Circolazione stradale, semaforo rosso: multa valida anche senza avviso

Redazione 02/05/16
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L’assoggettabilità degli impianti semaforici con telecamera al Provvedimento Generale del Garante privacy sulla videosorveglianza e la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, n. 8415 del 27 aprile 2016.

Il caso

Un automobilista adiva il Giudice di pace di Bassano del Grappa impugnando due verbali di accertamento della polizia locale del Comune di Romano d’Ezzelino, con cui gli era stata contestata la marcia del veicolo in presenza di semaforo con il segnale rosso. Deduceva, al riguardo, che la contestazione era avvenuta a seguito di rilievo fotografico effettuato da impianto di rilevazione automatica.

Il giudice di pace adito rigettava le due opposizioni. Avverso le due pronunce l’automobilista interponeva appello ma il Tribunale di Bassano respingeva le impugnazioni. In particolare, rilevava il tribunale che l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia locale per rilevare l’attraversamento dell’incrocio con luce semaforica rossa non era equiparabile a un impianto di videosorveglianza, posto che la riproduzione fotografica non aveva ad oggetto il conducente, il quale non era identificabile; affermava, pertanto che il dispositivo impiegato per l’accertamento delle violazioni non era uno strumento atto al trattamento dei dati personali, onde non erano applicabili le norme sancite a tutela della riservatezza.

Contro la indicata sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa l’automobilista proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

Una specifica disciplina della tutela della riservatezza con riferimento all’utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della strada non è contenuta nel nominato provvedimento generale del 29 aprile 2004, quanto, piuttosto, nel successivo provvedimento dell’8 aprile 2010.

Quest’ultimo precisa, infatti, che anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in area dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni debbano essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.

Il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 prescrive che un’idonea informativa in materia possa essere anzitutto assicurata mediante l’utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini: a tale riguardo prevede che possano svolgere un ruolo efficace, in proposito, gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione, ad integrazione delle quali possono operare modalità esplicative di diversa natura, come volantini, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altre forme di comunicazione istituzionale, nonché appositi cartelli.

Non è da trascurare, in tema, che proprio la particolarità del sistema di rilevazione delle violazioni al codice della strada, che coinvolge l’astratta universalità degli utenti, ha indotto il Garante a individuare forme di informativa anche diverse dall’apposizione di appositi cartelli, come, appunto, quella contenuta nei siti web (art. 5.3.2 del provvedimento generale dell’8 aprile 2010).

Il tema del coordinamento tra la regolamentazione contenuta nel provvedimento generale del 2004 e quello del 2010 è stato già affrontato dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare, tra l’altro, che la disciplina della rilevazione delle violazioni al codice della strada, prima della delibera del 2010 del Garante, era orientata dalla considerazione che la rilevazione aveva ad oggetto il veicolo piuttosto che il conducente, essendosi posto per la prima volta in via generale il problema della previa informativa agli utenti solo con la citata delibera (Cass. 2 febbraio 2012, n. 1479).

Tuttavia, le discipline attinenti, rispettivamente, alla tutela dei dati personali e alla circolazione dei veicoli operano su piani differenti.

Infatti, una ipotetica violazione dell’obbligo di informativa di cui al cit. art. 13 costituisce un illecito rispetto al sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio: sicché con riferimento alla specifica violazione di cui trattasi opera la previsione di cui all’art. 161 d.lgs. n. 196/2003.

La detta violazione non spiega invece effetto con riguardo alla contestazione dell’illecito di cui si dolga il conducente del veicolo, siccome non preavvertito della presenza del dispositivo di rilevazione: questo perché l’informativa di cui all’art. 13 non è correlata funzionalmente alla prevenzione dell’infrazione al codice della strada, ma, come si è detto, al rispetto di un obbligo di riservatezza.

Il caso dei dispositivi di controllo del traffico “a distanza”

L’avviso in questione non è dunque diretto a orientare la condotta di guida del trasgressore, così da evitare che lo stesso incorra in una violazione delle norme che regolano la circolazione: ciò che accade, di contro, allorquando è la stessa disciplina del codice della strada ad esigere che agli automobilisti sia data informazione della presenza di apparecchiature di controllo del traffico.

Così, l’art. 4, d.l. n. 121/2002, convertito in l. n. 168/2002 (poi modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito in l. n. 214/2003) prevede che della presenza dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 cod. strada debba essere data informazione agli automobilisti.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato in proposito, che, proprio perché l’informativa in questione è preordinata a disciplinare la condotta di guida, costituendo una norma di garanzia per l’automobilista, la mancanza di essa non è priva di effetto ma determina la nullità della sanzione (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419; Cass. 12 ottobre 2009, n. 21634; cfr. pure Cass. 24 novembre 2006, n. 24526, che sottolinea come il potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non sia tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, ma anche da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, oltre che di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione).

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