Cognome paterno ai figli: la Corte Costituzionale solleva la questione di legittimità

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La Corte costituzionale potrebbe mandare in frantumi una tradizione che dura da millenni, quella per la quale un figlio debba prendere in modo automatico ed esclusivo il cognome del padre.

La questione di legittimità sorge a cinque anni dal primo verdetto con il quale la stessa Consulta aveva bocciato l’impossibilità di attribuire il cognome della madre ai figli su accordo dei genitori.

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In che cosa consiste il cognome

Il cognome è il nome che indica a quale famiglia appartiene una persona e, insieme al prenome, o “nome proprio di persona”, forma l’antroponimo.

In italiano è corretto scrivere il cognome sempre dopo il nome proprio di persona, con l’unica eccezione dei casi nei quali sia indispensabile o logica l’anteposizione per evidenti motivi di praticità nella ricerca, come negli elenchi alfabetici, dove il cognome dovrebbe essere separato dal nome da una virgola.

A livello popolare è diffusa anche l’errata consuetudine opposta, che la grammatica depreca, dove il cognome si scrive prima del nome.

 

Il Concilio di Trento del 1564 sancì l’obbligo per i parroci di gestire un registro dei battesimi con nome e cognome, al fine di evitare matrimoni tra consanguinei.

La costituzionalità del cognome paterno al figlio naturale

Il 14 gennaio scorso, attraverso un comunicato, la Corte Costituzionale ha informato che è stata sollevata davanti alla stessa, dal Tribunale di Bolzano, una questione di costituzionalità in relazione formulazione dell’articolo 262 comma 1 del codice civile, che recita:

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

La norma, formulata in questo modo, non permette ai genitori di dare al figlio nato al di fuori del matrimonio, nonostante sia stato riconosciuto, l’unico cognome materno, se non nel caso del quale alla stessa norma.

Una questione che assume un’indiscutibile rilevanza, a causa degli scenari che si potrebbero ipotizzare.

La Corte Costituzionale, attraverso il suo Ufficio stampa, ha fatto sapere di avere preso la decisione  di sollevare la questione davanti a se stessa, per stabilire se sia costituzionalmente legittimo o se no lo sia assegnare al figlio naturale l’unico cognome paterno.

Ed è pregiudiziale per risolvere la questione che è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano.

Le motivazioni si faranno attendere alcune settimane, però, nonostante questo è evidente quale sia la portata della pronuncia di costituzionalità su un argomento molto delicato come quello in questione, in un momento nel quale si sta facendo molto per contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere.

Esiste l’obbligo del cognome paterno?

La legge in Italia preferisce il cognome del padre a quello della madre, anche quando al figlio vengono dati entrambi i cognomi, quello del padre viene prima di quello della madre.

Il motivo dovrebbe essere ricercato nella volontà di attribuire un riconoscimento formale alla paternità, visto che la maternità è sempre sicura.

A dire il vero non esiste una regola che imponga di dare ai figli il cognome del padre.

L’articolo 6 del codice civile, che disciplina il diritto al nome dispone che:

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Il disposto della norma non prevede che il cognome debba essere quello paterno, per questo i figli potrebbero portare molto bene anche il cognome della madre.

Come di recente affermato dal Tribunale di Napoli nel decreto del 27 marzo 2020, l’identità delle persone  si realizza e si attua anche affermando il diritto del figlio ad essere individuato con il cognome di entrambi i genitori, in base al riconoscimento dell’importanza paritaria delle due figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identità.

I figli possono avere anche il cognome materno?

La Corte Costituzionale sulla questione del cognome dei figli, si era espressa in precedenza con la sentenza n. 61/2006, nella quale aveva stabilito che:

l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.

Gli stessi concetti sono stati ripresi nella sentenza n. 286/2016, con la quale la stessa Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che disciplinano il cognome, nella parte nella quale, quando nasce un figlio, non consentono ai genitori di comune accordo, di attribuire allo stesso anche il cognome materno.

I figli possono avere esclusivamente il cognome materno?

Al momento della nascita di un figlio la prassi vuole che gli venga attribuito in modo esclusivo il cognome paterno, se però entrambi sono d’accordo, il cognome della madre può essere aggiunto a quello del padre.

Esiste il diritto della madre di dare il suo cognome in via esclusiva?

La risposta a questa domanda è affermativa.

La madre può dare il suo cognome in via esclusiva ai figli quando sono nati fuori del matrimonio,, se è il genitore che lo riconosce per prima, in caso contrario si avrebbe la presunzione di paternità.

Che cosa sulla questione dice la normativa internazionale

A prima vista non ci si può consolare molto.

A livello internazionale ci sono diverse normative che vietano ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere, invitando gli Stati ad eliminare gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità.

A questo proposito si deve ricordare che l’articolo 16 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea delle Nazioni unite e ratificata in Italia con la legge del 14 marzo del 1985, n. 132, dispone che:

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell’uomo e della donna gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego.

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