La Corte costituzionale estende all’imputato il diritto di citare l’assicuratore nel penale nei casi di responsabilità sanitaria obbligatoria ex legge 24/2017. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La vicenda
- 2. La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione: illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione
- 3. La soluzione adottata dalla Consulta
- 4. Conclusioni: illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato
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1. La vicenda
Il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere, in sede di dibattimento, in merito a un processo penale incardinato nei confronti di un medico «c.d. “strutturato”», in quanto dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unità locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell’esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale.
In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, in qualità di dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria, avrebbe provocato, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida», la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.
Ciò posto, in sede di udienza preliminare, si erano costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, mentre il difensore dell’accusato aveva chiesto «la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l’imputato [stesso] è (ed era anche all’epoca dei fatti) dipendente».
2. La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione: illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione
Il Tribunale veronese, in occasione della vicenda giudiziaria appena richiamata, sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato».
Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo stimava come tale questione sarebbe stata per l’appunto rilevante in quanto l’art. 83 cod. proc. pen. «non consente all’imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022», a cui non era riconducibile il caso di specie.
L’istanza dell’imputato, pertanto, stante quanto appena esposto, avrebbe dovuto essere respinta alla luce dell’attuale formulazione della norma censurata.
Chiarito ciò, in ordine invece alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente – richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla citazione del responsabile civile ad opera dell’imputato nel processo penale – osservava come, nella fattispecie al suo esame, ricorressero gli stessi requisiti che hanno «condotto alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. [con le] sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022», relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) posto che, anche l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria, pubblica o privata, «per danni cagionati dal personale “a qualunque titolo operante presso”» la stessa è obbligatoria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, tenuto conto altresì del fatto come sia per di più prevista l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore (art. 12, comma 1) – azione che «è divenuta pienamente operativa […] solo dal 16.3.2024, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 232/2023» – e che sussiste «un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di ravvisare una funzione “plurima” della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato».
Nel caso del «medico c.d. “strutturato”», dipendente della struttura sanitaria, potrebbe ben ritenersi, insomma, per siffatto giudice di merito, che l’assicuratore della struttura sanitaria sia tenuto dalla legge civile a rispondere per il fatto dell’imputato ai sensi dell’art. 185, secondo comma, cod. pen..
Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe, quindi, «un’ingiustificata disparità di trattamento – con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. – tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale (a cui è precluso, in forza dell’attuale previsione dell’art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), già riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale», osservandosi al contempo come non potrebbe del resto nemmeno ritenersi «un ostacolo alla sussistenza della cennata disparità di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata chiesta la citazione, quale responsabile civile, dell’assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che è parte di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa», e ciò perché – precisa il rimettente – si sarebbe in presenza di «un’assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all’art. 1891 c.c., in forza del quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di assicurato».
Anche in tal caso, quindi, ad avviso di siffatto organo giudicante, «l’assicuratore, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione con la struttura sanitaria (contraente), deve rispondere – anche direttamente nei confronti del danneggiato – per il fatto dell’imputato-danneggiante (assicurato)», con conseguente configurabilità di una «responsabilità civile ex lege, a nulla rilevando che l’imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l’assicuratore e la struttura sanitaria». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
3. La soluzione adottata dalla Consulta
La Corte costituzionale – dopo avere illustrato le argomentazioni sostenute a fondamento di codesta questione e reputata non condivisibile l’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato – considerava la questione suesposta fondata.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale evidenziato come la medesima Consulta avesse compiutamente ricostruito, nella sentenza n. 182 del 2023, la disciplina degli «obblighi assicurativi previsti dall’art. 10 della legge n. 24 del 2017», che riguardano «distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici “strutturati”».
In particolare, quanto all’obbligo assicurativo delle prime, che qui rilevava nel caso di specie, il Giudice delle leggi notava che,le «strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi di polizze assicurative, o […] adottare “altre analoghe misure”, a copertura di due classi di rischi, dovendosi esse assicurare, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilità civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo).
Pur tuttavia, a fronte di ciò, si sottolineava però come le strutture sanitarie abbiano anche l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023).
In effetti, come chiarito sempre in sede di giustizia costituzionale, «il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio», mentre il secondo, invece, «di una assicurazione per conto altrui, [si configura] secondo lo schema dell’art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (sentenza n. 182 del 2023).
I medici “strutturati”, quindi, per la Corte, «non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti: tale responsabilità deve essere, infatti, coperta – come si è visto – dall’assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano» (ancora, sentenza n. 182 del 2023) mentre, quanto ai medici che operano come liberi professionisti, invece, la legge lascia fermo l’obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, già stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2 della legge n. 24 del 2017); essi, quindi, devono assicurarsi autonomamente.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall’odierno rimettente investe dunque, per i giudici di legittimità costituzionale, l’assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilità extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell’ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici “strutturati”), ai sensi dell’art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017.
Ebbene, con riferimento a tale assicurazione, si osservava come vi sarebbe, ad avviso del rimettente, una disparità di trattamento, sul piano delle facoltà difensive, fra l’imputato nei cui confronti è esercitata l’azione civile risarcitoria nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l’impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917, ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura civile).
Ordunque, a fronte di tale paventato profilo di criticità costituzionale, la Consulta, dopo avere fatto presente che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen., il responsabile civile – ossia la persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell’imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) – può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cioè, quest’ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia esercitato l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o età minore), notava oltre tutto che, con la sentenza n. 112 del 1998, la medesima Consulta ha ritenuto l’art. 83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all’imputato di chiamare nel processo penale l’assicuratore nella specifica ipotesi dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969 (d’ora in avanti: r.c.a.).
In particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore e che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi così un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la connessione tra la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile – e il diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore, essendo stato infatti evidenziato, in quella occasione, che a tale “funzione plurima” del rapporto di garanzia – in quanto destinato a salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante – dovesse necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale, facendosene conseguire da ciò la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.
Oltre a ciò, era altresì fatto presente come questi principi siano stati puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che l’assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato, questa volta nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all’esercizio dell’attività venatoria, prevista dall’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992 dato che, anche in tale ipotesi, non solo si era di fronte ad un obbligo di assicurazione ex lege con «funzione plurima» di garanzia (tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli incidenti di caccia), ma era altresì prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992).
Tuttavia, poiché, diversamente che per l’assicurazione obbligatoria della r.c.a., con riguardo all’assicurazione obbligatoria in materia di caccia, non risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo, si rimarcava il fatto che, in relazione a tale vicenda, la Corte aveva evidenziato come «il solo elemento realmente indispensabile affinché l’assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa […] dell’azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell’assicurato integri un’ipotesi di reato, l’assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l’imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale» (sentenza n. 159 del 2022).
Orbene, concluso siffatto excursus giurisprudenziale, il Giudice delle leggi, nella pronuncia qui in commento, riteneva che, nella fattispecie in esame, dovesse ravvisarsi la medesima ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalle ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, visto che, se l’assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile del personale medico di cui le stesse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo personale sia chiamato a rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, è un’assicurazione obbligatoria ex lege,
l’obbligo assicurativo – previsto dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 – grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché «si vuole che i costi dell’assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza n. 182 del 2023). Si è al cospetto, come già rilevato, «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell’art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).
Oggetto dell’obbligo assicurativo normativamente previsto è, quindi, ad avviso della Corte, pur sempre la responsabilità civile del medico “strutturato” verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava, tenuto conto altresì del fatto come sia oltre tutto indubitabile che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolva a quella «funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo, la sentenza n. 159 del 2022.
L’assicurazione obbligatoria, in effetti, tutela, anzitutto, i pazienti danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti essendo tale conclusione è avvalorata dalla circostanza, già evidenziata sempre in sede di giustizia costituzionale, che, «[a]nalogamente alla normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la legge n. 24 del 2017 consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria» a copertura della responsabilità extracontrattuale personale dei medici “strutturati” che operano nell’ambito della struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182 del 2023).
Ebbene, per la Consulta, a fronte di tale costrutto ermeneutico, si riteneva come non cogliesse nel segno l’obiezione dell’Avvocatura dello Stato, basata sul rilievo che l’art. 8 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di improcedibilità, l’azione civile diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della struttura sanitaria all’esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe possibile in sede penale, essendo infatti dirimente a tal proposito la considerazione che il citato art. 8 configura, quale «condizione di procedibilità» (comma 2), il «ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile» per la sola azione promossa «innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria» (comma 1), e non anche per la medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.
Inoltre, per la Corte di legittimità, come ogni forma di assicurazione, anche quella in esame tutela l’assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte trattandosi, nel caso di specie, di un’assicurazione per conto altrui, essendo medico che assume la veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile» (sentenza n. 182 del 2023).
Del resto, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, non poteva nemmeno ignorarsi che una, tra le finalità che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso la previsione dell’assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, è quella di garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l’altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come già dianzi evidenziato, in guisa tale che siffatto obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo “a valle” della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato, trattandosi, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva.
In conclusione, per la Corte costituzionale, anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile dal momento che, in sua mancanza, «l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).
Ordunque, per le ragioni appena enunciate, era dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
Ciò posto, il Giudice delle leggi osservava altresì che l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente grava anche sui medici che operano come liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che lascia fermo, a tutela del cliente, l’obbligo già stabilito da disposizioni previgenti), tenuto conto altresì del fatto che l’art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, «consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura […] il medico libero professionista» (sentenza n. 182 del 2023).
Anche rispetto a questo rischio, quindi, per la Consulta, l’assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, da un lato, è obbligatoria ex lege, dall’altro, assolve ad una «funzione plurima» di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti, facendosene conseguire da ciò – anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti – l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato poiché la norma de qua risulta espressiva della stessa logica di quella censurata dall’ordinanza di rimessione e affetta dallo stesso vizio di illegittimità costituzionale.
4. Conclusioni: illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 83 cod. proc. pen. (“1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. 2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84; d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste. 4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile”), per effetto di tale pronuncia, tale disposizione codicistica è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (la quale stabilisce che
le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private debbano stipulare “polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9” sempre di questa legge) e da quella stabilita dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017 (in cui è contemplato un analogo obbligo in relazione all’“esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
Dunque, laddove sia stata sottoscritta una polizza assicurativa in uno di questi casi, l’assicuratore potrà essere citato in giudizio penale, su domanda dell’accusato, nella veste di responsabile civile.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota la decisione qui in commento.
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