Compensi professionali: limiti all’applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012

Redazione 07/11/12
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Anna Costagliola

Qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa sia terminata anteriormente alla data del 23 agosto 2012 la liquidazione delle spese va effettuata in base alla vecchie tariffe forensi; viceversa, allorché l’opera difensiva si sia conclusa dopo l’entrata in vigore del D.M. 140/2012, scatta l’applicazione dei nuovi parametri per la determinazione del compenso professionale. È questo il principio ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 18920/2012, pubblicata lo scorso 5 novembre. Con tale pronuncia gli Ermellini si sono allineati alle posizioni già espresse con la precedente sentenza n. 18207/2012 e a quella sostenuta dalle Sezioni Unite il 12 ottobre scorso (sent. n. 17405) secondo cui i parametri di cui al D.M. 140/2012 per i compensi dei professionisti, e in particolare degli avvocati, devono essere applicati ogni volta che la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 23 agosto scorso.

Con la pronuncia in oggetto, dunque, il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendoli, agli orientamenti già espressi dai giudici di legittimità con le ricordate sentenze. Pertanto, quanto alla dicotomia fra vecchie tariffe e nuovi parametri, va sempre applicato il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto (D.M. 140/12) a prestazioni già rese nei suddetti momenti.

Ne consegue che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa, con riferimento ai singoli gradi di giudizio, sia terminata prima del 23 agosto 2012, ovvero prima della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale del compenso dovrà farsi riferimento alle precedenti tariffe forensi. Qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione delle tariffe, l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà si che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.

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