Coppie di fatto: separazione e affidamento dei figli

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Le coppie di fatto sono costituite da partner conviventi di fatto, due persone maggiorenni che non sono sposate ma convivono in modo stabile perché unite da un legame affettivo, di assistenza morale e materiale reciproca, che non siano legate da rapporti di parentela (L. 76/2016 nota come Legge Cirinnà).

La disciplina delle coppie di fatto, introdotta di recente nel nostro ordinamento, prescrive la possibilità che i conviventi dichiarino la loro convivenza all’Ufficio Anagrafe di residenza ( art. 36 L. 76/2016), da dove derivano una serie di diritti e obblighi che in precedenza nessuna legge italiana prevedeva.

Tra questi c’è la possibilità di stipulare il contratto di convivenza per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali all’interno della coppia (art. 37 L. 76/2016).

Per sapere tutto su questo argomento consulta anche il “Formulario commentato delle unioni civili e delle convivenze di fatto” di Lucilla Nigro 

Contratto di convivenza

Con il contratto di convivenza le coppie di fatto possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, tipico dei rapporti familiari e che prima era previsto esclusivamente per le coppie sposate che, all’atto del matrimonio, non avessero scelto un regime patrimoniale diverso.

Il contratto deve avere forma scritta a pena di nullità, con il quale i conviventi possono anche stabilire come e in che misura ciascuno di loro contribuirà alle necessità della vita familiare in base alle sue sostanze, alle sue capacità, e potendo indicare la loro comune residenza, e dovrà essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che attestino la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative.

Con le stesse modalità è possibile sia modificare sia risolvere il contratto di convivenza, sempre per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al fine di rendere il contratto opponibile ai terzi, per conferirgli pubblicità ed efficacia nei loro confronti, deve essere registrato presso l’Ufficio Anagrafe dove è stata registrata la convivenza.

La legge prevede anche, che in caso di cessazione della convivenza, la parte che versi in stato di bisogno si possa rivolgere al giudice per ottenere dall’altra gli alimenti, in base alla durata della convivenza (art. 65 L. 76/2016).

I conviventi hanno anche diritti di natura non patrimoniale come effetto della dichiarazione di convivenza.

Un importante riconoscimento è il diritto di continuare a vivere, per un determinato periodo [6] – nella casa di proprietà dell’altro convivente in caso di sua morte, o di succedergli nel contratto di locazione.

Tra i diritti del convivente prescritti dalla normativa , c’è quello di partecipazione agli utili d’impresa quando presti stabilmente la propria opera nell’azienda del convivente, senza esserne socio e senza che ci sia un rapporto di lavoro di tipo subordinato (art. 230 ter c.c. introdotto dall’ art. 46 comma 1 L.76/2016).

Tra figli nati da genitori coniugati e figli nati da genitori non sposati non ci sono differenze, non si parla neanche più di figli naturali e figli legittimi, si dice figli nati in costanza o meno di matrimonio.

Questa differenza rileva in relazione al riconoscimento dei figli e e alla procedura da seguire per regolamentare l’affido in caso di cessazione della relazione tra i genitori.

Mentre per i figli nati in costanza di matrimonio si presume siano stati concepiti dal marito e dalla moglie e la loro nascita andrà dichiarata al comune da uno dei due genitori, i genitori non coniugati dovranno procedere al riconoscimento dei loro figli con una dichiarazione di maternità e paternità che potrà avvenire sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Sulla procedura da seguire per la regolamentazione dell’affido, i genitori sposati potranno provvedere a regolare affido e mantenimento contemporaneamente al procedimento di separazione e divorzio, sia che esso avvenga davanti il Tribunale che avvenga attraverso il procedimento di negoziazione assistita da due avvocati.

Affidamento dei figli

In relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, essi sono pienamente tutelati indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori e sono pienamente equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti.

Ne deriva che i genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale.

Non è più competente il Tribunale per i Minorenni ma il Tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli.

Anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate, la scelta, salvo casi eccezionali deve essere quella dell’affidamento condiviso.

Il giudice non si dovrà pronunciare esclusivamente sull’affidamento e sul diritto di visita ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.

I genitori hanno l’obbligo di istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, oltre che l’obbligo di mantenimento sino a quando non saranno economicamente autosufficienti.

L’obbligo non cessa per il raggiungimento della maggiore età.

L’esercizio della responsabilità genitoriale può e deve essere garantito attraverso la previsione di tempi equi da trascorrere insieme ai figli dopo la fine della convivenza, nell’esclusivo interesse della prole alla bigenitorialità.

Il ricorso per l’affidamento dei figli è facoltativo, essendo a volte è sufficiente l’accordo privato tra i genitori.

In caso contrario, al fine della tutela dei figli, il ricorso al giudice diventa obbligatorio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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