Separazione e divorzio: quando spetta il diritto di abitazione della casa coniugale

Scarica PDF Stampa
A volte ci si chiede quando la casa spetti alla moglie.

Sulla questione sono stati scritti fiumi di giurisprudenza e non si registrano più orientamenti che risultino diversi dall’insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione.

I Supremi Giudici hanno spiegato non quando spetta la casa all’ex moglie ma anche quale sia e sino a quando.

In questo articolo scriveremo sulla questione rendendo noti quali possano essere i rischi che corre chi si sta per separare.

 

Indice

  1. In che cosa consiste la separazione?
  2. In che cosa consiste il divorzio?
  3. In quali casi l’abitazione coniugale spetta alla moglie?
  4. Quale casa spetta alla moglie?
  5. Il periodo nel quale l’abitazione resta alla moglie
  6. L’abitazione spetta anche al compagno o compagna non sposati?

1. In che cosa consiste la separazione?

La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico regolamentato dal codice civile

(artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio.

In questa situazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

2. In che cosa consiste il divorzio?

Il divorzio o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine del relativo vincolo.

Non deve essere confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

Le leggi sul divorzio variano nel mondo in modo considerevole, ma nella maggior parte dei paesi la validità del divorzio richiede la sentenza di un Tribunale o il provvedimento di un’altra autorità in una procedura legale.

La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni relative agli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli.

Nei paesi nei quali la monogamia è legge permette un altro matrimonio.

Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia l’1 dicembre 1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”.

La legge entrò in vigore il 18 dicembre 1970.

Mancando l’unanimità nell’approvazione ed essendo contrario il partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto anche dai partiti contrari all’introduzione, che promosse un referendum abrogativo, con l’intento di fare abrogare la legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel referendum sul divorzio, tenutosi nel 1974, la maggioranza si espresse per il mantenimento dell’istituto.

Nella legge italiana il divorzio è chiamato scioglimento del matrimonio e, nel caso di matrimonio religioso, cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Alcuni paesi tra i quali Spagna, Italia, Portogallo, Repubblica d’Irlanda e Malta, hanno legalizzato il divorzio in anni relativamente recenti.

Oggi due paesi al mondo, le Filippine e Città del Vaticano, non possiedono nei loro ordinamenti una procedura civile per il divorzio.


Volume consigliato:

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

3. In quali casi l’abitazione coniugale spetta alla moglie?

Il giudice deve assegnare la casa coniugale al coniuge con il quale i figli andranno a vivere.

Si deve però trattare dei figli minori, maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap.

Quando il giudice emette il provvedimento con il quale nomina il cosiddetto “genitore collocatario”,  quello presso il quale la prole avrà la residenza, gli riconosce anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale, anche se di proprietà dell’altro coniuge.

La finalità è garantire ai figli di continuare a vivere nello stesso ambiente domestico dove erano cresciuti, senza dovere subire un altro trauma, a parte quello della disgregazione familiare e di un trasloco, con conseguente cambiamento delle abitudini.

La casa non viene assegnata come sostegno del reddito all’ex coniuge.

Il diritto di abitazione può spettare anche a chi non ha diritto all’assegno di mantenimento per avere un proprio reddito sufficiente a vivere.

Se la coppia non ha figli o se gli stessi sono autonomi dal lato economico, la casa resta nella disponibilità del suo proprietario.

Se la casa è cointestata o se la coppia è in comunione dei beni la casa andrà divisa in natura.

Se non dovesse essere possibile, dovrà essere venduta, in modo che il ricavato venga ripartito in quote uguali.

È anche concesso a uno dei due coniugi di riscattare la quota dell’altro, cedendogli il controvalore in denaro secondo i prezzi di mercato.


Leggi anche gli articoli:


4. Quale casa spetta alla moglie?

Alla moglie non spetta qualsiasi casa ma esclusivamente quella che, al momento della separazione, era la dimora abituale della famiglia.

Il giudice non può assegnare all’ex moglie la seconda casa, la casa per le vacanze o un altro immobile.

Questo significa anche che, se il marito è proprietario di un immobile dove la famiglia non abita, sullo stesso non spetterà all’ex moglie il diritto di abitazione.

A lei può essere riconosciuto anche il diritto di abitazione sulla casa ricevuta in prestito, vale a dire in comodato, dai suoceri, genitori del marito.

Per fare in modo che non accada una simile evenienza, è necessario che i titolari dell’immobile stipulino con il figlio un contratto di comodato scritto, indicando la data di scadenza, e lo registrino all’Agenzia delle Entrate.

5. Il periodo nel quale l’abitazione resta alla moglie

La casa coniugale resta all’ex moglie sino a quando ci sono le necessità dei figli.

È possibile chiederne la restituzione se i figli diventano autonomi, o se vanno a vivere per conto loro, o se la madre si trasferisce con gli stessi altrove.

6. L’abitazione spetta anche al compagno o compagna non sposati?

Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta anche in caso di coppie di conviventi, al compagno o alla compagna presso i quali il giudice abbia stabilito il collocamento dei figli.

Volume consigliato:

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento