Coppie separate, quanto tempo devono trascorrere i figli con ognuno dei genitori

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In presenza di separazione tra coniugi, il primo provvedimento che i giudice deve prendere è relativo alla prole, vale a dire in che modo fare fronte alle esigenze dei minori, con la massima attenzione alla loro tutela.

In simili circostanze, rappresenta un passo importante e fondamentale, la collocazione dei figli minori presso uno dei due genitori che, salva diversa volontà del piccolo, di solito è la madre, mentre, di regola, viene stabilito l’affidamento condiviso.

Il termine “affidamento” sta a significare che entrambi i genitori si dovranno prendere carico delle scelte più importanti dei minori.

Il secondo passo da porre in essere da parte del tribunale, è fissare il calendario dei giorni nei quali il genitore che sta più lontano potrà vedere i figli.

In assenza di turni prefissati da parte della legge, la decisione spetta al giudice, in relazione alle esigenze specifiche dei minori e rispettando il loro diritto al mantenimento di rapporti affettivi stabili sia con il padre sia con la madre, che non vuole dire che si debba attuare una netta divisione della settimana tra i due ex coniugi.

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La posizione della Suprema Corte di Cassazione

In relazione al tempo che i minori figli di coppie separate devono trascorrere con i genitori, si è di recente soffermata la Suprema Corte di Cassazione, alla quale è stato chiesto se i genitori separati abbiano il diritto di stare lo stesso tempo insieme ai figli, oppure, se il genitore con il quale i minori abitano possano essere in qualche modo preferito.

La risposta che la Corte ha fornito è stata incline a un indirizzo stabile.

Secondo gli Ermellini, quello che conta non è rappresentato dalla quantità del tempo che il genitore trascorre con i figli, quello che riveste maggiore importanza è la qualità del tempo passato con gli stessi.

In questo modo, quando i due coniugi decidono di separarsi, scatta l’affido condiviso.

In relazione a questo istituto, si può affermare che è presente in diversi ordinamenti nazionali che regolano l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori, ad esempio in caso di separazione o divorzio.

A livello internazionale dagli anni ’80 si distingueva tra affidamento legalmente condiviso (joint legal custody), senza necessariamente un equilibrio dei tempi di coabitazione e attenzione tra le due figure genitoriali, e affido materialmente condiviso (joint physical custody), decisamente meno diffuso, che prevede che i tempi di coabitazione e attenzione siano compresi almeno tra il 33 e il 66% , sino al 50-50 dell’affido paritetico.

Chiudiamo la piccola parentesi e ritorniamo al nostro discorso.

Il tempo nel quale il figlio permane presso i genitori non viene regolamentato in automatico seguendo una ripartizione di carattere paritario, ma tenendo conto delle esigenze di crescita.

A questo proposito, se il minore si trova nella fase della prima infanzia, può essere prevalente la collocazione presso la madre, anche se abbia orari di lavoro più scomodi, garantendo al piccolo il diritto di intrattenere relazioni complete con entrambi i genitori e, garantendo agli stessi la possibilità di esplicare il loro ruolo di educatori, nel rispetto del codice civile.

In termini meno complicati, si può affermare che il padre non può pretendere di vedere il figlio ogni giorno della settimana o di dividerlo ogni giorno in modo netto, trascorrendo con il bambino lo stesso tempo della madre.

Una situazione simile, alla fine andrebbe di sicuro a minare la stabilità psicologica del minore, che sarebbe condannato a una vita sempre in movimento da una parte all’altra.

I turni nei quali incontrare il padre possono essere graduati, soprattutto in relazione all’età e alle esigenze del minore.

Se si tratta di un neonato o di un bambino ancora in tenera età, la presenza della madre deve essere prevalente, ed è giustificata dalle necessità del piccolo.

Il padre impara a fare il padre a contatto con il bambino e non si può pretendere che l’uomo sia in grado di cambiare un pannolino se lo vede molto poco.

Dall’altra parte, si deve ricordare che l’unico interesse che deve essere tutelato è quello del minore e non è quello dei genitori.

Il giudice, ogni volta che fissa il calendario degli incontri, deve pensare al minore.

Gli incontri in questione, potrebbero essere fissati due volte al mese e i restanti presso i servizi sociali, oppure, stabilire che il luogo nel quale incontrarsi sia la casa dei nonni, quando il padre non risulta capace di gestire il figlio, e non sarebbe adatto all’esigenza di una crescita serena ed equilibrata che in questa fase vine garantita meglio da una stabilità del rapporto con la madre.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La sintesi della sentenza 13/02/2020 n. 3652/20 è la seguente:

la regolamentazione dei turni di incontro tra il genitore non convivente e il figlio non è ispirata a parametri aritmetici, non si può pretendere che ci sia una ripartizione simmetrica dei tempi di permanenza tra padre e madre.

In questo modo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un padre che aveva sempre fatto fede al suo dovere di corrispondere l’assegno mensile in favore delle figlie, nate nel ’78 e nel ’70, sino al termine degli studi universitari, stabilito in sede di divorzio.

Un risultato raggiunto con la laurea, alla quale per entrambe erano seguite le nozze.

Nonostante questo, all’ex coniuge era stato notificato un atto di precetto per il pagamento di quasi quattromila euro, in relazione a un periodo nel quale il suo obbligo era venuto meno.

L’uomo, anche se non fosse tenuto a farlo, aveva pagato, salvo chiedere in tempi successivi ai giudici la restituzione del denaro.

Il tribunale aveva negato la possibilità, però aveva chiesto la condanna della ex moglie al risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della donna, eliminato la condanna al risarcimento del danno ed escluso anche il suo dovere di restituire la somma incassata, mentre la Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo, riconoscendo il suo diritto a rientrare in possesso del denaro che non avrebbe mai dovuto erogare.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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