Corresponsione dell’indennità di mancato avviamento ai lavoratori di cooperative portuali

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Tribunale di Genova 22 febbraio 2013. n.239

Giud.Basilico;Ric. CU.s.c. a r.l.;Res INPS

Compagnie e Gruppi portuali-Trasformazione in cooperativa ex art.21 Legge 84/94( riordino portuale) e successive modificazioni- Fornitura di lavoro temporaneo in deroga al divieto di cui all’art. 1 l. 1369/60-Regime transitorio-Corresponsione indennità di mancato avviamento al lavoro in regime di transitorietà-Legittimità-Insussistenza di conflitto di tale interpretazione con la Disciplina Comunitaria

Atteso che una Compagnia portuale si sia trasformata in società cooperativa- a seguito dell’entrata in vigore della legge 84/94, in particolare della norma di cui all’art. 21, primo comma-, per esercitare nel porto di riferimento la fornitura di servizi ivi comprese , in deroga al divieto dell’art. 1 l. 1369/60, mere prestazioni di lavoro; considerato che in forza del D.M. 30012 del 6.6.2001( e successivi decreti), in esecuzione della proroga dei trattamenti di sussidio (già in atto ex art.2 d.l.158/2001,conv. in l.248/2001 e successive proroghe) è stata concessa ai lavoratori portuali ,transitati nelle società di cui all’art.21 comma1,lettera b) legge citata, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare” ;agendosi [ in forza del secondo comma dell’art.17 l.84/94,come sostituito da d.l.535 /96 ,convertito in l. 647/96, che ha rinviato per la fornitura di personale chiamato a rendere prestazioni temporanee, all’intervento delle imprese di cui all’art. 21, lett. b), “in fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi”, e ciò fino al 31/12/1996 e oltre permanendo le suddette condizioni] in regime di transitorietà, perdurante anche successivamente alla scadenza del 31/12/1996, come peraltro riconosciuto dalla legge 186/2000,è da considerasi legittima la corresponsione della predetta indennità ai lavoratori della cooperativa per il periodo di cui è causa (2004-2006); interpretazione questa peraltro non confliggente con la normativa comunitaria.

 

TESTO DELLA SENTENZA

Il Tribunale di Genova,sezione lavoro,Giudice monocratico dott. ***************** ha pronunciato la seguente

Sentenza

Tra il 9 ed il 12 marzo 2012 l’INPS ha diffidato [la cooperativa ricorrente] a restituire le somme indebitamente conguagliate coi contributi previdenziali per le integrazioni salariali per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei suoi soci, a versare la contribuzione dovuta ed a pagare le relative sanzioni. Tutte le richieste erano riferite al triennio 2005-2007. Vista la reiezione del suo ricorso amministrativo, la Cooperativa ha convenuto INPS in giudizio chiedendo accertarsi il diritto dei propri soci lavoratori alla percezione delle integrazioni salariali essendosi trovati in carenza di chiamate al lavoro rispetto al limite mensile di ventisei giornate negli anni tra il 2004 ed il 2006; nulla sarebbe pertanto dovuto all’ente previdenziale rispetto a quanto richiesto con gli atti di diffida di marzo 2012.

omissis

E’ pacifico tra le parti il fatto che essa, già Compagnia unica , si sia trasformata il 18.3.95 in società cooperativa a seguito dell’entrata in vigore della legge 84/94, in particolare della norma dell’art. 21, primo comma, per esercitare nel porto di Genova la fornitura di servizi e, in deroga al divieto dell’art. 1 l. 1369/60, di prestazioni di lavoro . La stessa vi avrebbe esercitato le operazioni ed i servizi portuali quale socio maggioritario di Multipurpose s.p.a. e di Centro servizi ************

I soci della cooperativa ricorrente hanno goduto negli anni dell’integrazione salariale prevista per le giornate di mancato avviamento al lavoro sulla scorta di specifiche e reiterate disposizioni di legge.

Si tratta di un meccanismo normativo perpetuatosi in virtù del rinvio compiuto dall’art. 3, comma 15, l. 186/2000 all’intervento delle parti sociali del settore portuale ed alle disposizioni dell’art. 2, comma 28, l. 662/96, che, “in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali”, ha demandato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze la definizione in via sperimentale di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

Con DM 30012 del 6.6.2001, in esecuzione della proroga dei trattamenti di sussidio già in atto, stabilita dall’art. 2 d.l. 158/2001 (convertito in l. 248/2001), è stata disposta “in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la concessione, nel limite di 40 miliardi di lire, per il periodo dal 1 agosto 1999 alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 17 dellacitata legge n. 84 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare”.

Per il periodo per cui è causa (2004-2006), in particolare, le norme di cui agli artt. 1 e 3, comma 137, l. 350/2003, 1, c. 155, l. 311/2004 e 1, c. 410, l. 266/2005 hanno di anno in anno prorogato la validità di quel trattamento, restante a carico del Fondo statale per l’occupazione.

A seguito dei rispettivi accordi interministeriali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto l’erogazione dell’indennità, “da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale .. subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavorator iinteressati, predisposto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga ..”. E’ quanto avvenuto con i DM n. 34015 del 7.5.2004, 37739 del 3.1.2006 e 39332 del 2.10.2006 .

omissis

Il diritto dei soci lavoratori della cooperativa all’integrazione salariale

In particolare il godimento dell’indennità per il mancato avviamento al lavoro è avvenuto negli anni compresi tra il 2004 ed il 2006 per espressa disposizione contenuta nei citati decreti ministeriali n. 34015 del 7.5.2004, 37739 del 3.1.2006 e 39332 del 2.10.2006. Non è contestato il fatto che il procedimento per l’erogazione e, in particolare, i passaggi relativi la formazione e l’acquisizione degli elenchi contenenti il numero delle giornate non lavorate si siano succeduti regolarmente. I predetti decreti sono stati emanati, a seguito dei previsti, rispettivi accordi interministeriali, in attuazione delle norme di cui agli artt. 3, comma 137, legge 350/2003, 1, c. 155, l. 311/2004 ed 1, c. 410, l. 266/2005. Di conseguenza nel periodo in questione la percezione dell’emolumento ha trovato anno per anno diretto fondamento legislativo.

Nella tesi dell’INPS,però l’illegittimità di questa percezione risiederebbe nella violazione da parte della cooperativa ricorrente delle disposizioni sul lavoro portuale contenute nella legge 84/94 e, più specificamente, nella commistione tra svolgimento di operazioni portuali e fornitura di manodopera che essa avrebbe conservato in violazione della predetta disciplina.

La tesi non è condivisibile per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, la normativa che ha riconosciuto annualmente il trattamento in questione ha carattere generale ed ha un ambito applicativo cui si attaglia pienamente la posizione dei soci della ricorrente. Quanto alla sua generalità, ogni verbale di accordo ha fissato i criteri per l’attribuzione di questa forma di sostegno reddituale ai lavoratori di tutte le ex Compagnie portuali trasformatesi ai sensi dell’art. 21, lett. b), l. 84/94. Tra queste rientra indubitabilmentela cooperativa ricorrente.

Secondariamente, con riguardo all’asserita commistione indebita di attività,la cooperativa ha dedotto a prova di avere dismesso preventivamente la propria partecipazione nel consorzio Multipurpose e di non avere reso servizi in regime concorrenziale. Queste circostanze attengono a quanto é stato oggetto di rilievi da parte della Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione da cui ha preso le mosse l’azione di recupero contributivo. L’INPS però non ha allegato fatti o specifici elementi a loro dimostrazione.

Entrambe le riferite considerazioni hanno portata decisiva per l’accoglimento delle domande attrici.

Non è possibile astenersi però dall’esame dell’ulteriore, terzo motivo d’infondatezza della tesi dell’INPS. Esso, infatti, investe l’interpretazione del quadro normativo di riferimento, che ha provocato il più profondo contrasto tra le posizioni delle parti ed ha assunto rilievo centrale nelle decisioni di altri giudici.

Nel testo originario l’art. 21, primo comma, l. 84/94, sul riordino della legislazione in materia portuale, aveva stabilito: “Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano:

a) in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) ovvero, in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una società o una cooperativa per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una società o una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro”.

Il modello adottato dalla società ricorrente s’identifica, come detto, in quello del capo b).

Mentre l’art. 16 aveva definito e disciplinato le operazioni portuali (“il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale” .. “L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, é soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale ..”), l’art. 17 aveva consentito alle relative imprese, il cui personale si fosse rivelato insufficiente, di “richiedere, in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle società o alle cooperative di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro”.

Questa disciplina è rimasta vigente fino al 23.12.96, quando è stata modificata dal d.l. 535/96, conv. in l. 647/96. Nell’art. 21, in particolare, il modello di possibile trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali da duplice è divenuto triplice. Più precisamente:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti”.

Per la fornitura di mere prestazioni di manodopera è stata così introdotta nello schema adottato dalla cooperativa in oggetto il limite temporale del 31.12.96. Al contempo, la scissione tra l’esercizio concorrenziale delle operazioni portuali e la fornitura di servizi, che si poteva desumere dall’impiego della disgiunzione nel testo originario, è venuta meno.

La legge 647/96 di conversione del d.l. 535 ha sostituito l’intero testo dell’art. 17 l. 84/94, prevedendo l’erogazione di prestazioni di manodopera da parte di consorzi volontari o, in mancanza, di agenzie costituite dalle Autorità portuali, chiamate ad autorizzare tali soggetti ad operare in deroga alla legge 1369/60; la norma ha rinviato all’intervento delle imprese di cui all’art. 21, lett. b), per la fornitura di personale chiamato a rendere prestazioni temporanee “in fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi”.

Questa disposizione, inserita nel secondo comma del testo dell’art. 17, si legava dunque con la clausola di temporaneità dell’art. 21, lett. b), introducendo un regime di chiara transitorietà dell’attività di quelle società: fino al 31.12.96, per la fornitura di servizi; fino alla stessa scadenza o oltre, permanendo le condizioni dell’art. 17, secondo comma, per l’erogazione di personale.

Il testo dello stesso art. 17 è stato però ancora una volta sostituito dall’art. 3 l. 186/2000, venendo ad assumere i contenuti vigenti nel periodo per cui è causa. Nei primi due commi esso recita: “Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione”:

Ai commi quarto e quinto dell’art. 17 si è aggiunto quanto segue: “L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l’agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia”.

L’art. 21 è rimasto invece immutato nella versione introdotta dal d.l. 535/96.

Ai fini della presente causa i dati salienti che si ricavano da una lettura coordinata di queste disposizioni attengono all’incompatibilità tra fornitura di lavoro temporaneo e svolgimento di operazioni e servizi portuali ed alla conferma della transitorietà del regime in cui operano le società trasformatesi ai sensi dell’art. 21, lett. b).

Alla data di entrata in vigore della legge 186/2000 la scadenza del 31.12.96, sopravvissuta nel testo normativo, era evidentemente superata. Ma le disposizioni sulla continuità del rapporto di lavoro di soci e dipendenti di quelle società (quarto e quinto comma) dimostrano che il legislatore ne ha comunque registrato non solo la sopravvivenza, ma anche la prosecuzione, da parte loro, della fornitura di manodopera ancora dopo il 1996.

omissis

L’opzione interpretativa suggerita dall’INPS.

La soluzione cui si è pervenuti è dettata dalla disamina del quadro normativo formatosi fino all’ultimo anno per il quale il diritto all’indennità è in contestazione. Il risultato è sufficientemente netto da non lasciare spazio, di conseguenza, per un’opzione ermeneutica differente, ritenuta conforme dall’INPS alla disciplina comunitaria. L’Istituto l’ha desunta dalla decisione della Corte di giustizia del 12 febbraio 1998 [causa c-163/96, ****] e dalla tesi per cui essa giustificherebbe l’affermazione dell’esistenza nell’ordinamento d’un divieto di svolgimento contemporaneo, per uno stesso soggetto giuridico, di operazioni portuali e somministrazione di manodopera.

Fermi i rilievi già compiuti sia sulla mancata dimostrazione di quest’ultimo presupposto di fatto sia sull’accertata riconducibilità del diritto della cooperativa in oggetto ai diretti interventi normativi successivi, conviene comunque sgombrare il campo dall’equivoco che la tesi interpretativa propugnata dall’INPS ingenera. Tale opportunità è suggerita non solo (e non tanto) dall’impegno dedicato dalle parti a valutarla, quanto soprattutto dalle conseguenze che la sua condivisione comporterebbe sul piano del giudizio di conformità della norma positiva interna alla disciplina sovraordinata.

La sentenza della Corte di giustizia del 12.2.98 è stata adottata per la risoluzione di questione interpretativa posta con riferimento agli artt. 86 e 90 del Trattato istitutivo C.E. (secondo la numerazione anteriore al Trattato di Amsterdam, in vigore dall’1.5.99). Essi sono riferiti, rispettivamente, allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti sul mercato (allora art. 86, poi 82) al divieto per gli Stati membri di adottare o conservare misure in contrasto con le regole di concorrenza nonché all’assoggettamento a queste delle imprese incaricate di gestire servizi d’interesse generale (art. 90, poi 86).

Richiamando propri precedenti anche riferiti al lavoro portuale genovese, la Corte ha ricordato che, “sebbene il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell’art. 90, n. 1, del Trattato non sia di per sé incompatibile con l’art. 86, uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere” (punto 27).

Riferendo questi principi al caso concreto, i giudici europei hanno ritenuto che il combinato disposto degli artt. 86 e 90.1 del Trattato ostino ad una disciplina nazionale che riservi ad una compagnia portuale il diritto di fornire lavoro temporaneo alle altre imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora tale compagnia sia essa stessa autorizzata all’espletamento di operazioni portuali (p. 32).

Le modifiche apportate nel 2000 alla legge 84/94 sono state indotte in buona misura da questa decisione. Ma la scelta, di cui s’è detto, di non intaccare il testo dell’art. 21 va letta – al pari degli interventi legislativi successivi, anche in materia di erogazione dell’indennità d’integrazione salariale – nell’ottica di attribuire alla sentenza Raso il corretto ambito applicativo.

E’ noto infatti che la giurisprudenza della Corte di giustizia, quando applica o interpreta una norma del diritto dell’Unione, adotta “sentenze dichiarative del diritto comunitario, .. , non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” [Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466].

Ciò premesso, il tenore delle disposizioni del Trattato che la Corte europea era stata chiamata ad interpretare comporta che l’ambito applicativo della sentenza **** debba restare circoscritto alla libertà di concorrenza e non possa essere esteso alla tutela dei diritti dei lavoratori, sfera, quest’ultima, neppure considerata nella pronuncia. Non è possibile, di conseguenza, predicarne l’effetto di avere limitato l’esercizio della somministrazione di manodopera o, tanto meno, di altre attività, da parte delle società ex compagnie portuali; la sentenza ha inteso affermare che è impedito agli Stati membri di costituire o conservare posizioni dominanti da parte loro.

E’ pertanto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che ha delimitato in questi termini l’effetto utile della citata decisione della Corte di giustizia [Cass., sez. lav., 14 luglio 2008, n. 19291; Cass., sez. lav., 18 gennaio 2007, n. 1104; App. Genova, 30 gennaio 2003]. Non ha quindi fondamento la tesi che propone d’interpretare il combinato disposto degli artt. 17 e 21 l. 84/94 nel senso patrocinato dall’INPS, traendo argomento dall’asserito contrasto della soluzione opposta col divieto di commistione (peraltro nella fattispecie indimostrata) delle plurime attività, che dovrebbe ricavarsi dalla sentenza ****.

Perciò la soluzione che ammette che vi sia stata una protrazione ex lege del regime transitorio, in cui la cooperativa in oggetto ha operato, sino almeno al 2006 non si pone in conflitto con la disciplina comunitaria né, quindi, con l’art. 10 della Costituzione.

Non si ravvisa in definitiva alcun profilo d’illegittimità nella percezione dell’indennità per il mancato avviamento al lavoro dei soci della cooperativa. Il suo ricorso è dunque fondato.

Complessità e stratificazione obiettive del quadro normativo, l’esistenza d’impostazioni giuridiche difformi sostenute da altre autorità amministrative, i precedenti giurisprudenziali che hanno seguito percorsi argomentativi diversi giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

visto l’art. 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando,

  1. dichiara il diritto dei soci lavoratori della ricorrente all’integrazione della retribuzione per le giornate di mancato avviamento al lavoro negli anni 2004, 2005 e 2006;

NOTA

La sentenza del Tribunale di Genova in esame affronta ,sia pure ai fini di una specifica tematica, quella della spettanza dell’indennità di mancato avviamento ai lavoratori portuali, una complessa materia( quella del riordino della legislazione in materia portuale) che ha subito trasformazioni e aggiustamenti continui passando dalla regolamentazione della legge 28 gennaio 1994 n.84 alle modifiche introdotte dal Decreto legge n.535 convertito nella legge 647 /96 fino alla legge 30 giugno 2000 n.186.

Il Giudice individua i punti cruciali della vertenza all’esame nell’affermazione che :< ai fini della presente causa i dati salienti che si ricavano da una lettura coordinata di queste disposizioni attengono all’incompatibilità tra fornitura di lavoro temporaneo e svolgimento di operazioni e servizi portuali ed alla conferma della transitorietà del regime in cui operano le società trasformatesi ai sensi dell’art. 21, lett. b)> e anche nel riconoscimento che < La sentenza della Corte di giustizia del 12.2.98 [ c.d. Sentenza ****, causa c.-163/96 ] è stata adottata per la risoluzione di questione interpretativa posta con riferimento agli artt. 86 e 90 del Trattato istitutivo C.E. (secondo la numerazione anteriore al Trattato di Amsterdam, in vigore dall’1.5.99). Essi sono riferiti, rispettivamente, allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti sul mercato (allora art. 86, poi 82) al divieto per gli Stati membri di adottare o conservare misure in contrasto con le regole di concorrenza nonché all’assoggettamento a queste delle imprese incaricate di gestire servizi d’interesse generale (art. 90, poi 86).>

Riteniamo infine per una più spedita lettura della sentenza ricordare che l’art.16 co.1 l84/94 definisce. :< 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale.> e l’art.2 l.186/2000 aggiunge e chiarisce. <“Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.”>

Avv. Viceconte Massimo

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