Consumi idrici anomali: l’inerzia dell’utente condominio esclude l’inadempimento del gestore. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 16/06/2011, n. 13193
Indice
1. La soluzione: consumi idrici del condomino
Un condominio riceveva un’ingiunzione dal gestore del servizio idrico integrato che chiedeva il pagamento di oltre 21.000 euro per fatture non saldate. Il condominio sosteneva di non dover pagare quella somma perché i consumi d’acqua indicati erano anomali. Secondo l’ingiunto, il problema era nato quando la società aveva cambiato il contatore condominiale senza avvisare, rendendo impossibile controllare se i dati fossero corretti. Il Tribunale, pur ritenendo improprio il ricorso all’ingiunzione secondo il Regio Decreto del 1910, respingeva le contestazioni del condominio, ritenendo corretta la quantificazione dei consumi e legittima la sostituzione del contatore. I giudici di secondo grado osservavano che il condominio, pur avendo ricevuto una comunicazione dalla società di gestione circa un possibile consumo anomalo, non aveva richiesto alcuna verifica né proceduto ad autolettura, nonostante fosse stato invitato a farlo. La Corte di Appello confermava, perciò, la decisione di primo grado, rigettando l’appello principale del condominio, ma accogliendo quello incidentale del gestore del servizio idrico integrato; di conseguenza la Corte di Appello riconosceva la validità dell’ingiunzione ma riduceva l’importo dovuto a circa 17.700 euro, tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati nel frattempo. Il condominio ricorreva in cassazione. In primo luogo il ricorrente lamentava la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Secondo il condominio, il gestore del servizio idrico aveva agito in modo illegittimo, sostituendo unilateralmente il contatore, senza fornire alcuna comunicazione preventiva all’utente. A parere del ricorrente tale comportamento aveva compromesso la possibilità di effettuare verifiche sui consumi registrati, che risultavano anomali e sproporzionati rispetto alla media storica dell’utenza. Inoltre il condominio sosteneva che il gestore non aveva dimostrato né di aver effettuato controlli sul contatore, né la correttezza dei consumi fatturati. In ogni caso contestava l’idea che l’utente fosse tenuto a richiedere la verifica o a procedere ad autolettura, affermando che, in caso di contestazione, non grava sull’utente alcun obbligo in tal senso. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.
Guida pratica al condominio dalla A alla Z
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2. La questione: l’inerzia dell’utente
In caso di contestazioni con il gestore idrico, l’utente è tenuto a richiedere la verifica del contatore o a procedere ad autolettura?
3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto al condominio. I giudici supremi hanno notato come sia risultata infondata l’eccezione di inadempimento opposta dall’utente condominio rispetto all’obbligo di pagamento dei corrispettivi di somministrazione documentati dal gestore idrico. La Cassazione ha evidenziato che, di fronte a un consumo idrico apparentemente anomalo, il gestore del servizio aveva effettivamente informato il condominio, mettendolo a conoscenza della situazione e invitandolo ad attivarsi per eventuali verifiche. Tuttavia, il condominio, pur avendo ricevuto tale comunicazione, non si è attivato in alcun modo: non ha richiesto controlli sull’impianto o sul contatore, non ha effettuato un’autolettura per confrontare i dati rilevati, né ha adottato alcuna misura precauzionale per accertare la correttezza dei consumi. Secondo la Suprema Corte, questa inattività ha avuto un peso rilevante nella valutazione complessiva della vicenda, poiché ha impedito di accertare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o errori di rilevazione.
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4. Le riflessioni conclusive
Merita di essere sottolineato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati da un condominio, a distanza di tempo dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo del gestore idrico (previsto nella disciplina di settore) nei confronti della collettività condominiale. In forza di tale previsione, il gestore deve consentire all’utente di avere conoscenza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dall’eventuale perdita occulta. Del resto, è vero che il condominio ha l’onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. autolettura; tuttavia anche l’eventuale inadempimento ai controlli sopra detti non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto del condominio-utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, 15/09/2021, n. 24904). In ogni caso nell’ipotesi in cui l’utente di un contratto di somministrazione idrica lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, giacché la rilevazione mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, spetta al somministrante di fornire la prova del regolare funzionamento degli impianti, mentre è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sulla inesistenza di cause che potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. civ., sez. III, 16/06/2011, n. 13193).
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