Come cambia l’assegno divorzile in seguito alle modifiche delle condizioni di reddito

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Ci si chiede che cosa potrebbe accadere quando una persona, dopo avere divorziato senza chiedere un mantenimento o senza che il giudice glielo riconoscesse, si viene a trovare in condizioni di povertà tali da non poter più fare la spesa, pagare le bollette o mantenere una vita dignitosa?

Se dopo il divorzio dovessero sopraggiungere delle difficoltà economiche impreviste, l’ex può chiedere il mantenimento o resta vincolato a quelli che erano gli accordi presi in precedenza o le decisioni fissate dal Tribunale con la causa di scioglimento del matrimonio?

La legge stabilisce che anche chi non ha ottenuto il riconoscimento degli alimenti, per sua rinuncia, in caso di separazione consensuale, o per sentenza del giudice, in caso di separazione giudiziale, può sempre iniziare un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, che però è subordinato a un unico e fondamentale presupposto, vale a dire, il sopraggiungere di altri eventi, tali da non potere essere prevedibili in sede di divorzio.

Chi si accorge dopo il giudizio di non riuscire a potere arrivare a fine mese, non può intentare un’altra causa per rimettere in gioco l’ammontare dell’assegno di mantenimento se non dovessero cambiare le condizioni di fatto.

Indice

  1. Che cosa accade se dopo il divorzio cambiano le condizioni di reddito di uno dei coniugi?
  2. Come chiedere l’aumento del mantenimento se sopraggiungono difficoltà economiche?
  3. Dopo il divorzio quando si può ottenere il riconoscimento del mantenimento?
  4. Suprema Corte di Cassazione e revisione assegno divorzile

1. Che cosa accade se dopo il divorzio cambiano le condizioni di reddito di uno dei coniugi?

Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, per il quale è sempre richiesta l’assistenza di un avvocato, è subordinato a un altro fatto rappresentato da un peggioramento della propria situazione economica o da un miglioramento dell’altrui condizione.

Nel caso del “peggioramento”, se è relativo al coniuge beneficiario dell’assegno, lo stesso si rivolge all’ex per chiedere aiuto sotto forma di assegno divorzile.

Lo stesso se in precedenza non aveva chiesto e non era titolare del beneficio.

Se il peggioramento è relativo al coniuge obbligato a versare l’assegno, il giudizio di revisione dovrà essere rivolto a ridurre l’ammontare dello stesso.

Nel caso di “miglioramento” dell’altrui condizione economica, ad esempio, all’ex che ottenga una promozione sul lavoro con incremento della busta paga, non è scontato che il precedente coniuge possa chiedere un aumento dell’ammontare del mantenimento.

Non ne avrebbe diritto se l’assegno che gli è stato riconosciuto in precedenza sia sufficiente a garantirgli l’autosufficienza economica, indipendentemente dalle condizioni di reddito dell’ex.

2. Come chiedere l’aumento del mantenimento se sopraggiungono difficoltà economiche?

Come scritto in precedenza, se uno dei due coniugi subisce un peggioramento delle proprie condizioni economiche che non poteva prevedere al momento del divorzio, può ritornare davanti al giudice e, attraverso il giudizio di revisione delle precedenti condizioni, chiedere il mantenimento che prima non percepiva o un importo superiore rispetto a quello percepito.

A disciplinare il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio è l’articolo 9 della legge dicembre 1970 n. 898.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 24/02/2021. n.5055/2021) ha ricordato che il giudice, per valutare se la domanda di modifica può essere accolta determinando il contributo divorzile, deve considerare i tempi nei quali siano subentrate le difficoltà economiche, escludendo quelle domande che si fondano su condizioni che preesistevano alla pronuncia di divorzio.

Ci si deve rifare agli stessi principi dettati per il riconoscimento dell’assegno, in particolare, deve essere valutato il contributo effettivo dato dal coniuge che richiede l’assegno al patrimonio familiare o a quello dell’altro coniuge durante la vita coniugale.

Nel giudizio di revisione, il giudice non si dovrà limitare a verificare la divergenza economica tra i due coniugi ma dovrà anche accertare che quello che il reddito minore non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, in base ai fatti relativi al caso concreto da valutare con indici significativi.

Se il coniuge richiedente è un professionista e vede diminuire il suo fatturato da 50mila euro annui a 25mila euro non potrà chiedere il mantenimento ammesso che, nonostante la riduzione dei ricavi, il suo reddito gli consente di potere essere autosufficiente.


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3. Dopo il divorzio quando si può ottenere il riconoscimento del mantenimento?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 24/01/2022  n.1983/2022) il riconoscimento del mantenimento postumo al divorzio si può ottenere se sussiste un cambiamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, relativo alle condizioni di fatto.

Non si può ricomprendere tra i giustificati motivi per la revisione dell’assegno la sopravvenienza di una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale.

La Suprema Corte di Cassazione ha bocciato la pronuncia della Corte d’Appello, che aveva fatto cessare l’obbligo dell’ex marito di pagare l’assegno divorzile all’ex moglie che aveva una convivenza stabile con un altro compagno sulla base di un’altra interpretazione delle norme.

La convivenza esisteva al tempo del divorzio e non era un altro fatto.

Come precisato sempre dai Giudici Supremi (Cass. ord. 24/01/ 2022 n.1984/2022 )

in sede di revisione, il giudice non può procedere a un’altra ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla modoficata situazione patrimoniale

comprendendo sia la modifica dell’importo sia la sua completa abrogazione.

4. Suprema Corte di Cassazione e revisione assegno divorzile

L’assegno divorzile, quando non è richiesto al momento del divorzio, lo può essere in un momento successivo, con il giudizio di revisione previsto dall’articolo 9 della legge sul divorzio (898/1970), se per l’ex coniuge è sopravvenuto un peggioramento della situazione economica che non può essere compensata in altro modo.

Si deve valutare il diritto all’assegno anche considerando il contributo fornito dal richiedente al patrimonio della famiglia.

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