Consulta: legittima l’indennità prestabilita da erogare al posto del risarcimento del danno per la conversione dei contratti a termine

Redazione 15/11/11
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Con sentenza dell’11 novembre 2011, n. 303, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ai limiti di indennizzo introdotti dal collegato lavoro (legge 183/2010) per i contratti a termine. Oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale è stato l’art. 32 (nei commi 5, 6 e 7) della l. 183/2010, che stabilisce un tetto all’importo dell’indennizzo che deve essere pagato dal datore di lavoro al lavoratore, nel caso in cui questi ottenga la conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, dopo essere stato illegittimamente estromesso. La Corte di cassazione e, in precedenza il Tribunale di Trani, avevano posto la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma della Costituzione, sostenendo che la norma limitava il diritto del cittadino al lavoro e alla tutela giurisdizionale, era posta in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto avrebbe realizzato un’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, e, probabilmente anche in contrasto con la normativa comunitaria, che impone un risarcimento proporzionato al danno a tutti quei lavoratori a tempo determinato che subiscono un abuso del contratto.

La Consulta ha, invece, dichiarato, con la sentenza in oggetto, legittimo il nuovo sistema indennitario, e dunque legittima l’indennità prestabilita (fra 2,5 e 12 mensilità), da erogare al posto del risarcimento del danno: indennità che non tiene più conto, dunque, della durata del processo, come avveniva prima dell’entrata in vigore della riforma, quando al lavoratore era riconosciuto un risarcimento pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto dalla data di scadenza del contratto a termine sino all’effettiva ripresa del lavoro, ma, piuttosto, deve essere quantificata alla luce di parametri diversi (dimensioni azienda, anzianità lavorativa, comportamento delle parti).

La Corte ha precisato che l’indennità prevista dal collegato lavoro copre soltanto il periodo che passa tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità del contratto, mentre per gli eventi successivi il lavoratore ha diritto al risarcimento nei termini ordinari, e quindi non è esposto al rischio di subire un ristoro insufficiente per colpa dei ritardi del datore di lavoro.

Pertanto, in caso di conversione di contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine deve essere ragguagliato ad una indennità omnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, allo stesso modo di come previsto dai criteri dettati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali). Inoltre il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie (Biancamaria Consales).

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