Colpevole del reato di sottrazione di minore la donna che vieta all’ex di vedere il figlio

Redazione 27/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 45871 del 23 novembre 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso di una donna condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all’articolo 574 del codice penale (sottrazione di minore).

La mamma vietava al padre, secondo quanto era emerso in base ad una ricostruzione dei fatti, di vedere il piccolo impedendo all’uomo addirittura di andarlo a prendere a scuola; perciò si rivolgeva direttamente alla preside, che infatti era stata sentita come testimone. E in più le minacce («il bambino lo vedi solo quando fa comodo a me») e il tentativo in un primo momento riuscito a portare il minore del proprio paese d’origine da parte della donna hanno fatto sì che fosse impossibile escludere la condanna.

L’oggettivo impedimento all’esercizio della potestà genitoriale del coniuge non convivente con il minore da parte dell’altro configura infatti il reato de qua, avvisano i giudici di legittimità, e testimonia la volontà di una «persistente sottrazione» del piccolo a qualunque contatto con l’altro genitore.

Ciò è sufficiente a confermare la condanna ad otto mesi di reclusione, peraltro previa concessione delle attenuanti generiche: ma la sentenza di merito è stata tuttavia annullata senza rinvio perché il reato è risultato prescritto.

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