CNF: corretta informazione con libertà di mezzi. Cambia il codice deontologico forense.

Redazione 19/11/15
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Il CNF ha inviato, martedì 17 novembre, ai presidenti dei Consigli degli Ordini forensi il nuovo testo dell’articolo 35 del Codice deontologico forense, che disciplina il dovere di corretta informazione “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”.

 

Viene eliminato il riferimento specifico alla disciplina dei siti web e alle ‘restrizioni’ previste dal comma 9.

 

Ogni mezzo, pertanto, è consentito – e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento -, a condizione che l’informazione “rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti dell’obbligazione professionale”.

 

Per evitare fraintendimenti, il CNF, con una seconda delibera interpretativa del parere n. 48/12, noto caso AmicaCard da cui è scaturita la sanzione dell’Antitrust, ha ribadito il divieto di utilizzare l’informazione per accaparramento di clientela.

 

La delibera specifica che “il parere n. 48/12 vada interpretato come ferma stigmatizzazione dello accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari”.

 

E sottolinea che “la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito, e costituisce, oggetto di costante riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense il quale, più volte, ha avuto modo di ribadire la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all’interno di impianti sportivi o la utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi”.

 

Riportiamo di seguito parte dell’art. 35 del Codice deontologico oggetto di modifica:

 

9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.

11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

Redazione

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