Correttivo codice appalti: l’incompatibilità del RUP

Redazione 05/05/17
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Tre recenti interventi del giudice amministrativo ritornano sulla questione dell’incompatibilità del RUP ad essere componente e (addirittura) presidente della commissione di gara disconoscendo, a ben vedere, anche recenti affermazioni espresse dal Consiglio di Stato con il parere 1767/2016 (anche sulle linee guida n. 3 dell’ANAC dedicate al responsabile unico del procedimento) ma, al contempo, utili per dare un indirizzo pratico/operativo alle stazioni appaltanti su come si debba gestire la posizione del soggetto chiamato a “progettare” la procedura di affidamento, a suggerirla all’amministrazione e a predisporla concretamente per il proprio dirigente/responsabile del servizio (salvo ipotesi in cui i due ruoli, come più volte detto, non coincidano).

 

 

Da una analisi dei tre interventi, emerge – pur con riferimento, in certi casi, al pregresso codice -, che oramai deve essere accettata l’idea che se il RUP predispone la proposta su come deve essere svolta ed aggiudicata (i criteri di assegnazione) la gara per ciò stesso risulta incompatibile considerata – secondo la giurisprudenza – la forte capacità di incidere sulla stessa assegnazione dell’appalto.

 

Pertanto, semplificando, il soggetto che ha progettato la gara ed i criteri di valutazione delle offerte non può pretendere anche di applicarle.

 

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