Consenso informato: il paziente deve essere adeguatamente informato sull’anestesia, ma non può scegliere quale adottare per l’intervento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Dall’intervento alla causa: le complicanze contestate dal paziente
Un signore si era sottoposto ad un esame diagnostico all’esito del quale il medico lo aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla prostata, al fine di curare una iperplasia prostatica benigna. L’intervento veniva eseguito presso la struttura sanitaria torinese attraverso una metodologia con il laser e somministrando al paziente un’anestesia locale-regionale.
Subito dopo l’intervento avvertendo numerose complicanze postoperatorie (quali la ritenzione urinaria, un dolore inguinale e un impaccio a deambulare), il paziente si sottoponeva numerose visite di controllo specialistiche dove divengono diagnosticati parte disturbi: una lesione distrattiva dei muscoli adduttori del femore sinistro, una mononeuropatia del nervo femorale sinistro, una stenosi vertebrale, un peggioramento del deficit erettile è un disturbo depressivo maggiore.
Il paziente, ritenendo che le problematiche conseguenti all’intervento chirurgico erano dipese dalla scelta dell’anestesista di somministrargli un’anestesia locale, anziché quella generale per il quale il paziente aveva espresso preferenza nel modulo del consenso informato, adiva il tribunale di Torino al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria dove era stato eseguito l’intervento al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A tal proposito, il paziente lamentava, da un lato, che i postumi residuati dall’intervento gli impedivano di svolgere il proprio lavoro, in particolare di svolgere le donazioni notturne, con conseguente riduzione della retribuzione. Dall’altro lato, il paziente lamentava che i predetti postumi, in particolare quelli sul piano sessuale, avevano avuto un impatto peggiorativo nella relazione con la moglie determinando la separazione di fatto in casa dei due coniugi. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Punti di forza Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni. Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti. Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova. Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali. Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso. Perché acquistarloIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso. Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026
57.95 €
2. Consenso informato e anestesia: chi prende la decisione finale?
Dopo aver esaminato i principi in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria in caso di eventi di malpractice medica e dei conseguenti profili in tema di onere probatorio, il giudice ha affrontato la disciplina del consenso informato.
A tal proposito, nell’attività medico-chirurgica, il sanitario è obbligato (non solo ad eseguire la prestazione medica richiesta, ma anche) ad acquisire il consenso informato del paziente. Detto obbligo, infatti, configura una ulteriore e diversa prestazione a carico del sanitario rispetto a quella relativa all’esecuzione dell’intervento terapeutico o dell’accertamento diagnostico richiesto dal paziente. Pertanto, la violazione del suddetto obbligo di acquisizione del consenso informato può dar luogo ad un danno che è suscettibile di ulteriore ed autonomo risarcimento rispetto al danno conseguente all’errata esecuzione della prestazione sanitaria.
Il consenso informato è espressione della consapevole adesione da parte del paziente al trattamento sanitario che gli è proposto dal medico. Infatti, ogni individuo non ha solo il diritto di essere curato, ma anche quello di ricevere le opportune informazioni dal medico per quanto concerne la natura e i possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto nonché delle eventuali terapie alternative. Dette informazioni, inoltre, devono essere le più esaurienti possibili, perché soltanto in tal modo è garantita la libera e consapevole scelta da parte del paziente.
Il consenso informato, quindi, sostanzia un autonomo diritto soggettivo del paziente ed in particolare il diritto all’autodeterminazione della persona fisica (che si distingue dal diritto alla salute di quest’ultima, cioè dal diritto alla integrità psico-fisica del paziente).
A fronte di detto diritto in capo al paziente, sussiste, specularmente, l’obbligo per il medico di informare in modo completo e adeguato la persona nei cui confronti deve svolgere la sua prestazione sanitaria (che sia di carattere diagnostico o di carattere terapeutico), al fine di rendere detta persona consapevole della natura degli esami o dell’intervento da eseguire, della loro portata ed estensione, dei relativi rischi, dei risultati conseguibili, delle possibili conseguenze negative e delle possibili alternative.
Per quanto concerne la scelta del tipo di anestesia da praticare ed il fatto che su tale aspetto il paziente possa indicare all’anestesista la propria preferenza, il giudice ha affermato che la scelta ultima sul tipo di anestesia da somministrare ad un paziente compete sempre e comunque all’anestesista, il quale non deve solo considerare il parere del paziente, ma deve valutare anche altri fattori: quali, per esempio, l’organizzazione della struttura, il tipo di intervento, le condizioni cliniche del paziente, il rischio anestesiologico del paziente.
In altri termini, la scelta del tipo di anestesia da praticare può dipendere da diversi fattori, ma questi fattori devono essere valutati esclusivamente dall’anestesista in collaborazione con il chirurgo. Il paziente può certamente esprimere le proprie preferenze personali sul tipo di anestesia da somministrargli, ma anche in tal caso la decisione finale deve essere sempre presa dallo specialista al fine di garantire la massima sicurezza della pratica anestesiologica effettuata.
3. Nessuna colpa dell’anestesista: perché il risarcimento è stato negato
Nel caso di specie, il paziente danneggiato ha dedotto che l’evento dannoso dal medesimo subito è dipeso dalla mancata corretta ricezione del proprio consenso informato, da parte della struttura sanitaria convenuta, relativamente al trattamento sanitario è stato sottoposto.
In particolare, secondo l’attore, l’intervento chirurgico alla prostata è stato eseguito con la somministrazione di un’anestesia locale-regionale, allorquando, invece, il paziente aveva indicato di preferire l’anestesia di tipo generale. Pertanto, secondo l’attore, la struttura sanitaria avrebbe violato la volontà del paziente e le manovre anestesiologiche praticategli contro la sua volontà avrebbero determinato, secondo il criterio del più probabile che non, le problematiche di carattere neurologico, ortopedico e psichico lamentate.
Per quanto concerne la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte poste in essere dalla struttura sanitaria, attraverso la somministrazione dell’anestesia al paziente, e le predette problematiche lamentate dalla paziente, il giudice ha ritenuto di fare proprie e confermare le risultanze di cui alla consulenza depositata dai periti nominati dal tribunale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha preceduto giudizio di merito. In particolare, in detta consulenza, i periti, analizzando tutti i profili di censura sollevati dall’attore anche nel giudizio di merito, hanno escluso qualunque criticità nell’operato dei sanitari dal punto di vista dell’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Per quanto concerne, invece, il consenso informato da parte del paziente, il giudice, ancora una volta aderendo alle conclusioni dei periti nominati d’ufficio, ha ritenuto che il modulo informativo relativo l’intervento chirurgico e quello relativo all’anestesia somministrata al paziente erano entrambi completi e adeguati sotto il profilo della corretta informazione.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto che la mancata somministrazione, da parte dell’anestesista, dell’anestesia scelta dal paziente, non incide in alcun modo sulla condotta del sanitario e non ne determina la colpa professionale. Ciò in quanto, il sanitario nel caso concreto ha scelto una tecnica anestesiologica adeguata rispetto al tipo di intervento da effettuare e alle condizioni cliniche del paziente. Inoltre, il giudice ha ritenuto che l’anestesista, nonostante abbia scelto di somministrare un’anestesia totale anziché quella locale-regionale preferita dal paziente, ha comunque aggiunto la sedazione in modo da esaudire il desiderio del paziente di dormire durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Infine, il giudice ha ritenuto che dai moduli di consenso informato sottoscritti dal paziente risultava che il medesimo era stato chiaramente informato sugli interventi da eseguire ed aveva acconsentito ad anestesia totale, indicata dal medico come più appropriata rispetto alla sua situazione.
In considerazione, quindi, del fatto che il paziente era stato correttamente informato circa la tecnica anestesiologica praticati ed aveva così espresso un consenso libero e informato, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attore.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento