Commissione Tributaria Provinciale di Ancona – RGR 605/05 –Sentenza n. 192/3/05 del 21.12.2005 depositata il 10.02.2005

sentenza 02/03/06
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1.- Con ricorso? n. 605 del 2005 il sig. ***, dottore commercialista, ha impugnato la cartella di pagamento n. 003 2005 00001442 12, notificata il 21 febbraio 2005,? della somma di euro 656/43 (omesso versamento IRAP, sanzioni ed interessi – anno d? imposta 2001).

Deduce il ricorrente la decadenza dei termini di riscossione ex art. 17 co. 1 del DPR n. 602 del 1973 e, nel richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 10-21 maggio 2001 n. 156, la infondatezza della pretesa e della iscrizione a ruolo della partita per essere egli lavoratore autonomo che svolge la propria attivit? professionale senza dipendenti? o collaboratori,? con l? impiego di mezzi strumentali? strettamente essenziali e, dunque, senza avvalersi di? un? impresa organizzata.

Si sono costituiti, producendo scritti difensivi, l? Agenzia delle entrate, Ufficio d? Ancona, e? l? Ancona tributi S.p.A.

Con ordinanza n. 75/3/2005 ? stata respinta la domanda di sospensione.

2.- Avuto riguardo al petitum (domanda di annullamento del ruolo e della conseguente cartella) ed alla causa petendi (inesistenza della pretesa e notifica della cartella, che recepisce il ruolo , oltre i termini che il ricorrente assume decadenziali) non pu? darsi positivo seguito alla richiesta? della concessionaria Ancona Tributi S.p.A. d? essere estromessa dal giudizio ( il suo atto ha un? autonoma lesivit? ed ? strettamente consequenziale al ruolo del quale costituisce, cos? afferma il ricorrente, l? unica forma di comunicazione e d? acquisizione d? efficacia).

Nel merito non ? fondata? la censura di intervenuta decadenza dell? iscrizione a ruolo della partita ?contestata, ?conseguente ad un controllo effettuato ai sensi dell? art. 36/ bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 della dichiarazione Mod.Unico 2001, presentato dal ricorrente nel 2002, e della cartella di pagamento.

Con sentenza?? n. 280 del 2005 la Corte Costituzionale ?aveva dichiarato l? illegittimit? costituzionale dell? art. 25 del DPR n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario? doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell? art. 36/bis del DPR n. 600 del 1973.

Precisava ancora la Corte che, essendo? mancante il termine per la consegna dei ruoli al concessionario? da parte dell? Amministrazione sarebbe stato inevitabilmente inefficace un termine decadenziale di notifica privo del dies a quo. Nell? impossibilit? di fissare essa stessa un termine, la Corte? invitava il legislatore ad intervenire sollecitamente in tal senso.

Con legge? ?n. 156? del 2005 (di conversione del dl. 17 giugno 2005 n. 106)? sono stati dettati termini decadenziali certi entro cui deve essere notificata la cartella di pagamento conseguente ad? un controllo ex art. 36/bis.

Per quello che riguarda il caso che ne occupa, l? art. 1, co. 5 bis? commina la decadenza se la notifica non ? effettuata:

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.

Con sentenza n. 26104 del 2005 la Corte di Cassazione ha dato ?atto dell? introduzione di una disciplina transitoria che deve essere applicata dal giudice? nei giudizi in corso, come se l? azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dalla? stessa fin dall? inizio, dando cos? un contenuto compiuto (con l? introduzione di termini certi) alla sopra richiamata sentenza additiva n. 280 del 2005 della Corte Costituzionale.? .

Nel caso di specie, essendo stata la dichiarazione presentata nel 2002, la decadenza sarebbe stata operativa se la notifica della cartella fosse avvenuta dopo il 31 dicembre 2006.

N? ? invocabile l? art. 17 co. 1 del DPR n. 602 del 1973 (per il quale il ruolo doveva essere formato entro due? anni dalla presentazione della dichiarazione), espressamente abrogato? dal co. 5/ter dell? art. 1 del d.l. 17 giugno 2005 n. 106, per necessit? di razionalizzazione del sistema delle notifiche e delle comminate decadenze. La disciplina transitoria sopra riportata? regola, dunque, anche i rapporti tributari pregressi e non esauriti per essere pendenti i relativi giudizi. D?? altro canto, a prescindere dagli effetti dell? abrogazione e della retroattiva sostituzione della disciplina decadenziale? preesistente,? il termine biennale (applicabile al caso di specie,? secondo la tesi del ricorrente) di cui all? art. 17, co. 1 del DPR n. 602 del 1973 era? ?stato prorogato, con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2002, al ?31 dicembre 2005, dall? art. 1 del D.L. 24 giugno 2003

n. 143.

Fondata ?, invece, la censura che ha a suo oggetto la pretesa tributaria e l? imposto pagamento? dell? IRAP a fronte? della inesistenza del richiesto ?requisito? di un? autonoma organizzazione.

Questa Commissione provinciale con precedenti sue pronunzie (cfr. Sez. I,? 26 gennaio 2004 n. 27) ha escluso che tale requisito possa consistere nel mero esercizio di attivit? professionale autonoma in quanto tale, essendo richiesta la concorrenza del fattore organizzativo, da intendere quale struttura, superiore a soglia minima.

Nella specie il ricorrente? ha svolto la? propria attivit? in assenza di dipendenti? o di collaboratori,? utilizzando beni strumentali? di modesto valore e, dunque, in assenza di un? organizzazione d?impresa.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e diritto al rimborso delle somme eventualmente versate in forza di titoli esecutivi dei quali ? stata dichiarata l? illegittimit?.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

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La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (sez. III) ACCOGLIE il ricorso n. 605 del 2005.

Compensa le spese.

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?Ancona 21 dicembre 2005

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