Consiglio dei Ministri oggi decide sulle restrizioni del dopo Pasqua fino alla fine del mese di aprile. 

Redazione 02/04/21
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Il Consiglio dei Ministri oggi decide la regola le restrizioni del dopo Pasqua fino alla fine del mese di aprile.

Il decreto composto da 12 articoli disciplina le regole che si applicheranno dopo Pasqua dal 7 fino al 30 aprile 2021.

L’Italia resta arancione o rossa come ora, ed eventuali allentamenti alle restrizioni saranno decisi dai dati dei contagi e dall’avanzamento della campagna vaccinale.

Il decreto legge prende atto della  “straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica”

E la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale”.

Si prevede anche l’obbligo di vaccinazione per sanitari e farmacisti pena il demansionamento o la sospensione senza retribuzione.

Priorità viene data alla riapertura delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell’istruzione;

Il decreto prevede inoltre misure volte alla semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali.

Si legga anche:”Decreto Draghi del 31 marzo: tutte le misure da adottare dopo Pasqua”

Gli articoli

Le misure contenute nei 12 articoli trattano:

CAPO I

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

ART. 1 – Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 1  proroga di fatto le attuali misure restrittive  dal 7 al 30 aprile,  rinviando le eventuali deroghe all’andamento dell’epidemia.

ART. 2 –  Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

Viene previsto dal 7 aprile al 30 aprile 2021, la ripresa dell’attività scolastica in presenza sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.

ART. 3 – Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

Viene esclusa la punibilità quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

ART. 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

ART. 5 – Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

CAPO II – Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali

ART. 6 –  Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19

ART. 7 – Misure urgenti in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

ART. 8 – Termini in materia di lavoro e terzo settore

ART. 9 – Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

CAPO III – Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

ART. 11 – Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

ART. 12 – Entrata in vigore

 

 

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