Condannato per falsa testimonianza chi mente sulla relazione extraconiugale

Redazione 01/02/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 4299 del 29 gennaio 2013 la Cassazione ha accolto il ricorso del P.M. contro la sentenza che dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un uomo, imputato di falsa testimonianza per avere reso dichiarazioni contraddittorie nel corso di un giudizio di separazione.

L’uomo in un primo momento dichiarava, nella causa civile di separazione riguardante due coniugi, separazione poi addebitata ad entrambi, di non aver mai avuto relazioni con la donna, la quale aveva citato il marito assumendo di essere stata vittima di violenze fisiche e verbali.

Il marito invece aveva chiesto l’addebito della separazione proprio a causa dell’infedeltà della donna, per cui la testimonianza del presunto amante era diventata elemento chiave della vicenda.

Al riguardo i giudici di legittimità hanno obiettato che l’’amante’, con l’aver dichiarato in un primo momento la sua estraneità alla vicenda, e successivamente aver ammesso l’esistenza di una relazione, seppur non di natura sentimentale, con la donna, era colpevole di falsa testimonianza, e che il giudice dell’udienza preliminare aveva sbagliato a non prendere in considerazione tale falsità.

Si, era, infatti, dato erroneamente per scontato che un eventuale giudizio dibattimentale non avrebbe potuto avere altro esito che quello assolutorio dell’imputato, sostenendo, erroneamente, che nella causa civile di separazione la falsa testimonianza non ha rilevanza ai fini della decisione del relativo giudice civile (non essendo stato provato che la relazione ebbe inizio prima della udienza presidenziale di separazione).

«Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante e non ex post: valutazione che il giudice deve compiere sulla base di norme giuridiche (…). I fatti o le circostanze sulle quali si manifesta la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una rilevabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente orientata quanto meno sotto il profilo della potenziale estensibilità a tali fatti e circostanze, con l’oggetto dell’accertamento giudiziale per cui è processo».

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