Contratto di somministrazione lavoro: chiarimenti dal Ministero sul documento di valutazione rischi

Redazione 05/02/14
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, il Ministero del lavoro ha dato esito alla richiesta di chiarimenti avanzata da Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

In particolare ci si è chiesti se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministero ha, in via preliminare, ricordato che il succitato art. 20, comma 5, lett. c) stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.

Dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell’ambito del D.Lgs. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. 81/2008.

Dunque, in conclusione si è ritenuto che “sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. 196/1997), – si legge nell’interpello in oggetto – non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice, che sottoscrive un contratto di somministrazione, alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR)”.

Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

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