Contratti di collaborazione nel pubblico impiego e aggravio nel bilancio regionale (Corte Cost. n. 130/2013)

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Massima

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 3, della legge Regione Piemonte del 29 aprile 2011 n. 7, nella parte in cui non prevede che il comma 1 (dello stesso articolo) non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale oppure ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali, ad esempio, le assunzioni finanziate con fondi dell’Unione Europea, risorse statali o private o le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della legge regionale n. 23/2008.

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 7 giugno 2013 n. 130 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (1) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale» nella parte in cui  prevede che il comma 1 dell’art. 14 (2) non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:

a) le assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private;

b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (3);

c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (4);

d) il portavoce di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (5);

e) le professionalità esterne di cui alla legge regionale n. 23 del 2008 previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della L. R. n. 23/2008;

g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed autonomie locali – area non dirigenziale – del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio».

Quanto ai contratti che «non comportano un aggravio per il bilancio regionale», nella decisione in oggetto si legge testualmente che “va rilevato che la norma censurata, dichiaratamente, si pone come una deroga all’osservanza di un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.”.

 

1.1. La fattispecie

Con ricorso depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23  in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale». 

Riferisce il ricorrente che la norma censurata prevede, al comma 3, che il precedente comma 1 non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3.

Poiché la citata disposizione di legge costituirebbe principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale (6) violerebbe la competenza legislativa concorrente dello Stato, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la sua genericità e indeterminatezza – dato che il ricorrente formula un unico motivo di incostituzionalità della norma, senza entrare nel merito della specificità dei casi ivi previsti.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte, nella decisione in commento, quindi, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».

L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato in ricorso come norma interposta al parametro costituzionale di coordinamento della finanza pubblica di cui si assume la violazione, intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

 
 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

__________ 

(1) Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale.

(2) Che dispone che le Regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

(3) Assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(4) Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato.

(5) Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.

(6)  Stabilendo alcune esplicite deroghe all’applicazione di tale principio.

Sentenza collegata

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