Collocazione di oggetti in spazio pubblico: quando è molestia?

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La collocazione di oggetti su un’area normalmente utilizzata dai condomini del caseggiato per l’accesso alle abitazioni concreta una molestia con la conseguenza che l’occupante abusivo è tenuto a rimuovere detti oggetti dal bene comune

     Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 1170 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15788 del 11/11/2002

1. La vicenda

Un condominio, ritenuti sussistenti i presupposti per la tutela possessoria, si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse ordinato al titolare di una tabaccheria la rimozione degli arredi dell’attività commerciale e di ulteriori oggetti collocati in alcuni spazi condominiali. In particolare il condominio faceva presente che l’intera area di accesso alla “scala L” risultava interamente occupata con bidoni della spazzatura, tavoli e sedie e con un distributore automatico di sigarette. I condomini notavano che l’occupazione con gli arredi in questione avveniva quotidianamente per l’intera durata di apertura al pubblico dell’attività di bar tabacchi, con modalità tali da menomare completamente la possibilità di fruizione da parte dei condomini del marciapiede condominiale, rendendo loro difficoltoso anche il semplice accesso all’edificio; del resto si sottolineava pure che tra i condomini vi erano persone affette da handicap i quali non potevano esercitare l’ordinario transito per l’accesso alle rispettive abitazioni. Alla luce di quanto sopra il condominio, qualificando la condotta descritta come molestia del possesso dell’area condominiale descritta, formulava domanda di manutenzione. In ogni caso pretendeva che il titolare della tabaccheria fosse condannato al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.

2. La questione

La collocazione di oggetti ingombranti su di un’area normalmente utilizzata dai condomini del palazzo per l’accesso alle abitazioni concreta una molestia anche se tale condotta non assume i connotati della privazione integrale dell’altrui disponibilità del bene?


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3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Lo stesso giudice ha notato che per la configurazione della molestia possessoria non è necessario, in presenza di una alterazione fisica dello stato di fatto della cosa, anche la produzione di un danno attuale, ma è sufficiente che lo stato di possesso sia posto soltanto in dubbio o in pericolo. Del resto lo stazionamento di numerose persone durante l’intero arco della giornata e la collocazione dei secchi di rifiuti negli spazi condominiali comprime significativamente il godimento degli spazi da parte dei condomini. Per il Tribunale quindi la collocazione di numerosi e voluminosi oggetti sull’area di accesso al caseggiato ha concretato senza dubbio una molestia anche se non si è verificata la privazione integrale dell’altrui disponibilità del bene (resta sempre possibile l’accesso agli spazi compromessi). Di conseguenza viene ordinato al soccombente di liberare ogni tipo di materiale riconducibile all’attività commerciale dagli spazi condominiali. Viene pure accolta la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. Tale misura – ad avviso del Tribunale non può essere considerata iniqua, atteso che le attività di attuazione del provvedimento possessorio sono comunque procrastinabili (in quanto idonee a consentire il necessario, libero accesso alle scale condominiali anche da parte di soggetti disabili) e l’ordine di rispristino e sgombero non determina problemi di attuazione indipendenti dalla volontà dell’obbligato.

4. Le riflessioni conclusive

Occorre osservare che, ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione è sufficiente un’attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall’agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio (Cass. civ., Sez. II, 13/09/2000, n. 12080). E’ importante notare che non si richiede una condotta colposa dell’agente, come nel caso dell’illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall’aggressore in violazione del precetto del “neminem ledere” bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente. A differenza dell’azione di spoglio, quindi, l’azione in questione mira a mantenere la situazione possessoria invariata, ed ha, inoltre, funzione preventiva nei confronti di eventuali e nuove molestie.

In ogni caso – come giustamente nota il Tribunale di Latina – la condanna di parte resistente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., non costituisce affatto un ampliamento di quella di manutenzione del possesso in origine formulata, operando essa in via indiretta e residuale sulla esecuzione del comando. Il titolare della tabaccheria è stato così condannato anche al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare alla disposta propria ordinanza, oltre alla rifusione delle spese di lite.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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