Con la sentenza 1129/2010 il Tar ha accolto la domanda della Eredi Ricorrente srl di risarcimento in forma specifica e di conseguenza ha dichiarato la caducazione del contratto di appalto stipulato tra la Controinteressata Costruzioni e il Comune di Marta

Lazzini Sonia 03/02/11
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Con la sentenza 1129/2010 questo Tar ha accolto la domanda della Eredi Ricorrente srl di risarcimento in forma specifica e di conseguenza ha dichiarato la caducazione del contratto di appalto stipulato tra la Controinteressata Costruzioni e il Comune di Martano.

Gli effetti conformativi di tale sentenza prevedono pertanto che l’Amministrazione concluda la procedura di appalto, riedita a seguito delle pronunce di questo Tribunale, sottoscrivendo il contratto di appalto con la ricorrente; solo con la sottoscrizione del contratto difatti la ricorrente può ritenersi reintegrata di quelle utilità di cui era stata privata in forza degli atti annullati e ritenersi quindi pienamente realizzata l’effettività della tutela giudiziale, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento in forma specifica.

Per le ragioni che precedono, il ricorso è accolto e, in ottemperanza alle pronunce indicate in epigrafe, il Comune di Martano dovrà sottoscrivere il contratto di appalto relativo ai lavori di realizzazione della struttura socio assistenziale nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2732 del 29 novembre 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

N. 02732/2010 REG.SEN.

N. 00604/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

e con l’intervento di***

per l’ottemperanza

della sentenza parziale Sez. III 10.9.2009 n. 2108 nonché del dispositivo Sez. III 26.3.2010 n. 14 e della successiva sentenza definitiva Sez. III 12.5.2010 n. 1129 tutte rese nel ricorso avente il n. 604/2009;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martano, di Controinteressata Costruzioni Srl e di Costruzioni Stradali e Civili Sa Srl;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori **********, ***** e *****, in sostituzione di Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Martano ha bandito una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura socio assistenziale, aggiudicata con determina del 23.2.2009 alla Controinteressata costruzioni srl.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 16.4.2009.

Con sentenza parziale Sez. III 10.9.2009 n. 2108 questo Tribunale ha annullato l’aggiudicazione in favore della Controinteressata Costruzioni.

In ragione degli effetti conformativi della richiamata pronuncia, il Comune ha riesercitato il potere di aggiudicazione, assegnando la gara all’odierna ricorrente **************** srl con determina n. 302 del 9.12.2009.

Con successiva sentenza definitiva n. 1129 del 12.5.2010 ha accolto la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla Eredi Ricorrente srl e, per l’effetto, ha dichiarato la caducazione del contratto di appalto stipulato dalla Controinteressata Costruzioni srl e il Comune di Martano il 16.4.2009.

Nonostante l’aggiudicazione in suo favore, la ricorrente lamenta l’indisponibilità del Comune a sottoscrivere il contratto di appalto.

A fronte della mancata stipula da parte dell’Amministrazione comunale la Eredi Ricorrente srl ha invitato il Comune con diffida notificata il 14.4.2010 a sottoscrivere il contratto di appalto e a consegnare ad Eredi Ricorrente srl il cantiere relativo.

Con il ricorso da ultimo presentato il 19.7.2010, la Eredi Ricorrente chiede l’esecuzione di quanto giudizialmente accertato con le sentenze indicate in epigrafe.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita la controinteressata Controinteressata Costruzioni srl chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è infine costituita la Costruzioni Civili e Stradali srl, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della Eredi Ricorrente , chiedendo l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza.

Stante l’inerzia serbata dall’Amministrazione, il ricorso in esame va accolto

Con la sentenza 1129/2010 questo Tar ha accolto la domanda della Eredi Ricorrente srl di risarcimento in forma specifica e di conseguenza ha dichiarato la caducazione del contratto di appalto stipulato tra la Controinteressata Costruzioni e il Comune di Martano.

Gli effetti conformativi di tale sentenza prevedono pertanto che l’Amministrazione concluda la procedura di appalto, riedita a seguito delle pronunce di questo Tribunale, sottoscrivendo il contratto di appalto con la ricorrente; solo con la sottoscrizione del contratto difatti la ricorrente può ritenersi reintegrata di quelle utilità di cui era stata privata in forza degli atti annullati e ritenersi quindi pienamente realizzata l’effettività della tutela giudiziale, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento in forma specifica.

Per le ragioni che precedono, il ricorso è accolto e, in ottemperanza alle pronunce indicate in epigrafe, il Comune di Martano dovrà sottoscrivere il contratto di appalto relativo ai lavori di realizzazione della struttura socio assistenziale nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l’effetto:

– ordina al Comune di stipulare il contratto di appalto entro quarantacinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

– condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Eredi Ricorrente srl, liquidate in 800 euro, oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

 

Ettore Manca, Presidente FF

***************, Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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