Indice
- Contenuti
- Il ruolo del Massimario nell’ambito della visione della professione giornalistica
- Massimario come strumento anche per i giuristi
- Questioni di merito
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa
1. Contenuti
La XVII edizione del Massimario si dipana in 230 pagine che contengono:
- la normativa fondamentale della professione ivi comprese le ultime proposte di modifiche regolamentari,
- 24 massime (5 su questioni procedurali e 19 di merito) relative a decisione assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale nel 2021 e i testi integrali di 19 provvedimenti scelti,
- 10 massime (delle quali 2 su questioni procedurali e 8 di merito) riferite a provvedimenti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti sulla tenuta dell’Albo, riportate per esteso,
- le massime sulla giurisprudenza più significativa in materia di diffamazione a mezzo stampa del 2021.
2. Il ruolo del Massimario nell’ambito della visione della professione giornalistica
Nella prefazione, a cura del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti si legge: “Siamo immersi in un ecosistema digitale pervasivo, fatto di flussi spesso incontrollati di informazioni e di algoritmi che decidono cosa mostrare e cosa nascondere. Un contesto privo di regole e costellato di hate speech e di comportamenti aggressivi e discriminatori che rende ancora più importante l’informazione professionale e il compito dei giornalisti più impegnativo. La deontologia risente dei tumultuosi cambiamenti indotti dalla dimensione digitale delle nostre vite; pertanto il Massimario costituisce un punto di riferimento fondamentale sia in merito ai provvedimenti disciplinari che sulle norme che regolano la professione”.
3. Massimario come strumento anche per i giuristi
Nella nota all’edizione viene peraltro chiarito che, attraverso gli anni, il Massimario è diventato un prezioso strumento di consultazione, di studio e di approfondimento da parte degli avvocati che nei loro ricorsi citano spesso decisioni assunte dall’organo disciplinare o dal Consiglio Nazionale, su proposta della Commissione Ricorsi, nei ricorsi avverso sanzioni o questioni legate alla tenuta dell’Albo, oltre che di praticanti giornalisti che si preparano a sostenere gli esami professionali, e di giornalisti che devono partecipare a concorsi pubblici per l’assunzione negli Uffici stampa, senza tralasciare il riferimento ai giornalisti “dubbiosi” che lo utilizzano come bussola per le modalità in cui comportarsi davanti a situazioni particolari.
4. Questioni di merito
Tra le questioni affrontate dal Consiglio di Disciplina nazionale, si segnalano le seguenti:
- Completezza dell’informazione. Il giornalista deve dare conto anche in assenza di richiesta di rettifica di altri e nuovi elementi che possono emergere nel corso di una inchiesta giudiziaria. Non sono ammesse ricostruzioni arbitrarie che, mescolando fatti e opinioni, privilegiano clamore, morbosità e linguaggio incontinente (n. 1/2021);
- Il giornalista che riporta il nome di un locale dove si è svolto un evento senza usare toni enfatici e senza fare pubblicità occulta non può essere sanzionato (n. 6/2021);
- Vietato pubblicare dati non essenziali che possono ricondurre alla loro identità (n. 7/2021);
- Nessuna responsabilità deontologica se la circostanza risultata ex post inesatta era stata verificata con fonte primaria (verità putativa), se non era stata data per certa con l’uso del condizionale nell’articolo e se non ha inciso comunque sulla verità del fatto (n. 8/2021);
- Verità putativa. Non è sanzionabile il giornalista che, dopo aver verificato la correttezza di un’informazione resa nota da una fonte primaria e qualificata, pubblica in buona fede un dato sensibile (n. 9/2021).
5. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa
L’ultimo capitolo è dedicato alle massime delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione in ambito di diffamazione commessa col mezzo della stampa, che tocca tematiche correlate quali il risarcimento del danno, i limiti di esercizio del diritto di critica e di cronaca, le sanzioni civili a carico dell’operatore dell’informazione e del direttore responsabile.
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