La convivenza more uxorio è una forma di unione di fatto tra due persone non legate da vincoli matrimoniali o da un’unione civile, ma che instaurano una relazione affettiva stabile e duratura. Si tratta di un fenomeno riconosciuto e tutelato dal legislatore italiano con la Legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, che ha disciplinato per la prima volta le convivenze di fatto, garantendo loro alcuni diritti e doveri specifici.
Indice
1. Requisiti per la convivenza more uxorio
Secondo l’articolo 1, commi 36-65, della Legge n. 76/2016, per essere riconosciuti come conviventi di fatto, occorre:
- Coabitazione stabile: la coppia deve condividere la stessa residenza.
- Assenza di vincoli matrimoniali o civili: i conviventi non devono essere legati da un matrimonio o da un’unione civile con altri soggetti.
- Dichiarazione anagrafica: la convivenza deve essere formalmente registrata presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza.
2. Diritti e doveri dei conviventi more uxorio
La normativa italiana attribuisce ai conviventi more uxorio specifici diritti e doveri, che, pur non equiparandosi totalmente a quelli delle coppie sposate o unite civilmente, rappresentano un importante passo avanti per il riconoscimento delle unioni di fatto.
- Assistenza reciproca: i conviventi hanno diritto all’assistenza morale e materiale, pur non essendo obbligati al mantenimento economico come previsto per i coniugi.
- Diritto di visita e assistenza sanitaria: in caso di ricovero ospedaliero o detenzione di uno dei conviventi, l’altro ha diritto a essere informato sulle condizioni di salute e a prestare assistenza come “prossimo congiunto”.
- Subentro nei contratti di locazione: il convivente superstite può subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro convivente in caso di morte o abbandono della casa comune.
- Diritti patrimoniali: i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza, disciplinato dalla Legge n. 76/2016. Questo contratto può stabilire regole relative al mantenimento, alla proprietà dei beni e alla divisione delle spese.
- Tutela in caso di morte: il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa comune per un periodo compreso tra 6 mesi e 5 anni, a seconda della durata della convivenza.
3. Contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è uno strumento giuridico con cui i conviventi regolano i loro rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta e autenticato da un notaio o da un avvocato, pena la nullità.
Il contratto può disciplinare:
- Le modalità di contribuzione alle spese comuni.
- L’assegnazione della casa in caso di cessazione della convivenza.
- Eventuali clausole relative alla gestione del patrimonio comune.
4. Scioglimento della convivenza di fatto
La convivenza more uxorio può cessare in qualsiasi momento per decisione consensuale o unilaterale. Il contratto di convivenza, se esistente, può prevedere modalità specifiche per la risoluzione dei rapporti patrimoniali. In assenza di tali previsioni, i beni comuni saranno divisi secondo le regole generali del diritto civile.
5. Differenze con matrimonio e unione civile
Pur essendo tutelata, la convivenza di fatto presenta alcune differenze rispetto al matrimonio o all’unione civile:
- Non comporta obblighi reciproci di mantenimento o solidarietà economica (salvo quanto previsto dal contratto di convivenza).
- Non attribuisce diritti ereditari al convivente superstite, salvo disposizioni testamentarie.
- Non consente la pensione di reversibilità.
6. Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza ha contribuito significativamente a tutelare i diritti dei conviventi, specialmente prima dell’introduzione della Legge Cirinnà. Tra le decisioni più importanti:
- Cass. Civ., Sez. I, n. 1277/2011: ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita del convivente.
- Cass. Civ., Sez. III, n. 7214/2013: ha affermato che la stabile convivenza può generare obblighi risarcitori in caso di ingiuria al partner.
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