Contratti di tirocinio: chiarimenti dal Ministero in materia di sanzioni amministrative

Redazione 30/01/12
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, nelle ipotesi in cui l’organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente.

Il Dipartimento ha chiarito che, nell’ambito del collocamento, l’art. 11 del D.L. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini, al fine di assicurare “livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento”, così come spiegato nella precedente circolare n. 24/2011, in cui si precisa che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale “dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi”.

Pertanto, ove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro (ad esempio di tipo subordinato), appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003, così come d’altra parte avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata ab origine. Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va, infatti, ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il precetto descritto dall’art. 1, comma 1180, della L. 296/2007 richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).

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