciò, sembra tanto più vero nei procedimenti d’ufficio, come quelli in esame, purchè legittimati dalla sussistenza della condizione ritenuta ne­cessaria per l’attribuzione dei benefici e cioè che il riconoscimento della infermità sia avvenuto in costanza di servizio.
Parimenti, va valutata positivamente la valenza della circolare mini­steriale del 9.11.2001, più volte citata, quale elemento interruttivo della prescrizione nei casi, come quelli in esame, in cui l’Amministrazione della Difesa ha riconosciuto di dover procedere d’ufficio in favore del proprio personale cessato dal servizio, per l’attribuzione dei benefici in contesto.
Se sul piano di rapporti tra fonti di legge e circolari è indiscutibile che la circolare medesima non può essere considerata idonea ad innovare l’ ordinamento giuridico, nei casi all’ esame può essere valutata come atto finalizzato alla realizzazione della fattispecie disciplinata dall’ art.2944 c.c..e quindi all’ interruzione della prescrizione per effetto di riconosci­mento di debito.
Infatti, riguardato sotto tale aspetto, il documento, al di là della de­nominazione di “circolare” che l’ Amministrazione ha inteso conferirgli, per la sua stessa espressione letterale vuole assumere il valore di “di­rettiva sistematica”, finalizzata ad indicare e prescrivere alle strutture dipendenti determinati comportamenti in merito all’ attribuzione dei be­nefici di cui si discute. Tale circolare, poi, per la diffusione che ne è stata data a tutte le articolazioni centrali e periferiche dell’ Amministrazione della Difesa, con l’ esplicito invito a sensibilizzare al riguardo il perso­nale, “soprattutto quello collocato in congedo” allo scopo di sollecitarlo a produrre istanze con “valore di mera segnalazione della rispettiva posi­zione”, si connota di caratteri affatto particolari. A detto documento, pertanto, secondo l’ avviso della stessa Amministrazione, può essere ri­conosciuto il valore di atto interruttivo della prescrizione di cui all’ art. 2944 c.c., tanto più ove si consideri che il riconoscimento di debito ivi disciplinato è, al pari della circolare in parola, un atto unilaterale non ne­cessariamente ricettizio e non vincolato ad una forma prestabilita.
Non manca di rilevare, infine, il Collegio che, proprio in considera­zione dei suoi singolari contenuti e per l’ ampiezza della diffusione, l’ atto in questione non può, oltretutto, non aver ingenerato negli interes­sati il legittimo affidamento circa il pronto adempimento da parte dell’ Amministrazione nel senso e con gli effetti indicati nella circolare.
In conclusione, la regola prettamente civilistica ricavabile dalla let­tura dell’ art.2944 c.c. e sostenuta dagli uffici di controllo, dell’attribuzione ad uno specifico atto attinente a ciascuna fattispecie debitoria dell’ effetto interruttivo, può, nel caso specifico, essere riconsi­derata onde adeguarla alla realtà dei fatti.
Peraltro, tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione invocata anche dall’ Amministrazione resi­stente (Sentenze Sez.lavoro n.576 del 21.01.1994, n.11637 del 18.11.1998, n.10354 del 15.07.2002, n.15353 del 30.10.2002) e del Consiglio di Stato (parere n.32 dell’11.01.1985).
Risolti in tal senso i due aspetti, ai fini del giudizio di legittimità sui quattro decreti deferiti all’esame, va posta attenzione alla conformità degli stessi ai criteri indicati nella circolare ministeriale in contesto. Ne deriva che :
Ø       si tratta di provvedimenti adottati d’ ufficio in favore di personale mi­litare cessato da tempo dal servizio;
Ø       emerge contraddittorietà, tra di loro, nell’individuazione sia della decorrenza del beneficio di cui agli artt.117 e 120 del R.D. 3458/1928, coincidente con la data del verbale di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio della C.M.O, e sia per quanto concerne il periodo da considerare prescritto che deve essere compreso tra la data del verbale stesso (dies a quo) e la data del 10 novembre 1996 come derivante dal computo dei cinque anni antecedenti la data della circolare;
Ø       tutti e quattro i militari interessati, come risulta in atti, sono cessati dal servizio in date antecedenti a quella del detto 10 novembre 1996 e, pertanto, nell’arco temporale che risulta prescritto per cui deve essere esclusa la possibilità di corrispondere differenze arretrate per detto pe­riodo, fermo restando che il beneficio de quo resta impregiudicato e deve essere comunque attribuito, ricorrendo i presupposti voluti con la decorrenza sopra indicata;
Ø       nei decreti in questione non è stata indicata, in ogni caso, alcuna clausola di prescrizione, sia pure riferita alle soluzioni adottate, non es­sendo sufficiente l’indicazione contenuta negli atti dispositivi di carat­tere amministrativo allegati, che hanno riferimento, anche se talora con imprecisione di date, alla posizione di stato degli interessati ed alla con­nessa retribuzione antecedenti alla cessazione dal servizio.
Per quanto sopra, i provvedimenti all’esame appaiono non conformi a legge.
PQM
Rifiuta il visto e la conseguente registrazione dei decreti in epigrafe.
                                                                   IL PRESIDENTE
          IL RELATORE
Delibera n.12/2006/P
 
Sezione Centrale controllo di legittimità II° Collegio.
Adunanza del 28 settembre 2006
 
In tema di: pensioni militari.
 
 
 
         L’insorgere del diritto all’attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 per effetto della L. n. 539 del 15 luglio 1950, e conseguentemente l’esatta individuazione del termine iniziale della prescrizione che, secondo le norme civilistiche (art. 2935 C.C.) decorre dalla data in cui “il diritto può essere fatto valere”, va individuato nella data del processo verbale emesso dalla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente attestante il riconoscimento per causa di servizio delle infermità denunciate dal personale interessato nonché la relativa categoria di ascrivibilità (ex TAB, A annessa al DPR n. 834 del 30.12.1981).
         La circolare n. 139758 in data 9 novembre 2001 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha valore interruttivo della prescrizione, poiché, anche se sul piano dei rapporti tra fonti di leggi e circolare è indiscutibile che quest’ultima non può essere considerata idonea ad innovare l’ordinamento giuridico, può tuttavia essere valutata come atto finalizzato alla realizzazione della fattispecie, disciplinata dall’art. 2944 C.C. e quindi all’interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento di debito.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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