Contenzioso previdenziale ed assistenziale – perche’ omettere l’ abbinamento cartolare e telematico dei giudizi accertativi da quelli quantificatori integra comportamento illecito e ridonda a danno dell’ i.n.p.s. – profili di responsabilita’ erariale,

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Sulla fenomenologia illecita della inesecuzione? delle sentenze che favorisce la proliferazione dei giudizi quantificatori laddove la pronunzia inottemperata sia dichiarativa per il contenzioso di invalidit? civile ovvero sia dichiarativa o dichiarativa e di condanna generica per il contenzioso previdenziale, si innesta quella altrettanto grave e foriera di danni pubblici dell? omesso abbinamento sul cartaceo ed in via telematica dei giudizi presupposti e di esecuzione. Dovrebbe essere scontato ed elementare il principio gestionale di buona amministrazione e di organizzazione del lavoro per cui di fronte alla pratica X intestata a Y contenente una sentenza della tipologia di cui sopra ( dichiarativa o di condanna generica), si provveda all? abbinamento della pratica successiva Z inerente il giudizio quantificatorio della prima sentenza. Dovrebbe essere logico che un Responsabile Amministrativo ed un Coordinatore Legale provvedano a rendere obbligato e non del tutto meramente eventuale siffatto abbinamento. Ch? se le pratiche? in questione sono unificate in banca-dati e sul cartaceo, ? palese che l? Avvocato attributario possa disporre- seppure tardivamente ? l? esecuzione del disposto giurisdizionale e costituirsi nel secondo giudizio eccependo la cessazione della materia del contendere all? esito della produzione in corso di causa della prova dell? intervenuto pagamento della provvidenza civile riconosciuta dall? A.G. ovvero alla corresponsione della prestazione previdenziale parimenti contemplata nella precedente pronunzia. Di certo, non basta eccepire la cessazione senza comprovare il pagamento. Ma occorre eccepire la c.m.c. subordinandola alla prova che detto pagamento sia intervenuto chiedendo rinvio al Giudice (??la difesa del resistente Istituto insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere all? esito della produzione in giudizio ? con onere a carico I.N.P.S. ? della prova dell? avvenuto pagamento ?). Poi resta inteso che la difesa dell? Ente si deve rammentare di produrla detta prova ed ? altrettanto ovvio che le pratiche de quibus non vanno riallocate in archivio semplicemente, ma vanno tenute in evidenza o ? comunque – schedate in agenda debitamente e seguite costantemente. E se un Avvocato viene tacciato di essersi fatto un sottoarchivio delle pratiche in evidenza nel proprio Ufficio, non si deve mai preoccupare delle critiche rivoltegli, perch? lavora bene chi?? tiene in disparte? quei fascicoli legali che richiedono adempimenti particolari od a breve termine. L? importante ? che ci? serva per rammentare di evaderle? e che poi le si evada effettivamente. Lavora male chi le ripone in archivio e se ne dimentica l? esistenza. ???Ch? sollecitare il reparto amministrativo alla liquidazione specie se la responsabilit? della inesecuzione? non ? ascrivibile all? Avvocato, ma all? Ufficio destinatario che non ha assolto gli incombenti di rito non ? una facolt? , ma un obbligo. E che un Legale ben pu? inserire clausole erariali nelle missive di sollecito agli uffici amministrativi ( a titolo esemplificativo:??facendo seguito alla nota del?ed in considerazione dell? urgenza di provvedere al pagamento della prestazione riconosciuta in sentenza n??.del?resa dal Tribunale/Corte di Appello/ ecc. ?.stante l? esistenza di giudizio di quantificazione pendente con udienza fissata al?per la produzione entro il termine del??(od alla udienza stessa ) della prova dell? avvenuto pagamento a controparte, si invita la S.V. ( il? Responsabile del processo che quale apicale di settore ne risponde ) all? inoltro a questa difesa della documentazione comprovante l? intervenuta corresponsione delle somme ecc.. La presente ? da intendersi ai sensi e per gli effetti di cui all? art. 1 cpv. L. n. 20/1994 e succ. modif. e Circolari Inps nn? 94/1997 e 108/1999 ?). La clausola erariale implica che se il Reparto non trasmette detta prova ed il giudizio di esecuzione si traduce in condanna quantificatoria dell? Ente, l? illecito erariale sar? anche ravvisabile in capo all? apicale amministrativo. Ch? beninteso sussiste ugualmente responsabilit? amministrativa a fronte di giudizi successivi di esecuzione? ?allorquando ne sussistano i presupposti di legge? ossia inesecuzione effettivamente illegittima del primo disposto giurisdizionale per dolo o per colpa grave –? nesso causale fra condotta omissiva? ed evento di danno pubblico. Danno traducentesi nell? aggravio di somme per oneri accessori corrisposti a parte avversa sulla sorte capitale se dovuti; danno per la condanna dell? Istituto se soccombente in sede di esecuzione alle spese legali e di eventuale C.T.U. contabile ; danno per maggiori somme corrisposte in via esecutiva se a fronte di condanna nella sede quantificatoria si ometta anche una seconda volta l? esecuzione ed il pagamento non venga effettuato in via amministrativa. Danno su danno. Per tacere poi delle ipotesi ?altrettanto illecite erarialmente delle duplicazioni indebite di pagamento ( non si esegue tempestivamente la seconda sentenza di esecuzione ? la si esegue tardivamente ? si omette di verificare esistenza di procedura esecutiva passiva in danno dell? ente ? nelle more interviene pagamento in via amministrativa ante o successivo a quello esecutivo = danno pubblico da commisurare al secondo pagamento indebito effettuato e da parametrare alla data delle seconda riscossione illegittima ). E ? quantomeno – se la difesa dell? Istituto riesce a comprovare il pagamento sia pure tardivo della prestazione in corso di causa ed ottiene la declaratoria di c.m.c., il danno potr? essere circoscritto, in disparte gli accessori di maggiore entit? liquidati unitamente alla sorte, alle sole spese di giudizio. E se riesce anche ad ottenere la compensazione delle spese sussistendone giusti motivi, il danno sar? limitato ai soli accessori. Ecco perch? ? fondamentale prestare attenzione ai giudizi di esecuzione delle sentenze presupposte. E? di palmare evidenza, inoltre, che non tutti i giudizi quantificatori sono fondati che l? andazzo ? ?oramai tale che ? a fronte di legittime pretese attoree con responsabilit? per inesecuzione configurabile solo in capo all? Ente – ne esistono altre completamente pretestuose e temerarie come per l? altrettanto se l? inesecuzione ? dipesa dal mancato riscontro documentale in sede amministrativa di parte vittoriosa nel primo giudizio la quale, ad esempio, richiesta di produrre determinati atti necessari per la erogazione della prestazione giudizialmente ottenuta, non abbia provveduto? ? chiaro che – in? sede defensionale – ci? andra? acclarato expressis verbis; che un Giudice deve rendersi conto se di vera mancata attuazione del disposto giurisdizionale trattasi o si verta in ipotesi differenziata; che eccepire tutto questo va a? vantaggio dell? Istituto se le eccezioni sono fondate. Regola prima: i Giudici del Lavoro non sono tenuti a conoscere tutti gli iter procedimentali sottesi alla corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ed il ruolo che assolve l? Avvocatura di un Ente? ? anche quello di collaborare attivamente con la Magistratura; le memorie devono appalesare il perch? la prestazione non sia stata erogata tempestivamente; e le ragioni, se vi sono, del perch? la responsabilit? di ci? non grava sull? Istituto. Ci? premesso, non ? assolutamente ammissibile che in talune realt? territoriali ? a mero esempio quella capitolina per diretta, pluriennale ed ultradocumentata cognizione di causa di chi scrive – ma non ? la sola purtroppo – vengano omessi adempimenti vincolati e ci? ? in particolare – ??se si verte in ipotesi di Uffici Legali Distrettuali di notevoli dimensioni . Proprio allorquando i carichi di contenzioso passivo sono ingenti, il lavoro deve essere organizzato perfettamente. Ci sono regole da osservare. Ed una regola basilare che ? almeno un tempo ? veniva da subito insegnata ad un Avvocato appena assunto di un Ente Pubblico Previdenziale ? qualunque esso fosse ? era che i giudizi sul diritto devono sempre essere abbinati a quelli successivi. Il precedente presupposto non pu? rimanere scoordinato dal successivo conseguenziale. Si prende la prima pratica di contenzioso definita con sentenza sfavorevole non eseguita od eseguita tardivamente ma non ancora a prestazione liquidata e pagata e la si abbina ( nel senso che materialmente la prima va dentro la seconda ). Incombenti gravanti ovviamente sul supporto amministrativo. E prima ancora si abbina in via telematica in banca-dati? mediante l? utilizzo delle apposite procedure prescritte. Ma di certo se l? istruttore addetto non si cura di provvedere in tal senso e – per l? effetto apre la seconda pratica senza fare alcun riferimento alla precedente – dovra? essere l? Avvocato ad accorgersi dell? omesso abbinamento ed esigere che si provveda in conformit?. Ch? un Professionista Legale dall? esame dell? atto introduttivo del giudizio ? perfettamente in grado di rendersi conto della esistenza di un giudizio presupposto anche perch? solitamente un ricorso quantificatorio contiene sempre la dicitura ??per l? esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Roma n??.del?? . E se il personale ? nonostante sia invitato a provvedere alla rettifica telematica ed all? abbinamento cartolare ( si consiglia invito formale scritto in calce: ?Per Caio: provvedere immediatamente ad abbinare la presente alla precedente e rettificare sulla Sisco? non per altro, ma sempre perch? ?verba volant e scripta manent? specie se i comportamenti omissivi sono alquanto reiterati )? ? continua ad omettere quanto richiesto, ??esistono tutti gli strumenti disciplinari per fare s? che certe condotte omissive abbiano a cessare. Mai dimenticare che quando si parla di omissioni od amministrative o professionali in tale problematica dei giudizi sul diritto e sull? esecuzione, non si allude solo a responsabilit? erariale, ma soprattutto a quella penale, ferma restando quella disciplinare. E mai dimenticare che gli Ottimizzatori non sono stati istituiti casualmente, ma che il loro ruolo, peraltro remunerato adeguatamente, funge anche? da supervisori, di supporto , organizzatori e responsabili amministrativi degli Uffici Legali. E se gli Ottimizzatori disattendono i loro doveri, il Legale Coordinatore ed il Direttore di Sede sono tenuti ad intervenire incisivamente altrimenti scatta la loro responsabilit? per ?culpa in vigilando?. Alla stessa stregua, come non rendersi conto che apprestare adeguata difesa all? Ente mediante il corretto abbinamento di tali giudizi, agevola oltremodo il lavoro ed il corretto vaglio professionale ?

Se poi neanche si va a verificare il giudizio presupposto e ci si limita a redigere memoria di mero stile chiedendo la cessazione della materia ??del contendere? sic et simpliciter? ( il ch? accadeva anche in tempi non sospetti quando ancora gli Uffici Legali Distrettuali neanche esistevano ? evenienze di cui spesso e volentieri si rendevano responsabili i Legali della vecchia generazione ? naturalmente, per la maggior parte, Coordinatori Legali che troppi e tanti danni hanno arrecato all? Istituto e ? generalmente ? andati indenni da ogni conseguenza in punto responsabilit? ) o si omette proprio la costituzione, allora si verte in ben altro ambito. Pu? anche accadere negli Uffici Legali Distrettuali che abbiano accentrato il contenzioso di pi? Uffici Legali? soprressi o rimasti in vita come Uffici ? Stralcio che le pratiche dei giudizi presupposti siano rimaste allocate altrove. Ma una banca-dati dice dov? ? il precedente e tocca reperirlo e richiederlo. Comunque, ci si deve attivare perch? l? abbinamento intervenga. Mai rimanere inerti perch? tanto la pratica X allo stato non ? disponibile. La cerchi e la trovi e se non la trovi la ricostruisci.??

E quando si abbinano le pratiche de quibus sul cartaceo si annota che la pratica X contiene quella Y ? si menziona che l? una ? giudizio sul diritto e l? altra di quantificazione. Altra regola basilare della professione ? che tutti gli atti legali devono essere in rigoroso ordine cronologico non in disordine cartolare. Si deve capire quando si esaminano le carte. E per capire perch? Tizio intenta causa per la quantificazione, si devono leggere gli atti del primo giudizio. E provvedere all? esecuzione se mai effettuata in precedenza. Con clausola di somma urgenza ed esigendo sempre la prova del pagamento effettuato. Sempre. Un bravo Avvocato ha tutto lo strumentario necessario intellettivo e professionale per poter regolarizzare le omissioni eventualmente riscontrate, in disparte che un Avvocato che sia consapevole del regime delle responsabilit? su di lui gravanti in ragione delle funzioni istituzionali pubblicistiche ?rivestite,? sa per l? altrettanto che giammai puo? omettere di segnalare agli apicali e sicuramente al proprio Legale Coordinatore di avere reperito la sentenza presupposta per giudizio trattato da altro Avvocato del tutto ineseguita. Perch? se omette, ne ?risponde anche lui.E la deontologia professionale non ci azzecca nulla. Prima di tutto si ? Professionisti legali pubblici. Prima di tutto ci si deve sempre rammentare che essere Legali dell? Ente non ? rivestire una qualifica di poco conto. Onori ed oneri. Allo stato, pi? oneri che onori attesa anche l? intenzione neanche tanto velata di esternalizzare la difesa dell? Ente e visto e considerato che un quarto del contenzioso civile esistente ? in capo proprio all? Inps . Per inciso, sarebbe legittimo chiedersi come mai i ruoli professionali siano in perenne penuria di Avvocati e come mai non siano stati assunti gli Avvocati idonei dell? ultimo concorso pur essendovi la relativa deroga alla assunzione e connesse risorse finanziarie. Esiste sempre un controllo sulla gestione esercitato dalla A.G. contabile ed esiste sempre un Magistrato addetto al controllo ex art. 12 L. n. 259/1958. Esistono sempre degli organi di controllo interno. In ultima analisi ( o, meglio, prima e non ultima ) esiste poi sempre la Magistratura penale e contabile perch? si vadano a verificare eventuali responsabilit? ed accertare come mai gli idonei non siano stati assunti a fronte della copertura finanziaria. In tal senso, le legittime rimostranze degli Avvocati interni all? Ente non sono affatto prive di fondamento. Pochi e sovraccarichi. Pochi anche prima dell? ultimo concorso salvo che il lavoro ? aumentato a dismisura ringraziando l? accollo del contenzioso assistenziale e non solo. Nella logica deviata e distorta della progressiva privatizzazione della previdenza pubblica a beneficio di pochi ed a danno di molti e nell? outsourcing quale? esternalizzazione di dubbia efficacia ( ma proprio dubbia ? radicalmente dubbia ) ?tutto ha radice e tutto trova logica spiegazione. Non da ultima quella di sottrarsi alla giurisdizione contabile. Non ? la prima volta che accadrebbe.? Altrimenti non ci si spiega perch? si stanno moltiplicando? criticit? di ogni tipo a velocit? esponenziale e tacere innanzi a tutto questo ? gravissimo. Non si puo? mai tacere se si sa. L? inazione non ? mai lecita. Favorisce sempre e solo? disfunzioni e perpetrazione di illeciti.

E se poi ? evenienza non affatto sporadica ? la pratica precedente non contiene il titolo di cui si chiede la quantificazione ? le connotazioni mutano. E? ovvio che in tali frangenti velocissimamente si richiede la copia autentica della sentenza menzionata nel ricorso successivo e si ordina l? esecuzione della stessa altrettanto velocemente, salvo poi scoprire che il titolo c? era, disabbinato dalla pratica di riferimento. Stante l? enormit? del numero degli atti disabbinati, ? accadimento ordinario oramai. Se poi ci aggiungiamo la problematica delle archiviazioni multiple fittizie ossia chiudere pratiche legali senza preventiva acquisizione del titolo giudiziale la cui carenza sia documentalmente comprovata ed altrettanto documentalmente dimostrata l? impossibilit? di reperimento del titolo mancante, il quadro ? completo. Si commenta da s?. Operazioni a cui l? Avvocatura dell? Istituto dovrebbe sempre opporsi anche se validate ( si fa per dire visto che mai si possono validare gli illeciti) dall? alto perch? non va esente da responsabilit? anche se apparentemente altri se le assumono. Gli altri ?se le assumono e ne rispondono pienamente. Ma- di certo –? non vanno immuni in corresponsabilit? gli Avvocati, specie poi gli apicali legali. E non ? sufficiente per la separazione di responsabilit? inviare mere missive di contestazione dell? agire altrui. Che sono molto relative al fine di invocare esimenti in ipotesi di giudizio di responsabilit? erariale.? ?

Quanto sopraevidenziato nel caso in cui si ricada nella fattispecie di un solo giudizio di esecuzione. Ma l? esperienza insegna che- sempre in talune realt? territoriali- ad un primo giudizio di esecuzione ne segue un secondo e poi un terzo fino a quando finalmente qualche amministrativo pi? zelante o qualche avvocato pi? attento, generalmente mobbizzato perch? questa ? la regola non scritta, si rende conto dell? accaduto ed abbina tutte le pratiche se gi? non lo erano ? la prima e le successive sequenziali. Le esamina. Ordina l? abbinamento degli atti esecutivi disabbinati . Li inoltra al Reparto competente. Anche se molto tardivamente, ? sempre doveroso per non dire incombente obbligato tentare di salvare il salvabile. Anche perch? se la sentenza dichiarativa o di condanna generica rimane ineseguita sine die i danni aumentano in misura direttamente proporzionale ai giudizi intervenuti ed ai relativi pagamenti in executivis. Ed avr? cura di specificare al Reparto fino a quale data la prestazione V ? coperta da pagamento pignoratizio e da quale data si puo? pagare in via amministrativa. Semprech? nelle more di? omissioni continuate e reiterate non si siano avviate qualche vertenza erariale per inesecuzione sentenze ed un qualche procedimento penale per omissione di atti di ufficio.? Beninteso che chi si accorge di evenienze di tale gravit?, non puo? certo pensare di soprassedere ad informativa erariale agli apicali, n? tantomeno gli apicali ritenere di andare esenti da responsabilit? amministrative e penali se non danno corso in sede di esposto contabile ( o penale ) a quanto loro formalmente denunciato. Danno su danno ? omissione su omissione ? il risultato ? che alla fine ? come sempre accade ? il troppo stroppia. E che basta la famosa ?buccia di banana? per incorrere in cadute rovinose. La giurisprudenza contabile insegna.? Quella penale ugualmente. Ripetesi: un quarto del contenzioso civile attualmente esistente e? contenzioso passivo I.N.P.S.. Ci si vuole chiedere quanti di questi giudizi siano di esecuzione ? Ed una volta ottenuti i relativi dati, provvedere a contenere il fenomeno ? Ma non fittiziamente, sostanzialmente. Il fittizio? ingiustificato equivale sempre ad un falso.

Francaviglia Rosa

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