Adottabilità del figlio di prime nozze dell’altro coniuge

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Il caso classico è quello del marito in seconde nozze che vuole adottare il figlio avuto dalla moglie in una precedente unione, che non abita più con il padre ma abita con lei.

In un recente passato questo tipo di adozione era soggetto a molti vincoli che facevano desistere diversi aspiranti genitori dal proporre la domanda.

Adesso, secondo le interpretazioni della Corte Costituzionale (C. Cost. sent. n. 79/2022) e della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 05/04/2022 n. 10989) le possibilità di ottenere l’adozione del figlio del proprio coniuge sono di gran lunga aumentate.

Non si tratta di un discriminato via libera, perché si deve sempre avere in primaria considerazione l’interesse del minore, e nella decisione conta molto il parere espresso dai servizi sociali.

In simili situazioni si applicano sempre le norme che regolano l’adozione in casi particolari.

>> Leggi la sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale

>> Leggi l’ordinanza n. 10989/2022 della Corte di Cassazione

Indice

  1. In che cosa consiste e come funziona l’adozione in casi particolari
  2. I requisiti dell’adozione in casi particolari
  3. Un coniuge può adottare il figlio dell’altro coniuge?
  4. Il secondo marito può adottare il figlio della moglie?

1. In che cosa consiste e come funziona l’adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari è una procedura speciale, nata allo scopo di fronteggiare le situazioni nelle quali non ci sono i presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità del minore, che si verifica quando il bambino gode di un’adeguata assistenza morale e materiale e non si trova in uno stato di abbandono, che rappresenta un requisito necessario per procedere all’adozione nelle forme tradizionali.

Con l’adozione in casi particolari il minore adottato mantiene anche il legame con la sua famiglia di origine.

Questo è importante quando il bambino abita nel nucleo familiare che la madre ha creato con un altro partner, dopo il divorzio dal precedente marito oppure dopo la fine della convivenza instaurata in precedenza con un ex compagno.

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L’opera si pone quale strumento utile al professionista per affrontare le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori – figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale.La trattazione delle singole tematiche è accompagnata dall’analisi della relativa giurisprudenza.Particolare rilievo è dato alle tipologie di tutela accordate ai figli e alle diverse forme di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi, nonché dei terzi.Completano l’opera i riferimenti alla normativa sovranazionale in materia di prole e, in particolare, di minori.Alessio AnceschiEsercita la professione legale a Sassuolo (MO). È Autore di numerosi contributi giuridici in materia di Diritto di famiglia, diritto privato internazionale e responsabilità professionale. Tra le sue opere giuridiche possono ricordarsi “Il minore autore e vittima di reato” (2011), “L’azione civile nel processo penale” (2012), “Il diritto comunitario e internazionale della famiglia” (2015) e “Il compenso dell’avvocato” (2017). Per questa casa editrice ha scritto, tra gli altri, “Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell’avvocato” (2011), “Illeciti penali nei rapporti di famiglia e responsabilità civile” (2012) e “L’assegnazione della casa” (2013). Di recente ha pubblicato anche il libro “Geografia degli antichi Stati emiliani” (2018) e varie monografie sulla storia dei confini d’Italia.

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2. I requisiti dell’adozione in casi particolari

In seguito alla domanda di adozione in casi particolari, che deve essere presentata, con l’assistenza di un avvocato, al Tribunale per i minorenni del luogo nel quale si trova il minore, il giudice deve procedere a verificare che l’adozione proposta corrisponda all’interesse del minore.

Se il bambino ha più di 12 anni deve essere interpellato, con un’audizione personale compiuta dal giudice, e acquisire il suo consenso se ha compiuto i 14 anni di età.

In relazione agli effetti dell’adozione particolare, la sentenza della Corte Costituzionale alla quale si è accennato sopra (C. Cost. sent. n. 79/2022) ha stabilito che, con l’adozione in casi particolari, il minore diventa parente anche dei familiari dell’adottante:

l’idea per la quale si possa avere un’unica famiglia, afferma la Consulta, appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status di figlio.

Il concetto è stato ribadito e ampliato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sullo stesso tema (Cass. ord. 05/04/2022 n. 10989).


Leggi anche l’articolo Adozione, la Cassazione la riconosce anche in casi particolari


3. Un coniuge può adottare il figlio dell’altro coniuge?

La legge consente al coniuge l’adozione in casi particolari quando il minore è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge (art. 44 L. n. 184/1983).

A parte le coppie di coniugi non separate, possono adottare in casi particolari anche le persone single, anche se hanno altri figli.

La giurisprudenza ammette l’adozione particolare anche da parte delle coppie che convivono e non sono sposate.

4. Il secondo marito può adottare il figlio della moglie?

Le più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in ottemperanza alla nozione ampia di famiglia, la quale composizione può variare nel tempo a causa di altri legami, affermano il principio secondo il quale:

l’adozione in casi particolari implica la conservazione dello status di figlia dell’adottata rispetto al genitore biologico e la continuità relazionale con lo stesso (Cass. sent. n. 3643/2020, n. 12193/2019 e n. 12692/2016).

Adesso, per merito della Corte Costituzionale, anche i Supremi Giudici, nella pronuncia della quale scritto in precedenza, prendono atto che:

Il minore non abbandonato, ma i quali genitori biologici versano in condizioni che impediscono in maniera permanente l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (cosiddetto “semiabbandono permanente”) può sfuggire al destino dello stare in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l’adozione in casi particolari.

La Suprema Corte ha concesso al secondo marito la possibilità di adottare la figlia di prime nozze della moglie, anche se il padre della ragazza conserva la responsabilità genitoriale e mantiene un buon rapporto con la stessa (anche se non sia in grado di mantenerla economicamente).

In simili casi, la persistenza delle relazioni affettive tra il minore e il suo vero padre non è ostativa all’adozione.

Nella vicenda decisa, attraverso la relazione dei servizi sociali, era emerso che la ragazza aveva accettato “con grande serenità” il marito della madre e , di conseguenza, la soluzione risponde all’interesse della minore, garantendole la crescita in un contesto familiare armonico e adatto, con lo scopo di arrivare all’ottenimento di un ottimo sviluppo in relazione alla sua personalità.

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