Correzione errore materiale: sentenza d’appello con errore nel dispositivo

Si può ricorrere alla correzione dell’errore materiale in sentenza d’appello con errore nel dispositivo e nella motivazione relativi ad altro imputato?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 41119 del 28-06-2024

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Indice

1. La questione: mancanza e illogicità della motivazione e correzione errore materiale


La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, il quale aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di arresto.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione deducendo mancanza e, comunque, illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado perché, a suo avviso, quest’organo giudicante aveva omesso di rispondere alle censure in punto di offensività della condotta, di difetto di prova dell’elemento psicologico, di sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, infine, di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, si segnala il seguente passaggio argomentativo: “Nell’affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, questa Corte (ossia la Corte di Cassazione ndr.) ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all’errore attraverso la procedura ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.[1] in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, omissis, Rv. 244233)”.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è possibile ricorrere alla correzione dell’errore materiale nel caso di sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che, in una situazione di questo genere, non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. la quale, come è noto, regola il modo in cui si deve procedere alla correzione di errori materiali.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, ricorrere a siffatta “correzione” ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione. 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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