In materia di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi che la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Quadro normativo
L’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. disciplina la modalità del conferimento nonché la durata degli incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato,
In particolare, per quanto qui di interesse, l’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01 prevede che “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione …omissis… a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…omissis…”
Secondo la giurisprudenza seppur vige nel nostro ordinamento il principio basilare in virtù del quale “ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale” [1], permangono tuttavia ancora talune incertezze sull’esatta interpretazione dell’inciso “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il lavoro pubblico
Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani
A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021
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2. Le diverse posizioni sulla previa verifica di professionalità interne tra giurisdizione amministrativa e contabile
Secondo la soluzione interpretativa, rinvenibile in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza contabile, la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione” va riferita ai soli ruoli dirigenziali dell’amministrazione.
In particolare, con la deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV, la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha confermato che «la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs 165/01, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti[2].
Tanto premesso, tenuto conto dell’ampia discrezionalità delle Amministrazioni, anche se non è prevista una preferenza per i funzionari dell’Amministrazione conferente, neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell’interesse dell’Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all’esterno.
Diversamente dalle indicazioni della magistratura contabile, il Consiglio di Stato[3] ha avuto modo di precisare che «l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l’uso del plurale “ruoli” sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».
Sostanzialmente gli incarichi a contratto, conclude Palazzo Spada, possono legittimamente essere conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile «nei ruoli».
Spiega la sentenza che “la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale”.
In questo senso depone l’uso del plurale «ruoli» sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata).
Recentemente il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 9 settembre 2024, n. 7497, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione (ex art. 110 del TUEL) ha ribadito che la legittimità della procedura è condizionata dal rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001) ovvero le seguenti due fondamentali e correlate indicazioni:
- la condizione che la professionalità ricercata sia non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione ed, a tal fine, occorre preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;
- gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.
Ciò comporta che la ricerca della presenza delle professionalità tra i dipendenti dell’Amministrazioni doveva procedere la pubblicazione dell’avviso e che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai soggetti appartenenti ai ruoli della stessa, e quindi anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico del personale dirigenziale (come inequivocabilmente si desume dall’utilizzo, da parte del predetto art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, della locuzione plurale “ruoli”).
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3. Conclusioni: l’assegnazione degli incarichi dirigenziali
Nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., l’impossibilità di rinvenire professionalità nei” ruoli dell’Amministrazione” deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l’uso del plurale “ruoli” sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Un siffatto modus operandi risulta anche ossequioso con il rispetto del principio di economicità, atteso che la valutazione di candidati esterni potrebbe risultare del tutto inutile, nel caso dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie.
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