Convenzione internazionale sulla protezione degli avvocati: novità dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato la prima convenzione internazionale sulla protezione degli avvocati preordinata a tutelare la professione forense.

Il Consiglio d’Europa, il 12 marzo scorso, ha adottato la prima convenzione internazionale sulla protezione degli avvocati preordinata a tutelare la professione forense.

Indice

1. L’obiettivo della nuova Convenzione


Il Consiglio d’Europa ha adottato “Convention for the Protection of the Profession of Lawyer”, primo trattato internazionale preordinato a proteggere la professione di avvocato, con l’obiettivo di replicare alle crescenti segnalazioni di attacchi all’esercizio della professione, quali molestie, minacce o aggressioni, ma anche interferenze nell’esercizio delle attività professionali, come, ad esempio, agli ostacoli all’accesso ai clienti.

2. Background


Il preambolo fornisce il contesto della Convenzione, cioè, da un lato, il ruolo fondamentale che gli avvocati e le associazioni professionali di avvocati svolgono nel sostenere lo stato di diritto, garantire l’accesso alla giustizia e assicurare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e, dall’altro, la circostanza che gli avvocati sono sempre più soggetti ad attacchi, minacce, molestie e intimidazioni, come anche a indebiti ostacoli o interferenze nello svolgimento delle loro legittime attività professionali e, il che, per quando espresso nel medesimo preambolo, dovrebbe essere condannato.

3. Ruolo degli avvocati


Gli operatori forensi, secondo l’ottica del documento, svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dello Stato di diritto e nella garanzia di accesso alla giustizia per tutti, incluse le persone che si dichiarano vittime di violazioni dei diritti umani. Per l’effetto, la fiducia dell’audience nei sistemi giudiziari dipende pure dal ruolo svolto dagli avvocati.

4. Oggetto


La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione di avvocato riguarda gli avvocati e le loro associazioni professionali, il cui ruolo risulta essenziale nella difesa dei diritti e degli interessi dell’avvocato in quanto professione. Il documento tratta aspetti quali il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina e le misure specifiche per proteggere gli avvocati e le loro associazioni professionali.

5. Libertà di espressione


L’articolo 7 del documento statuisce che le Parti della convenzione garantiscono il diritto degli avvocati di informare il pubblico su questioni relative ai casi dei loro clienti, fatte salve solo le restrizioni prescritte dalla legge e che derivano dalle responsabilità professionali, dalle esigenze dell’amministrazione della giustizia e dal rispetto della vita privata, e che sono necessarie in una società democratica. Le Parti garantiscono anche il diritto degli avvocati, individualmente e collettivamente, nonché delle associazioni professionali, di promuovere lo stato di diritto e l’adesione allo stesso, di prendere parte al dibattito pubblico, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni legali esistenti e proposte, delle decisioni giudiziarie, dell’amministrazione della giustizia e dell’accesso alla stessa e della promozione e protezione dei diritti umani, come anche di presentare proposte sulle riforme riguardanti dette questioni.

6. Ruolo degli Stati


In virtù del documento in parola, gli Stati devono garantire che gli avvocati possano svolgere le loro attività professionali senza essere bersaglio di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni, ovvero qualsiasi ostruzione oppure interferenza indebita. Laddove dette circostanze costituiscano un reato penale, le parti devono condurre indagini efficaci. Le parti devono altresì garantire che le associazioni professionali possano operare in qualità di organismi dotati di indipendenza e autonomia.

7. Firma


La Convenzione è aperta alla firma fino al 13 maggio, in occasione della riunione dei ministri degli Affari esteri del Consiglio d’Europa, che si terrà a Lussemburgo.

8. Entrata in vigore


Al fine di entrare in vigore, il documento deve essere ratificato da almeno otto paesi, di cui sei Stati membri del Consiglio d’Europa. La conformità alla Convenzione verrà monitorata da un team di esperti e da un comitato delle parti.

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Avv. Biarella Laura

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