Concessione demaniale e invio PEC ad indirizzo errato

Concessione demaniale: l’Invio PEC ad indirizzo errato comporta l’esclusione del concorrente. Commento a sentenza.

Allegati

Con la sentenza in esame, T.A.R. Puglia, Lecce, I, 28 novembre 2024, n. 1321, si richiama una procedura di gara per l’affidamento di una concessione demaniale, dove in risposta a una richiesta di soccorso istruttorio, la ricorrente ha cercato di ottemperare inviando la documentazione tramite PEC, commettendo però un errore materiale sulla digitazione dell’indirizzo, senza rendersene conto.
Pertanto, l’Amministrazione, constatata la mancata ricezione della documentazione e delle informazioni richieste, ha notificato alla ricorrente l’improcedibilità della domanda di concessione da essa presentata.
La ricorrente contesta che l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame, sostenendo che la mancata ricezione della PEC inviata in risposta alla nota del 15 aprile 2024 fosse da considerarsi un semplice errore materiale, e che pertanto sarebbe stato opportuno consentire la correzione dell’errore.

T.A.R. Puglia – Lecce -sez. I.- sentenza n. 1321 del 28-11-2024

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Indice

1. I fatti: esclusione dalla procedura per la concessione demaniale


La ricorrente, Tecnomec Engineering S.r.l., ha pertanto chiesto l’annullamento dei provvedimenti a mezzo dei quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (di seguito anche “Amministrazione”) ha disposto l’improcedibilità della domanda dalla medesima presentata per la partecipazione alla procedura competitiva per l’assegnazione in forma di concessione demaniale marittima avviata a mezzo di avviso pubblico nr. 2_24_VES_DEM del 26 febbraio 2024.
La ricorrente, pertanto, faceva pervenire in data 5 aprile 2024 domanda concorrente per l’attribuzione in concessione del suddetto compendio demaniale. Con nota di pari data, inoltre, rappresentava all’Amministrazione di essersi trovata nell’impossibilità di procedere all’invio integrale della documentazione funzionale alla presentazione della domanda[1] e, nello specifico, di non essere riuscita a “definire il Quadro T presente nella piattaforma SID”, lamentando la presenza di un errore bloccante generato dal sistema informatico. Per tale ragione, quindi, la società non era stata in grado di trasmettere il modello D1, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 10/09 del 05.06.2009, prescritto tra i documenti da inviare in sede di trasmissione della domanda.
L’Amministrazione, con nota n. 9417 del 15 aprile 2024, preso atto di quanto rappresentato con la suddetta comunicazione, invitava la ricorrente a formalizzare, a pena di improcedibilità, la trasmissione del modello D1 integralmente compilato entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della nota medesima.
La ricorrente riferisce, quindi, di essersi attivata al fine di ottemperare alla richiesta dell’Amministrazione, provvedendo all’invio della documentazione con PEC del 19 aprile 2024, ma di aver, tuttavia, spedito la stessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dell’Amministrazione.
Di conseguenza l’Amministrazione, con nota n. 10487 del 26 aprile 2024, rilevata la mancata ricezione della documentazione e delle informazioni richieste in data 15 aprile 2024, comunicava alla ricorrente l’improcedibilità della domanda di concessione dalla stessa presentata.
La ricorrente, con nota del 14 maggio 2024, provvedeva alla trasmissione della documentazione richiesta dall’Amministrazione e formulava, altresì, istanza di riesame del provvedimento di improcedibilità della domanda, chiedendo “di riammettere il costituendo raggruppamento tra la scrivente Tecnomec Engineering e Agromed al prosieguo della procedura in oggetto”. L’Amministrazione, tuttavia, con nota n. 12269 del 20 maggio 2024, comunicava il rigetto dell’istanzain ragione del superiore interesse pubblico di garantire certezza e celerità del procedimento amministrativo, nonché di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio”.

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2. Il primo motivo di ricorso


La ricorrente, in sintesi, lamenta l’irragionevolezza e l’illogicità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, scusabilità dell’errore, imparzialità, favor partecipationis e buon andamento. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame formulata in data 14 maggio 2024, in quanto, da una parte, la mancata ricezione della PEC spedita a riscontro della nota del 15 aprile 2024 era da ritenersi imputabile ad un mero errore materiale e, dall’altra, al fine di ricevere alcuni chiarimenti in ordine a quanto dichiarato dalla società nella domanda trasmessa.
In realtà, la condotta dell’Autorità Portuale deve ritenersi rispettosa dei principi dell’azione amministrativa invocati da parte della ricorrente, avendo l’Amministrazione, a mezzo della nota del 15 aprile 2024, consentito alla società di provvedere ad integrare le carenze relative alla domanda di partecipazione alla procedura competitiva[2], provvedendo a dichiarare l’improcedibilità della domanda solo ad esito della mancata ricezione di quanto richiesto alla scadenza del nuovo termine assegnato.
Allo stesso tempo, la mancata ricezione da parte dell’Amministrazione della documentazione e dei chiarimenti indicati nella nota del 15 aprile 2024 si è verificata a causa di un errore commesso da parte della ricorrente in sede di digitazione dell’indirizzo di spedizione della PEC del 19 aprile 2024. Detto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima.
Quanto occorso dimostra, infatti, che la società non si è sincerata, all’atto dell’invio della PEC del 19 aprile, della corretta digitazione dell’indirizzo del destinatario[3] e non ha nemmeno provveduto a verificare l’esito della spedizione, pur trattandosi di un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante l’esame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata.
Deve, inoltre, considerarsi che la natura competitiva del procedimento in esame impone l’applicazione non solo dei principi generali richiamati da parte della società ricorrente, ma rende, altresì, necessario garantire la par condicio tra gli operatori interessati all’avviso pubblico[4], principio la cui tutela si esprime anche nella previsione di precisi termini procedimentali entro i quali i privati interessati sono tenuti ad adempiere a quanto necessario alla loro regolare partecipazione alla procedura selettiva.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale ha legittimamente dichiarato l’improcedibilità della domanda della ricorrente e rigettato l’istanza di riesame dalla stessa formulata, stante il mancato tempestivo riscontro, per ragioni imputabili a colpa della ricorrente medesima, alla richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti formulata con la nota del 15 aprile 2024.

3. Il secondo motivo di ricorso


Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’eccesso di potere e la violazione di legge da cui sarebbero viziati i provvedimenti impugnati, in quanto l’Amministrazione non avrebbe dovuto ritenere perentorio il termine di cinque giorni assegnato con la nota del 15 aprile 2024, difettando una specifica previsione di legge al riguardo e comunque una chiara manifestazione di volontà dell’Amministrazione in tal senso nella suddetta nota. Per tale ragione, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto accettare la documentazione presentata a mezzo dell’istanza di riesame del 14 maggio 2024. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, è evidente che nel caso di specie l’Amministrazione, nella nota del 15 aprile 2024, abbia inteso attribuire valore perentorio al termine ivi concesso alla ricorrente. Nella nota, infatti, si legge che il modello D1 e le ulteriori informazioni richieste sarebbero dovute pervenire “entro e non oltre giorni CINQUE dal ricevimento della presente, a pena di improcedibilità della domanda medesima”, terminologia alla luce della quale non può residuare alcun margine di dubbio in ordine alla volontà dell’Amministrazione in ordine alla natura del termine assegnato.
Inoltre, nel caso di specie il termine assegnato dall’Amministrazione con la nota del 15 aprile 2024 è stato attribuito alla ricorrente in funzione di soccorso istruttorio per consentirle, da una parte, la trasmissione di documentazione. L’operatività di detto termine in una procedura competitiva e, in particolare, nella fase di presentazione delle domande e di individuazione dei partecipanti ne determina con ogni evidenza il carattere perentorio, in quanto lo stesso è posto a “presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva[5].
Ulteriore conferma in ordine alla natura del termine in esame si ravvisa, altresì, nella disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d. lgs. 36/2023[6] ove la perentorietà del termine emerge pacificamente dalle previsioni del comma 2, quale punto di equilibrio tra i principi di favor partecipationis e di par condicio tra gli operatori coinvolti nelle procedure competitive.

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Note


[1] Come indicata nell’avviso pubblico mediante rinvio all’art. 5 del Regolamento del 23.03.2021.
[2] Senza, peraltro, richiedere alcuna dimostrazione in ordine alla non imputabilità dell’asserito errore informatico che impediva l’invio tempestivo del modello D1.
[3] Chiaramente indicato dall’Amministrazione nella nota del 15 aprile 2024.
[4] Come evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
[5] (Cons. Stato – Sez. VI, n. 8546 del 25.10.2024 – già precedentemente citata.
[6] Norma che costituisce con evidenza il modello applicato dall’Amministrazione nel caso di specie a mezzo della nota del 15 aprile 2024.

Armando Pellegrino

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