Il contraddittorio nel rito cartolare: un presidio del diritto di difesa

Ultimamente è stato accelerato il ricorso alle forme semplificate del processo civile, con soluzioni alternative al tradizionale contraddittorio orale.

Redazione 16/06/25
Allegati

L’emergenza pandemica ha accelerato il ricorso alle forme semplificate del processo civile, imponendo soluzioni alternative al tradizionale contraddittorio orale. Tra queste, l’udienza “cartolare”, disciplinata in via transitoria dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, ha costituito una modalità diffusa per garantire la continuità dell’attività giudiziaria. Tuttavia, questa transizione ha sollevato interrogativi giuridici di rilievo costituzionale, in particolare circa l’effettività del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’ordinanza n. 5721/2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si inserisce in questo contesto, riaffermando un principio cardine: anche nel processo scritto, le parti devono essere messe in condizione di interloquire in modo paritario, pena la lesione di garanzie fondamentali. Il caso di specie evidenzia come la deroga alla forma orale non possa tradursi in una compressione ingiustificata delle prerogative difensive. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso di formazione Il nuovo processo civile dalla Riforma Cartabia alla Corte costituzionale 96/2024 

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 5721 del 4-03-2025

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Indice

1. Il caso concreto: un vizio procedurale sostanziale


Il giudizio nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un ente pubblico nei confronti del locatore di un immobile. L’ente contestava il pagamento dei canoni di locazione, adducendo l’inidoneità sismica del bene e chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. Dopo il rigetto da parte del Tribunale e la conferma in appello – fondata sull’inesistenza di specifici obblighi del locatore alla luce della normativa tecnica e delle ordinanze di protezione civile – il ricorso in Cassazione è stato articolato in nove motivi, ma la Corte si è concentrata sul primo, assorbendo i restanti.
Il punto critico era rappresentato dalla gestione dell’udienza cartolare da parte della Corte d’appello: in particolare, l’ente ricorrente lamentava di non aver potuto replicare a una memoria conclusiva avversaria depositata pochi giorni prima della decisione, nonostante avesse formalmente richiesto un termine per controdedurre. Secondo la difesa, tale omissione aveva determinato una violazione del diritto di difesa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La pronuncia della Cassazione: una garanzia del contraddittorio non derogabile


La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che il giudice d’appello aveva disatteso il dettato dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, nella parte in cui impone il rispetto di un contraddittorio scritto effettivo. La norma, infatti, consente lo svolgimento cartolare delle udienze, ma prevede che le parti possano presentare note e repliche nel rispetto del principio di parità.
Nel caso in esame, la Corte d’appello si era limitata ad autorizzare il deposito di note sintetiche, omettendo di pronunciarsi sull’istanza di rinvio avanzata da una delle parti e sulla contestuale richiesta di assegnazione di un termine per replicare. La memoria della controparte, sebbene formalmente anticipata, era stata considerata come parte integrante della fase decisoria, senza che venisse concesso spazio alla replica. Ciò ha determinato, secondo la Cassazione, una violazione grave del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

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3. La preclusione del principio della “ragione più liquida”


Un passaggio significativo della motivazione dell’ordinanza riguarda il rigetto della cosiddetta “ragione più liquida”. La Corte sottolinea che il rispetto del diritto di replica non può essere subordinato a valutazioni di tipo sostanzialistico circa l’esito del giudizio. Anche laddove le difese appaiano, a prima vista, infondate o irrilevanti, il giudice non può pretermettere le garanzie procedurali che costituiscono presidio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).
Il contraddittorio rappresenta, dunque, una condizione di legittimità della decisione, e non un elemento meramente formale suscettibile di essere superato per esigenze di economia processuale.

4. Implicazioni pratiche per il contenzioso civile


La pronuncia della Cassazione non si limita a risolvere il caso concreto, ma offre indicazioni preziose per gli operatori del diritto. In particolare, ribadisce l’obbligo del giudice di pronunciarsi sulle istanze di parte, anche in contesti emergenziali o di particolare semplificazione procedurale. Ne deriva un rafforzamento del dovere di vigilanza dell’avvocato nella gestione delle udienze cartolari, ma anche una maggiore responsabilizzazione del giudice nel controllo della dinamica difensiva.
È evidente che la digitalizzazione del processo non può prescindere dalla tutela delle garanzie costituzionali: l’effettività del contraddittorio resta il fondamento imprescindibile dell’equilibrio tra le parti, anche al di fuori dell’aula.

5. Conclusioni: il rito non giustifica l’ingiustizia


L’ordinanza n. 5721/2025 si colloca in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla dimensione procedurale del diritto di difesa. In un momento storico in cui il processo civile conosce una profonda evoluzione, la pronuncia riafferma un principio invalicabile: il rito non può essere utilizzato come strumento per eludere il confronto tra le parti.
Il giusto processo, anche quando assume forme “virtuali” o documentali, resta tale solo se preserva la possibilità concreta di interlocuzione tra le difese. Per questo motivo, ogni deroga alla oralità deve essere attentamente bilanciata con strumenti che consentano di mantenere un contraddittorio autentico, non meramente apparente.

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