Congedo parentale indennità 80%: le novità 2023

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Come noto, la nuova Legge di Bilancio [1] ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale, come ulteriore misura di sostegno alle famiglie. Queste misure si aggiungono e rafforzano le modifiche già introdotte recentemente con l’entrata in vigore, ad agosto 2022, del c.d. Decreto Equilibrio [2], che mira a favorire un miglior equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Vediamo insieme in cosa consiste la misura e quali sono le modalità per aver accesso al beneficio.

Indice

1. Nuovo congedo parentale 2023: indennità 80%

Con la nuova Legge di Bilancio sono state introdotte varie disposizioni destinate ad avere riflessi, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.
In particolare, con riferimento a queste ultime misure si segnala l’importante novità introdotta in materia di congedo parentale, che integra e modifica il Decreto Legislativo 26 marzo 2021, n. 151, c.d. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. L’articolo 1, al comma 359, della Legge di Bilancio 2023 ha infatti disposto l’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per la durata massima di un mese di congedo, fino ai sei anni di vita del bambino.
Con questa misura si consente, di fatto, di migliorare la condizione del reddito del genitore lavoratore dipendente, che si astiene dall’attività per l’accudimento del proprio figlio anche oltre il periodo del congedo obbligatorio, nell’arco temporale della cosiddetta “astensione facoltativa”.

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2. INPS Circolare n. 4/2023: chiarimenti nuove disposizioni

Con la Circolare n. 4, pubblicata il 16 gennaio 2023, anche l’INPS interviene per fornire i primi chiarimenti sulle nuove misure introdotte con la Legge di Bilancio 2023. In particolare, in materia di congedi parentali, l’Ente chiarisce i destinatari ed i tempi di applicazione della misura.
Sintesi dei principali aspetti della nuova misura sui congedi parentali:

  • Beneficio: Un mese di congedo parentale con indennità elevata dal 30% all’80% della retribuzione, fruibile in alternativa tra i genitori.
  • Destinatari: Lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Nota – La norma non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022[3].
  • Tempi di fruizione: Fino al sesto anno di vita del bambino (o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).

Una misura dunque importante, nell’ambito del sostegno alle famiglie, che consentirà ai genitori di ricorrere ad un mese di astensione facoltativa con un’indennità retributiva di maggior respiro. L’INPS precisa, inoltre, che ulteriori indicazioni specifiche saranno oggetto di una prossima nota.
Si ricorda, infine, che questa misura integra le modifiche già introdotte nella disciplina dei congedi parentali entrate in vigore la scorsa estate (13 agosto 2022) con il c.d. Decreto Equilibrio, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

  1. [1]

    Cfr. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022

  2. [2]

    Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

  3. [3]

    Cfr. Articolo 1, comma 359, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio).

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Elisa Di Donfrancesco

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