Collaudo di lavori pubblici

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La fase finale del procedimento di realizzazione di un’opera pubblica è il collaudo, disciplinato dall’art. 141 (Codice dei Contratti e 187-210 (regolamento di attuazione DPR n. 554/99)

Il Collaudo è un atto necessario, obbligatorio e scritto che ha l’obiettivo di verificare, prima dell’accettazione dell’opera, che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte, che vi sia corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto utilizzato, che le eventuali procedure espropriative siano state espletate. E’ funzionale anche all’esame ed allo scioglimento delle riserve per le quali non ci sia stata risoluzione in via amministrativa.

Il collaudo è obbligatorio per il lavori di importo maggiore di €. 1 milione, per interventi da €. 500 mila a 1 milione, la stazione appaltante può scegliere se procedere col collaudo o con il certificato di regolare esecuzione il quale si applica per interventi fino a €. 500 mila.

Il certificato di regolare esecuzione è una forma semplificata di collaudo, in cui le verifiche sono effettuate dal dir. dei lavori entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori (termine perentorio), la sua emissione non implica accettazione dell’opera, in quanto essa acquisisce definitività decorsi 2 anni dalla fine dei lavori.

Il collaudo si articola in tre fasi:

  1. verifica dell’opera;
  2. emissione certificato di collaudo;
  3. approvazione del collaudo da parte dell’Amm.ne.

I via preliminare, entro 30gg. dall’ultimazione dei lavori la stazione appaltante deve nominare un collaudatore o una commissione composta al massimo di tre membri. Non possono essere collaudatori coloro che hanno preso parte alla progettazione, direzione lavori, sorveglianza, vigilanza, controllo dell’esecuzione dei lavori o hanno avuto nel triennio rapporti di lavoro o consulenze con l’appaltatore o subappaltatore, né tantomeno magistrati.

Il collaudo può essere in corso d’opera (art. 187, comma 3, regolamento di attuazione) quando la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni o se è stato redatto un progetto integrale, in caso di interventi in concessione, in caso di interventi su beni culturali o ambientali, se l’opera è stata aggiudicata con un ribasso maggiore della soglia di anomalia, se vi siano lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

Il collaudo in corso d’opera non implica l’accettazione delle parti collaudate.

Il collaudo non può protrarsi oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo sospensioni in caso di gravi discordanze tra quanto contabilizzato e quanto eseguito, se il termine non è rispetato per colpa del collaudatore, egli può essere rimosso previa messa in mora e concludersi entro 30 gg.

Il certificato di collaudo  acquisisce definitività decorsi 2 anni dell’ammissione, in tale periodo opera la garanzia per difformità e vizi ex art. 1667 c.c., quando invece il certificato è divenuto definitivo opera solo la garanzia per vizi occulti (1669 c.c.).

Al momento dell’emissione del certificato di collaudo cessa la cauzione per l’inadempimento o l’inesatto adempimento ed entro 90 gg deve essere pagata la rata di saldo all’appaltatore previa fideiussione di pari importo, inoltre, cessa l’efficacia della polizza per i rischi connessi all’esecuzione dell’opera e per RC per danni a terzi.

Preliminarmente al collaudo, il RUP con il certificato di ultimazione dei lavori avvisa il Sindaco dell’ultimazione dei lavori, quest’ultimo con un avviso invita coloro che abbiano crediti verso l’appaltatore per indebita occupazione o per danni subiti a presentare entro 60 gg. le ragioni del credito ed i documenti probatori, decorso tale termine, il Sindaco trasmette gli atti al RUP che invita l’impresa a soddisfare i crediti riconosciuti.

Il RUP inoltra all’organo di collaudo i documenti necessari. Il collaudatore: 1) esamina la documentazione trasmessagli; 2) fissa un giorno per la visita di collaudo informando il RUP, appaltatore, direzione dei lavori, personale di sorveglianza. Se mancano tali soggetti in occasione del collaudo, il collaudatore procede ugualmente in presenza di due testimoni estranei alla P.A., in ogni caso deve essere presente il direttore dei lavori.

Gli oneri e le spese di collaudo sono a carico dell’appaltatore. Ultimata la visita di collaudo è redatto processo verbale di visita, due relazioni, una riguardante i risultati della visita e l’altra relativa all’esame delle riserve e delle penali.

Il collaudatore conclude se il lavoro sia o no collaudabili, a quali condizioni ciò possa essere fatto, i provvedimenti da assumere se il lavoro non è collaudabile, le modificazioni sul conto e la relazione sulle domande dell’impresa e su eventuali penali applicabili.

Se la verifica è positiva è emesso certificato il collaudo trasmesso all’appaltatore che lo sottoscrive entro il termine perentorio di 20 gg., trascorso il termine il collaudo si intende accettato, salva la possibilità per l’appaltatore di formulare riserve e domande sul collaudo si intende accettato, salva la possibilità per l’appaltatore di formulare riserve e domande sul collaudo sulle quali si pronuncia il collaudatore. Se la verifica accerti invece discordanze tra il contabilizzato e il realizzato, si potranno effettuare nuove verifiche ed eventualmente sospendere le operazioni e trasmettere gli atti al RUP con le proprie proposte. Se le discordanze impediscono il collaudo, il collaudatore non emette il certificato e si procede come sopra, se i difetti sono di lieve entità, il collaudatore fissa un termine per la loro rimozione.

Il certificato di collaudo è deliberato dalla stazione appaltante, mentre il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e confermato dal RUP.

Lo Biundo Leonardo

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