Concorso dell’extraneus in associazione mafiosa: al via alla revisione della sentenza Dell’Utri

Redazione 27/06/19
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Si è pronunciata la Corte di Cassazione sulla difesa di Marcello Dell’Utri avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta aveva rigettato l’istanza di revisione della condanna per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, escludendo che la sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso Contrada potesse spiegare i propri effetti anche nei suoi confronti.

I giudici di legittimità, dopo aver ammesso la revisione della sentenza, hanno fatto presente come la Corte Costituzionale:” il giudice comune sia tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro. Secondo la Corte costituzionale, è solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo“.

La lettura della sentenza Contrada c. Italia invocata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa – si legge nella decisione – ruota attorno al profilo della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie dell’agire umano (par. 64 della motivazione), quale espressione del principio di legalità, in quanto si correla ad una base sufficientemente chiara della previsione incriminatrice”.

Ciò che occorre accertare è il modo in cui il principio è stato declinato nel caso Contrada, tenendo conto del significato della prevedibilità delle decisioni e della certezza applicativa del diritto, alla luce della naturale evoluzione della riflessione giuridica e soprattutto attraverso una analisi della pertinente giurisprudenza che nella sentenza Contrada è del tutto carente“.

Il rilievo secondo il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale – rilievo sul quale ha spesso insistito la giurisprudenza di questa Corte – è una spia del tipo di lettura della sentenza Contrada. Certo, può sostenersi che la Corte europea si sarebbe limitata a sottolineare il dato che la giurisprudenza domestica ha posto in correlazione la norma di parte generale con quella incriminatrice di parte speciale, ma allora tutti i reati concorsuali (al pari dei delitti tentati) dovrebbero essere considerati di elaborazione giurisprudenziale. In definitiva, posto che pacificamente la nozione di law, ai fini dell’art. 7 della Convenzione, identifica la norma che scaturisce dalla interpretazione dei giudici (v., a puro titolo esemplificativo, Corte europea 22/11/1995, S.W. c. Regno Unito, par. 36 della motivazione), si tratta di affermazione priva di qualunque efficacia euristica». La realtà – prosegue la decisione – «è che la stessa certezza applicativa derivante dalla costante interpretazione delle Corti non è sempre stata recepita dalla stessa Corte europea i termini univoci, per es., quando ha dato rilievo all’evoluzione sociale del disvalore della condotta posta in essere (ancora Corte europea 22/11/1995 appena citata)“.

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Il concorso esterno

In conclusione: “avere sottolineato che il concorso esterno nel delitto associativo rappresenterebbe una creazione giurisprudenziale non rappresenta un errore, perché stigmatizza la fonte del precetto, ma perché metodologicamente trascura del tutto di considerare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della giurisprudenza, omette di considerare che Sez. 1, n. 8092 del 19/01/1987, Cillari, Rv. 176348, applica alla fattispecie dell’associazione di tipo mafioso, principi già emersi nella giurisprudenza di legittimità decenni prima (Sez. 1, n. 1569 del 27/11/1968 – dep. 27/05/1969, Muther, Rv. 111439: e resta inspiegato che rilievo abbia, sulla configurabilità del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo, la specifica tipologia associativa) e si disinteressa del tutto di collocare le sporadiche oscillazioni giurisprudenziali che hanno preceduto Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 nel contesto della fisiologica evoluzione giurisprudenziale, del tutto prevedibile, sin dal momento della commissione dei fatti”.

La Corte così stabilisce che “deve escludersi che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo dell’incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto all’art. 7 della Convenzione”.

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