Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: la procedura

Redazione 25/10/21
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Il decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia è stato convertito nella legge 21 ottobre 2021, n. 147

Al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il decreto ora convertito in legge prevede quattro ordini di intervento:

  1. il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa;
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
    – è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
    – si accede tramite una piattaforma telematica
    – all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.

Per approfondimenti leggi anche: “Crisi d’impresa e misure urgenti per la giustizia: decreto convertito in legge. Ecco tutte le novità”

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Il 28 settembre 2021 è stato recepito il “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021” trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, di seguito riportato.

Come riportato nell’art. 2 dello schema di decreto legge l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economicofinanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Vediamo ora insieme la procedura per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento.

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Valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento

Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

L’entità del debito

L’entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

– debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo

– (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie

– (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

– (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni 1 – (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare

– (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

– (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

– (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti TOTALE.

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell’ammontare di tale stralcio.

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime2 prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

– stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

– (meno) investimenti di mantenimento annui a regime

– (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte TOTALE [B].

Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: – del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; – del volume dell’esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; – dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

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In particolare: un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2.

In tal caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento; – quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità , può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al punto 7 della presente Sezione; – superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda. In tal caso prosegui al punto 8 della presente Sezione; – se, invece, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al punto 7 ed al punto 8 della presente Sezione.

Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e la redazione del piano d’impresa assume minore rilevanza.

Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili
che vi incidono.

Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

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Lavoro e crisi d’impresa

Il lavoro quale elemento cardine dell’ordinamento italiano non trovava adeguato spazio, né tutela nel sistema complesso delle procedure concorsuali. Il d.lgs. n. 14/2019, che ha profondamente riformato la materia concorsuale e introdotto il “Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” prevede, per la prima volta, una disciplina ad hoc per i rapporti di lavoro dipendente. L’opera si propone di analizzare l’evoluzione della rilevanza che la tutela del lavoro dipendente, ma non solo, ha assunto nella disciplina concorsuale, fondata finora prevalentemente sulla tutela del diritto di credito. La ricerca e la rilevanza di soluzioni conservative, alternative alla liquidazione dell’impresa, l’introduzione di sistemi di allerta tali da assicurare un tempestivo e più proficuo intervento nella gestione della crisi rappresenta la chiave di volta nell’individuazione di punti di contatto tra due materie che, finora, sono state delineate quali due rette parallele dirette al perseguimento di obiettivi diametralmente opposti. Questa una delle linee fondamentali della riforma che viene compiutamente illustrata comunque nella prospettiva della sua entrata in vigore.   Mariaelena Belvisoaffronta il tema della tutela del lavoro nella crisi d’impresa con una tesi di laurea in Giurisprudenza, dal titolo “Diritto del lavoro e diritto fallimentare: prospettive di dialogo”, votata con lode, presso l’Università LUMSA di Roma. Approfondisce tale tematica anche durante il tirocinio svolto, dal 2017 al 2019, presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

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