Indice
- 1. La tutela delle lavoratrici madri (d.lgs.151/2001): Partiamo dalle dimissioni.
- 2. Le diverse tipologie di dimissioni
- 3. Dimissioni: come si comunicano
- 4. Il punto sulle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri
- 5. Natura della convalida: Alla convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
- 6. La “ratio” della convalida
- 7. La convalida delle dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto è da interpretare in senso civilistico oppure ai sensi del diritto amministrativo?
- 8. Dimissioni: aspetti previdenziali
1. La tutela delle lavoratrici madri (d.lgs.151/2001): Partiamo dalle dimissioni.
2. Le diverse tipologie di dimissioni
3. Dimissioni: come si comunicano
- alle dimissioni “protette”, la cui efficacia è subordinata alla “preventiva” convalida da parte dell’ITL competente per territorio (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001);
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- al lavoro domestico;
- alle dimissioni rese durante il periodo di prova.
4. Il punto sulle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri
- colpa grave della lavoratrice legittimante la cessazione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda provata in cui la lavoratrice è stata assunta; • rapporto di lavoro risolto per scadenza del termine di durata;
- mancato superamento del periodo di prova.
- licenziamento per giusta causa;
- cessazione dell’attività aziendale;
- mancato superamento del periodo di prova.
- a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso;
- a percepire la Naspi; il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, a versare all’INPS il ticket di licenziamento, se le dimissioni vengono rese entro il primo anno di vita del bambino.
- la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
- la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento