Concorsi pubblici – Principio di anonimato degli elaborati. Ratio

Scarica PDF Stampa

Obbligatorietà del concorso pubblico per l’accesso all’impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (principio di anonimato)

Lo strumento principale per l’affidamento di incarichi presso un ente pubblico, quale è ad esempio un’Azienda Ospedaliera Universitaria, è quello dell’avvio di procedure selettive nel rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà del concorso pubblico per l’accesso all’impiego presso le pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) e, quindi, dell’art. 35 del d.lgs n. 165/01. In tale cornice di trasparenza e di imparzialità, con riferimento alle prove scritte, vige il principio di anonimato degli elaborati.

Nelle prove scritte, detto principio è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d’accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione).

Il principio è realizzato con la norma cogente dettata dall’art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone, nelle prove scritte, la chiusura dell’elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un’altra busta, più piccola, all’interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato.

Nelle prove scritte di una selezione pubblica, si esige che il riconoscimento dell’autore di un elaborato avvenga “a conclusione dell’esame”, dopo l’espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell’organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell’anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l’invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo eventualmente illecito sia stato di fatto raggiunto.

In molte occasioni sono violate le garanzie poste a presidio del principio di anonimato. Le anomalie emergono dapprima ictu oculi, poi confermate da un vaglio complessivo.

Trattasi di segni identificativi che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, certamente non ascrivibili a segni convenzionali, ossia privi di valore identificativo, come potrebbe essere considerata una comune numerazione delle pagine, o l’ingenua indicazione “brutta copia”, o l’uso artificioso del nome “Caio”.

Deve risultare un quadro sufficientemente univoco per ritenere che le regole dell’anonimato, nella procedura valutativa, siano state effettivamente violate.

Precisamente, ove un segno identificativo non rappresenta ex se circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall’autore dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più ordinata e coerente (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari n. 543/2011), nel fatto di causa non si lamentano mere cancellature o l’indicazione di nomi di fantasia adottati per esprimere un contenuto essenziale, per le finalità della prova, del tipo “Per comunicazioni e interviste contattare Caio Sempronio”.

De plano, può succedere, in maniera assolutamente inequivocabile, che gli elaborati rechino le voci “Per informazioni Nome e Cognome del Candidato Tel.”, quindi il nome ed il cognome del candidato.

Siffatta indicazione non può lasciare adito ad alcun dubbio circa la riferibilità degli elaborati al candidato in esame.

La gravità del fatto si accentuerebbe in considerazione del numero più o meno esiguo dei partecipanti.

Pare superfluo ricordare che “la ratio della norma che vieta l’apposizione di contrassegni, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 1208 del 29 settembre 1999).

Nel caso non infrequente in cui il segno identificativo contenga il nome e il cognome del candidato si è in presenza di un preciso ed inequivocabile riferimento ad una persona determinata resa obbiettivamente individuabile, la medesima che ha composto gli elaborati e che, attraverso una valutazione della commissione giudicatrice manifestamente sproporzionata ed illogica, è risultata, finalmente, vincitrice della selezione.

Sono segni di riconoscimento anzitutto quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, etc.) … (Cfr. Cons. Stato, V, 16.2.2010, n. 877).

La circostanza inconfutabile esclude ipso facto il candidato individuabile dalla graduatoria, ove i contrassegni denunciati siano idonei a fungere da elemento di identificazione, poiché l’indicazione del nome e cognome del candidato assume ex se il massimo livello di identificabilità dello stesso soggetto, in violazione dell’art. 14 del D.P.R. 487/94 (Cfr. TAR Liguria, II, 22.1.2009, n. 100).

Lillo Massimiliano Musso

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento