Mutuo: le caratteristiche del contratto
Il contratto di mutuo, pur potendo essere gratuito, si presume oneroso essendo stabilito, all’art. 1815 cod. civ., che “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”. A tal proposito è bene tenere presente che, ai fini della determinazione degli interessi, devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 1284 cod. civ., e all’art. 117 d.lgs. 385/1993 per cui, nel caso in cui siano convenuti interessi ultralegali, è necessaria la forma scritta (ad substantiam) potendosi ammettere che essi siano determinati anche per relationem purché, però, nel rispetto di quanto imposto, in generale, dall’art. 1346 cod. civ., ossia, la necessaria determinazione o determinabilità dell’oggetto (vd. retro, Cap. I, § 4, nonché quanto ricordato al § 1 di questo capitolo).Giova ricordare, inoltre, che, contrariamente a quanto era disposto, nella sua originaria formulazione, dall’art. 1815 cod. civ., secondo cui, in caso di pattuizione di interessi usurari, sarebbero dovuti essere corrisposti solamente quelli legali, il medesimo articolo, così come modificato dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, sancisce, ora – quale sanzione finalizzata, tra l’altro a reprimere l’usura – la nullità della relativa clausola con conseguente perdita del diritto della banca a percepire anche gli interessi legali.Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che, ai fini del perfezionamento del contratto, è sufficiente la disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, della somma concessa. Ne discende, dunque, che la cd. traditio rei può essere realizzata validamente anche attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma concessa in prestito al mutuatario, in quanto,
(361) Si riporta il testo dell’art. 1815 nella vigente formulazione: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il presente contributo è tratto da
Anatocismo bancario e vizi nei contratti
Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’anatocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato anche considerato il RISARCIMENTO DEL DANNO da segnalazioni alle CENTRALI RISCHI, e i danni alla salute e altri pregiudizi NON PATRIMONIALI da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:- Gli obblighi dell’istituto bancario;- L’azione ingiusta della banca;- Il mutuo fittizio;- I danni morali da abuso bancario. FORMULARIO E GIURISPRUDENZAL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale online. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area. Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it
Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore
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Quando il prestito è reato
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 5, lett. d) decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la norma di cui all’art. 2, l. 108/1996 è, ora, fissato “nel tasso medio” appena menzionato, aumentato, non più della metà come originariamente previsto dal legislatore, bensì “di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”.
Altra novità prevista dal legislatore della l. 108/1996 rispetto alla disciplina previgente è data dall’irrilevanza dei motivi che hanno spinto il debitore a chiedere la sovvenzione in quanto il legislatore ha eliminato, dalla fattispecie, il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno prevedendolo soltanto quale circostanza aggravante. Sarebbe sufficiente, così, per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644, primo comma, il farsi dare o promettere un interesse superiore al cd. tasso soglia che, come si è detto, viene determinato ogni tre mesi col decreto del Ministro del tesoro. Il terzo comma dell’art. 644 cod. pen., così come risultante dalla modifica intervenuta a seguito della l. 108/1996, peraltro, prevede un’ipotesi residuale nel caso in cui l’agente, in presenza di difficoltà economiche o finanziarie dell’usurato, si faccia dare o promettere un interesse inferiore al tasso soglia, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione .È evidente, così, che tramite quest’ultima norma è attribuita al giudice di merito la concreta valutazione della sproporzione nel sinallagma contrattuale nel caso in cui, essendo il tasso di interesse inferiore al limite legale, non sussisterebbe il delitto di usura così come configurato dal legislatore mediante il nuovo meccanismo introdotto.È ovvio che l’eliminazione dello stato di bisogno, quale requisito per la sussistenza del reato di usura, avrebbe determinato anche conseguenze sull’elemento psicologico che non sarebbe più rappresentato dal consapevole approfittamento della situazione di bisogno dell’usurato, ma si riteneva che sarebbe dovuto essere ravvisato nella semplice volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari (33).
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