COMMERCIO ESTERO NEWS: SETTEMBRE 2005 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice.

Newsletter 22/09/05
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IMPORTAZIONI? ED? ESPORTAZIONI? DI? PRECURSORI? DI? DROGHE
Con Regolamento CE n. 1277/2005, applicabile a decorrere dal 18 agosto
2005, la Commissione CE ha stabilito le modalita? di attuazione del
Regolamento CE n. 111/2005 (REGIME F 450), concernente nuove norme sul
controllo dei precursori di droghe, i cui scambi tra la Comunita’ ed i
Paesi terzi sono sottoposti a preventiva autorizzazione, nonostante il
fatto che il commercio di tali sostanze, in linea di principio, risulti
comunque lecito.
Dette disposizioni sostituiscono quelle di cui al Regolamento CEE n. 3769/92, precedentemente applicato e, ora, abrogato.

IMPORTAZIONE? DI? PRODOTTI? TESSILI
Con Comunicato n. 158828 del 16 agosto 2005, il Ministero delle Attivita? Produttive ha reso noto che i competenti Servizi della Commissione CE hanno chiarito che le
autorizzazioni di importazione richieste ai sensi del Regolamento CE n. 1084/2005 (REGIME A 253), che ha reintrodotto limiti quantitativi annuali per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di prodotti tessili delle categorie 2, 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115, potranno essere rilasciate nonostante il superamento dei limiti
quantitativi annuali, a condizione che le merci risultino spedite tra l? 11 giugno 2005 e il 12 luglio 2005 compreso.

IMPORTAZIONE? DI CONSERVE? DI? FUNGHI
Con Regolamento CE n. 1319/2005, la Commissione CE ha approvato disposizioni per l’ apertura e la gestione – a decorrere dal 1? ottobre 2005 – di un contingente tariffario autonomo di 1.200 tonnellate, per l’ importazione di conserve di funghi del genere Agaricus, nel quadro dei contingenti comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 1864/2004 (REGIME B 231), riguardante i contingenti tariffari per le conserve di funghi originarie dei Paesi terzi.

IMPORTAZIONE? DI? AGLIO
Con Regolamento CE n. 1320/2005, la Commissione
CE ha dettato disposizioni per l’ apertura e la gestione – a decorrere
dal 1? ottobre 2005 – di un contingente tariffario autonomo di 4.400
tonnellate, per l’ importazione di aglio, fresco o refrigerato, nel
quadro dei contingenti comunitari disciplinati dal Regolamento CE n.
565/2002 (REGIME B 169), concernente il regime comune di importazione
di aglio dall? Argentina, dalla Repubblica popolare cinese e dai
restanti Paesi terzi.

FLORA? E? FAUNA? MINACCIATE? DI? ESTINZIONE
Con
Regolamento CE n. 1332/2005 del 9 agosto 2005, la Commissione CE, in
relazione agli esiti della 13a sessione della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di
estinzione (CITES, altrimenti detta Convenzione di Washington), ha
conseguentemente modificato l?Allegato I del Regolamento CE n. 338/97
(REGIME F 265), con cui e’ stata recepita nell’ ordinamento giuridico
comunitario la Convenzione stessa e con cui sono state disciplinate le
importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti in questione.

PAGAMENTO? DIFFERITO? DEI? DIRITTI? DOGANALI
E? stato fissato all? 1,77
% il saggio annuo di interesse che sara? applicato nel corso del
secondo semestre 2005 per il pagamento differito dei diritti doganali,
ai sensi dell? articolo 79 del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43 (TARIFFA P 34).
Lo ha stabilito il Ministro dell? Economia e
delle Finanze con Decreto 22 luglio 2005 (applicabile dal 13 luglio
2005 al 12 gennaio 2006), pubblicato nella G.U. n. 177 del 1? agosto
2005, che ha sostituito il tasso dell? 1,76 %, precedentemente
applicato sulla base del Decreto 30 marzo 2005.

PROMOZIONE? DELLE
ESPORTAZIONI
Con Decreto 9 agosto 2005 (LEGISLAZIONE CC 112), il
Ministero delle Attivita’ Produttive ha divulgato le modalita’
procedurali e la modulistica per l’applicazione, nell’anno 2006, della
Legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che prevede la concessione di
contributi finanziari ad Istituti, Enti e Associazioni per attivita’
promozionali in favore delle esportazioni nazionali.

CONGELAMENTO
DEI? CAPITALI? IRACHENI
Con Regolamento CE 1286/2005 del 3 agosto 2005,
la Commissione CE ha modificato l’ Allegato IV del Regolamento CE n.
1210/2003 (LEGISLAZIONE D 300-119), concernente talune specifiche
restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l? Iraq.
In
particolare, si segnala l’ aggiornamento, sulla base delle pi? recenti
determinazioni dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco
delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui al deposto presidente
Saddam Hussein, nei confronti dei quali si applica il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche detenute all’ estero.

RELAZIONI
CON? LA? BIRMANIA? E? CON? IL? SUDAN
Con Regolamenti CE n. 1263/2005 e
n. 1354/2003, la Commissione CE ha aggiornato, relativamente a Belgio,
Italia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Ungheria, gli
elenchi delle autorita? nazionali responsabili dei Regolamenti CE n.
798/2004 (REGIME App. C 189) e n. 131/2004 (REGIME App. C 187), con cui
sono state a suo tempo vietate talune relazioni economiche e con cui
sono state anche congelate le disponibilit? finanziarie detenute all?
estero, per quanto riguarda, rispettivamente, la Birmania/Myanmar ed il
Sudan.

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Per qualsiasi problema
concernente la presente news letter contattare:
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ESTERO – ROMA – tel/fax 06.58.20.10.61 (r.a.)
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