Quando il giudice liquida i compensi dell’avvocato scegliendo uno scaglione diverso da quello proposto, la decisione deve essere motivata. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 607/2026. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione sottoposta alla Cassazione
Con l’ordinanza n. 607 del 2026, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi dei criteri di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato nei procedimenti connessi al patrocinio a spese dello Stato, soffermandosi in particolare sulla corretta individuazione dello scaglione di valore della controversia. Il tema assume rilievo pratico ogniqualvolta il giudice adotti uno scaglione diverso da quello prospettato dal difensore, incidendo direttamente sull’ammontare del compenso liquidato.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale, quale presidio di trasparenza e controllabilità della decisione, anche quando essa attiene a profili apparentemente tecnici come la determinazione del valore della causa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il caso concreto e le doglianze dell’avvocato
La controversia trae origine da un procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, promosso da un difensore a seguito del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Accolta l’opposizione, il giudice di merito procedeva alla liquidazione del compenso, facendo però riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore inferiore a 1.100 euro, anziché a quello delle cause di valore indeterminabile, come richiesto dall’avvocato.
Nel ricorso per cassazione, il professionista censurava la decisione per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., denunciando la nullità della sentenza per difetto di motivazione. In particolare, lamentava che il tribunale avesse individuato lo scaglione applicabile senza confrontarsi con le argomentazioni difensive e senza esplicitare le ragioni della diversa qualificazione del valore della causa.
3. Il principio affermato dalla Suprema Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, e ha ribadito un principio di carattere generale in materia di liquidazione delle spese e dei compensi professionali. Secondo i giudici di legittimità, la determinazione del valore della causa, funzionale all’individuazione dello scaglione tariffario, può anche risultare implicitamente dalla decisione, quando il giudice intenda aderire alla qualificazione proposta dalla parte.
Diversamente, qualora il giudice ritenga di discostarsi dal valore indicato dal difensore, egli è tenuto a rendere esplicite le ragioni della scelta compiuta. In mancanza di una motivazione idonea a chiarire il criterio seguito, la decisione non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico adottato e risulta, pertanto, viziata.
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4. Motivazione apparente e nullità della decisione
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha rilevato come il giudice di merito si fosse limitato a indicare uno scaglione diverso, senza fornire alcuna giustificazione, né diretta né indirettamente ricavabile dal contesto motivazionale. Tale carenza è stata qualificata come “motivazione apparente”, in violazione del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.
Una motivazione meramente formale, infatti, non assolve alla funzione di rendere intelligibili le basi della decisione e determina la nullità della sentenza. Da qui la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito, chiamato a procedere a una nuova liquidazione dei compensi nel rispetto del principio affermato.
5. Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma che, in tema di compensi professionali, il potere discrezionale del giudice incontra un limite preciso nell’obbligo di motivazione. Se è vero che il valore della causa può essere recepito anche implicitamente, è altrettanto vero che ogni scostamento dallo scaglione indicato dalla parte deve essere adeguatamente spiegato in sentenza.
In difetto, la liquidazione risulta censurabile per motivazione apparente, con conseguente nullità del provvedimento. Un chiarimento di particolare utilità pratica per l’avvocato, soprattutto nei procedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, nei quali la corretta individuazione dello scaglione incide in modo significativo sulla tutela economica della prestazione professionale.
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