Consulta: nelle more della definizione di nuovi parametri dei compensi professionali forensi è ragionevole l’applicazione delle “tariffe abrogate”

Redazione 03/06/13
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Biancamaria Consales

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 115 depositata il 31 maggio 2013, si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 3, del D.L. 1/2012, sollevata dal Tribunale di Napoli (con riferimento ai commi 1 e 2) e dal Tribunale di Nocera Inferiore (con riferimento al comma 3).

Con tale provvedimento, la Corte replica alla doglianza secondo cui, a causa del ritardo nell’approvazione dei parametri, e stante l’abrogazione delle tariffe, si era determinata una situazione di stallo “impeditiva della liquidazione degli onorari di difesa”.

In particolare il Tribunale di Napoli aveva denunciato “per contrasto con i principi costituzionali”, l’art. 9 del D.L. 1/2012 nei suoi commi 1 e 2 che dispongono, il primo, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico ed il secondo che la liquidazione del compenso del professionista va determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare nel termine di 120 giorni dalla data di conversione dello stesso D.L. 1/2012.

Ritenute inammissibili le questioni di incostituzionalità, con l’ordinanza in oggetto, la Corte costituzionale dà il via al regime transitorio che nell’aprile scorso ha consentito, in ogni caso, che venissero liquidati i compensi degli avvocati dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del D.L. 1/2012, con l’introduzione in sede di conversione di un comma che prevedeva la loro applicazione nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale recante la definizione dei nuovi parametri (emanato, poi, il 20 luglio 2012).

“A prescindere dall’evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del D.L. 1/2012, con la quale è stato posto rimedio proprio a quella situazione di blocco lamentata dal Tribunale di Napoli, situazione poi comunque superata con l’adozione del decreto ministeriale 20 luglio 2012, recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate – ha affermato la Consulta –, le questioni sollevate dai rimettenti vanno dichiarate manifestamente inammissibili per la non rispondenza delle rispettive ordinanze di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), per promuovere l’incidente di costituzionalità”.

“Infatti, – osserva ancora la Consulta – il Tribunale di Napoli oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati. Del pari le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva”.

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