Conformità edilizia: quando la presentazione di istanza non inficia l’ordinanza di demolizione

Scarica PDF Stampa

La presentazione di istanza ai sensi dell’ art. 34 del D.P.R. n. 380/2001  non si traduce in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

La sentenza del T.A.R. Campania- Salerno disponibile al link in apertura afferma che, in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la presentazione di istanza  ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, nel caso di specie ancora non esaminata dall’Amministrazione Comunale, non può tradursi in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

In particolare, il secondo comma dell’art. 34 citato prevede  che, qualora la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo, l’Amministrazione procedente applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge  n. 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 va applicato nel senso che la valutazione circa la rilevanza dell’abuso, con  possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno.

Pertanto, soltanto a seguito di tale successiva fase, può essere ritenuta illegittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.

Sentenza collegata

611853-1.pdf 172kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento