Comunione ereditaria: le Sezioni Unite ne ammettono lo scioglimento in caso di fabbricati abusivi

Redazione 16/10/19
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Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno depositato un’articolata decisione in tema di scioglimento della comunione, sia ordinaria che ereditaria, in presenza di fabbricati abusivi.

Si veda anche:” Comunione: le diverse tipologie”

Scioglimento comunione tra gli atti inter vivos

La Suprema Corte ritiene che lo scioglimento della comunione, sia essa ordinaria o ereditaria, deve ritenersi considerarsi quale atto tra vivi, per cui è prevista la nullità qualora non vi siano gli estremi della licenza o della concessione a edificare o concessione rilasciata in sanatoria.

Cosi è stato deciso dalle Sezioni Unite nel testo della sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019, le quali hanno stabilito che:”Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti“.

L’eccezione data dalla concessione

La Cassazione, ha poi affermato il principio di diritto ai sensi del quale gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie relativi ad edifici, o a loro parti, sono sono soggetti a nullità prevista dall’articolo 40, comma 2, della Legge n. 47/1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della Legge n. 47/1985: “dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967”.

A loro volta – continua la Suprema corte – anche gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40, comma 2, della Legge n. 47/1985, “per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.

Fabbricato abusivo non divisibile

Viene così definitivamente chiarito che quando venga proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti.

La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell’azione ex art. 713 del Codice civile, sotto il profilo della possibilità giuridica“.

In detto contesto, la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale.

E la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nel caso, quindi, in cui tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713 , primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

Espropriazione di beni indivisi o qualora ricorra il fallimento

Da ultimo, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c. d. “endoesecutiva“) o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c. d. “endoconcorsuale”), è invece sottratto alla comminatoria di nullità prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi.

Questo, in forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985.

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