Sussiste conflitto di competenze se un giudice, dopo aver ricevuto gli atti da un altro giudice dichiaratosi incompetente, considera competente un terzo giudice? Per approfondire su queste tematiche procedurali consigliamo il volume: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: il conflitto di competenze
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese sollevava un conflitto negativo di competenze con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di talune persone, indagate di avere commesso furti aggravati, non ravvisando la propria competenza perché i fatti erano stati commessi nel circondario di Busto Arsizio.
Ciò posto, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Varese in relazione ai reati contestati ai suddetti imputati nel procedimento (anche a carico di altri), ritenendo che il luogo del commesso reato rientrasse nel circondario di Varese.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Per la Suprema Corte, il conflitto summenzionato non sussisteva.
In particolare, per gli Ermellini, dal momento che non era controverso tra le autorità giudiziarie in conflitto che i reati fossero stati commessi in Busto Arsizio e Mornago, località che rientrano nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, l’individuazione di un terzo giudice determinava l’inesistenza del conflitto dato che «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice» (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Conflitto di competenza Gip Modena).
Orbene, alla luce di ciò, gli atti venivano restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non c’è conflitto di competenze se il giudice, che riceve gli atti da un altro giudice dichiaratosi incompetente, considera competente un terzo giudice.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, non è configurabile un conflitto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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